CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43927/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini; nei confronti di: LUNEDEI Alessandra, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fc) il 12 febbraio 1989; LUNEDEI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rn) il 30 settembre 1993; LUNEDEI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rn) il 25 novembre 1959; MOLINO Stefania, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SS) il 22 novembre 1962; avverso la ordinanza n. 107(20 RGTL del Tribunale di Rimini del 23 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;, sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2020, le cui motivazioni sono state depositate il successivo 26 gennaio 2021, il Tribunale di Rimini, agendo in qualità di giudice dell'appello cautelare, ha revocato i provvedimenti di sequestro preventivo emessi a carico, fra l'altro, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini che vedono i predetti, unitamente ad altri soggetti, indagati in relazione a due episodi di violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 per avere costoro, nella qualità di amministratore di fatto ovvero di diritto delle due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compiuto atti simulati di cessione dei beni delle predette compagini sociali al fine di eludere la azione di riscossione fiscale volta al recupero dei debiti tributari gravanti sulla predette società. Il Tribunale, dopo avere descritto il meccanismo, in ipotesi fraudolento, attraverso il quale il patrimonio delle due società sarebbe stato svuotato di contenuto al fine di impedirne l'aggressione da parte degli enti tributari riscossori, ha tuttavia osservato che gli odierni ricorrenti, i quali sono i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], attuale proprietaria dei compendi aziendali originariamente facenti capo alle due società Arbat e [OSCURATO:PERSONA], hanno raggiunto un accordo con la Agenzia delle entrate in sede di accertamento per adesione, tale che il debito tributario gravante sulle due originarie società in relazione alle imposte dirette ed all'Iva è per ambedue inferiore alla soglia di punibilità, pari a 50.000,00 euro, prevista per il reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, a nulla rilevando che il soggetto cessionario delle quote già della Arbat e della [OSCURATO:PERSONA] sia debitore del Fisco, in ragione di tale sua qualità personale, di una somma il cui importo è superiore alla soglia di punibilità sopra indicata. Sulla base di tale rilievo ha revocato i sequestri originariamente disposti da parte del Gip del Tribunale di Rimini. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di appello cautelare ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, affidandolo a due motivi di ricorso. Con il primo motivo è stata lamentata la errata valutazione operata dal Tribunale in sede di interpretazione della espressione"imposte complessive' indicata dalla norma in ipotesi violata ai fini della individuazione della soglia di punibilità; ad avviso del ricorrente Pm essendo il debito tributario della cessionaria delle quote Arbat e [OSCURATO:PERSONA] originariamente facente capo, oltre che a dette società, anche agli attuali indagati, esso deve essere considerato ai fini della integrazione della soglia di punibilità Osserva, d'altra parte, il ricorrente che, ai fini della integrazione della soglia di punibilità deve essere considerato, anche a volere tenere conto dell'importo del debito tributario scaturito a seguito dell'accertamento con adesione, non partitamente dei due debiti riferiti ad Arbat ed a [OSCURATO:PERSONA], ma della sommatoria di essi, il cui valore è tale da superare la soglia di punibilità. Infine, al riguardo, il ricorrente ha osservato che, essendo il reato in provvisoria contestazione a carico degli indagati un illecito di pericolo e non d danno, il reato si sarebbe comunque già perfezionato precedentemente all'avvenuto accertamento con adesione, posto che la condotta realizzata dagli indagati già sarebbe stata idonea a determinare la difficoltà per la Amministrazione di riscuotere il proprio credito. Il ricorrente ha, altresì, segnalato il fatto che il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Rimini aveva disposto il sequestro preventivo era già stato ,confermato dal Tribunale del riesame essendo stato, nell'immediatezza, impugnato da uno dei soggetti destinatari il quale aveva, successivamente, rinunziato alla sua istanza, di tal che la stessa era stata dichiarata inammissibile. Pertanto, intervenendo nuovamente sull'originario decreto il Tribunale ha violato il giudicato cautelare nel frattempo formatosi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pm è, ad avviso di questo Collegio, fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con il ripristino della misura cautelare originariamente disposta dal Gip del Tribunale di Rimini e revocata per effetto della ordinanza ora annullata. Si rileva, infatti, che il Tribunale riminese ha disposto la revoca della misura in quanto ha osservato che a seguito dell'abbattimento del debito tributario gravante sulle due società facenti capo ai ricorrenti in appello cautelare, abbattimento legato alla conciliazione giudiziale intervenuta di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, esso è ora risultato inferiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000. Una siffatta argomentazione è, però, ad avviso di questo Collegio insufficiente ai fini della esclusione, nell'occasione, del fumus delicti sufficiente per la adozione della misura cautelare reale. Si osserva, infatti, che il reato in provvisoria contestazione è reato di pericolo, tale per cui il suo perfezionamento prescinde totalmente dalla effettiva sottrazione dei beni del contribuente alla azione di riscossione coattiva delle imposte, di tal che il suo momento perfezionativo è dato dal compimento degli atti simulati o fraudolenti finalizzati alla inefficacia della azione recuperatoria dei tributi non pagati appannaggio della Amministrazione tributaria; come è stato, infatti, in più occasioni, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice II reato previsto dall'art. 11 del dIgs n. 74 del 2000 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (Corte di cessazione, Sezione III penale, 1 aprile 2016, n. 13233; idem Sezione III penale, 23 settembre 2013, n. 39079; idem Sezione III penale, 6 ottobre 2011, n. 36290). Da quanto sopra ritiene il Collegio che, essendosi realizzati gli elementi costituitivi del fumus delicti - cioè la cessione delle quote societarie a prestanome e la alienazione dei beni aziendali ad enti di nuova istituzione tuttavia riconducibili agli indagati originari titolari delle quota sociali - in un momento ampiamente precedente all'avvenuta negoziazione fra il contribuente e la Amministrazione tributaria che ha comportato, in sede sostanzialmente conciliativa, l'abbattimento del carico tributario gravante sulle due società facenti capo agli imputati, non vi era ragione di revocare il sequestro di cui al presente procedimento, posto che, essendo stata originariamente superata la soglia di punibilità del reato di cui in provvisoria imputazione e tale ancora essendo detta soglia al momento del compimento degli atti dismissivi, il disvalore penale della condotta non poteva essere eliso da comportamenti ad essa successivi, atteso che gli stessi costituiscono solo "comportamenti post delictum" valutabili, semmai, solo in termini di dosimetria sanzionatoria ma non anche in termini di elisione della già perfezionatasi rilevanza penale della condotta precedentemente posta in essere. Il ricorso del Pm deve, pertanto, essere accolto, essendo rimaste assorbite dalla presente pronunzia le ulteriori doglianze rappresentate nel ricorso introduttivo del giudizio, con le derivanti conseguenze, in termini di ripristino della originaria misura cautelare, meglio indicate in dispositivo. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e, per l'effetto, dispone il ripristino del sequestro preventivo del 15 settembre 2020 del Gip del Tribunale di Rimini. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del reg. di esec.