CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di Ravennaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di Ravenna, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza della condannata [OSCURATO:PERSONA] annullamento del provvedimento della Procura della Repubblica di Ravenna del6 ottobre 2021, che disponeva l’esecuzione delle pene che la condannata dovevaancora espiare, in quanto la stessa, nei termini, non aveva presentato istanza dimisura alternativa.In particolare, la condannata, che è libera e riferisce di trovarsi in Belgio,sosteneva che l’ordine di esecuzione con sospensione dell’esecuzione del 15ottobre 2018 non le era stato notificato, e che, pertanto, non fossero ancoradecorsi i termini per chiedere la sospensione dell’esecuzione; il giudicedell’esecuzione ha rilevato che le vicende addotte dalla condannata sonosuccessive al provvedimento impugnato, che è fondato su un decreto diirreperibilità validamente emesso il 20 ottobre 2020.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, peril tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il giudicedell’esecuzione non ha tenuto conto che la condannata tra l’8 luglio 2020 ed il 27agosto 2020 è stata detenuta in carcere, e che dopo quella data è stata detenutain detenzione domiciliare fino al 28 giugno 2021 in espiazione di altro titolodefinitivo. La norma dell’art. 159 cod. proc. pen. dispone che, prima di emettereil decreto di irreperibilità, le ricerche debbano essere effettuate anche pressol’amministrazione carceraria, e nel caso in esame questa norma è stata violata.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Dalla lettura degli allegati al ricorso emerge che la ricorrente avevaintrodotto l’argomento della detenzione per altra causa tra l’8 luglio 2020 ed il 27agosto 2020, e di quella successiva presso il domicilio, come motivo persostenere l’incompletezza delle ricerche effettuate prima di emettere il decreto diirreperibilità, che è alla base della notifica dell’ordine di esecuzione che ha fattodecorrere i termini per chiedere la misura alternativa.Più, in particolare la ricorrente aveva introdotto l’argomento non conl’istanza di incidente di esecuzione, ma con la memoria difensiva del 26 febbraio2026.Però, sulla deduzione esposta in questa memoria non c’è risposta nelprovvedimento impugnato, che ha preso posizione sugli argomenti successivi altrasferimento in Belgio della ricorrente, ma non su quelli relativi alla detenzioneper altra causa antecedente al decreto di irreperibilità.La mancata valutazione di tale memoria, pur non integrando, di per sé,nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578:L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, mapuò influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazionedel provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono stateespresse le ragioni difensive; conformi Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019,Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro,Rv. 271600).Per attribuire rilievo decisivo all’omesso esame di un argomento difensivo, lagiurisprudenza di legittimità chiede che il ricorrente dimostri la concreta idoneitàscardinante dei temi del documento o della memoria pretermessa rispetto allapronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili dicarenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della pronunciaimpugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).Nel caso in esame, l’argomento proposto nella memoria incide, in effetti,sulla correttezza della procedura di notifica dell’ordine di esecuzione, per cuideve ritenersi integrato il vizio di motivazione dedotto.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRavenna.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]