CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, il giudice del gravame ha rilevato come la condotta del ricorrente non fosse idonea ad essere configurata quale ipotesi meramente passiva, stante il fatto che l'imputato non si sia fermato all'"alt" intimatogli dagli agenti e di aver proseguito ad elevata velocità, così da porre in pericolo l'incolumità dei passanti e dei pubblici ufficiali stessi; quanto alla asserita incongruenza tra verbale di arresto e capo d'imputazione, invece, la stessa non risulta accompagnata da una analisi critica e dall'enunciazione di possibili ragioni di diritto a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14