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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34871/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14415/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo, sito in Roma, Roma, viale Mazzini, 114/A - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 99/31/13, depositata il 15 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] e, riconvocato il Collegio, del 17 settembre 2021; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 13 maggio 2013, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la LI v sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2006 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi, derivanti dall'esercizio della professione di commercialista, nonché l'indebita deduzione di un costo; - il ricorso è affidato a due motivi; - l'Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, in quanto la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciarsi rende opportuna la trattazione in pubblica udienza P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021 - 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] tv....21--‘,/ 5» u.lituAA k [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14415/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo, sito in Roma, Roma, viale Mazzini, 114/A - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 99/31/13, depositata il 15 luglio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] e, riconvocato il Collegio, del 17 settembre 2021; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 13 maggio 2013, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la LI v sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2006 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi, derivanti dall'esercizio della professione di commercialista, nonché l'indebita deduzione di un costo; - il ricorso è affidato a due motivi; - l'Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, in quanto la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciarsi rende opportuna la trattazione in pubblica udienza P.Q.M. La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021 - 17 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] tv....21--‘,/ 5» u.lituAA k [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 34871/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris