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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 04977/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato; che, invero, la Corte d'appello con congrua motivazione ha escluso l'istituto perché il danno patrimoniale non è trascurabile, l'imputato non si,s-ert; offerto di ' risarcire il danno ed è gravato da molteplici precedenti per reati anche della stessa indole; ritenuto che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v.

Sez. 5, n. 50171 del 30/09/2019, Sclip, non mass.). ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione tett delle attenuanti generiche eila nUllita della sentenza per omessa valutazione degli elementi dedotti con memoria difensiva al fine della concessione delle stesse è indeducibile; invero il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che del tutto generica è la doglianza di mancato esame della memoria difensiva che la Corte d'appello avrebbe disatteso ai fini della concessione delle attenuanti generiche, con cui sarebbero stati evidenziati indici positivi favorevoli all'imputato, in quanto la memoria non risulta essere stata allegata al ricorso, così precludendo alla Corte di legittimità di valutarne la portata decisiva in relazione al motivo proposto (sebbene la difesa nella pec del 27/07/2024 indirizzata alla cancelleria della Corte di appello per la formazione del fascicolo dell'impugnazione precisi che allegherà anche la memoria, questa non risulta poi essere stata materialmente allegata, né è indicata nell'elenco degli atti in calce al ricorso ove si leggono soltanto la nomina e la procura speciale); che, peraltro, laddove la memoria - richiamata dalla difesa nelle conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dovesse riferirsi a quella depositata ex art. 121 cod. proc. pen. nel corso del giudizio di primo grado per l'udienza di discussione del 20/05/2022, deve intendersi implicitamente disattesa in forza dei convergenti elementi di certo disvalore attinenti alla negativa personalità dell'imputato e alla capacità a delinquere per come evidenziati dalla sentenza impugnata facendo riferimento agli innumerevoli precedenti penali annoverati dal ricorrente e a quelli che ostano alla possibilità di concedere la sostituzione della pena detentiva inflitta (v. oltre), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o con la semidetenzione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità a pag. 4 della sentenza impugnata ha ritenuto che l'inclinazione dell'odierno ricorrente all'inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità, desumibile dai reiterati precedenti per evasione e per violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione escludono la possibilità di sostituzione della pena detentiva;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato; che, invero, la Corte d'appello con congrua motivazione ha escluso l'istituto perché il danno patrimoniale non è trascurabile, l'imputato non si,s-ert; offerto di ' risarcire il danno ed è gravato da molteplici precedenti per reati anche della stessa indole; ritenuto che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 5, n. 50171 del 30/09/2019, Sclip, non mass.). ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione tett delle attenuanti generiche eila nUllita della sentenza per omessa valutazione degli elementi dedotti con memoria difensiva al fine della concessione delle stesse è indeducibile; invero il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che del tutto generica è la doglianza di mancato esame della memoria difensiva che la Corte d'appello avrebbe disatteso ai fini della concessione delle attenuanti generiche, con cui sarebbero stati evidenziati indici positivi favorevoli all'imputato, in quanto la memoria non risulta essere stata allegata al ricorso, così precludendo alla Corte di legittimità di valutarne la portata decisiva in relazione al motivo proposto (sebbene la difesa nella pec del 27/07/2024 indirizzata alla cancelleria della Corte di appello per la formazione del fascicolo dell'impugnazione precisi che allegherà anche la memoria, questa non risulta poi essere stata materialmente allegata, né è indicata nell'elenco degli atti in calce al ricorso ove si leggono soltanto la nomina e la procura speciale); che, peraltro, laddove la memoria - richiamata dalla difesa nelle conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dovesse riferirsi a quella depositata ex art. 121 cod. proc. pen. nel corso del giudizio di primo grado per l'udienza di discussione del 20/05/2022, deve intendersi implicitamente disattesa in forza dei convergenti elementi di certo disvalore attinenti alla negativa personalità dell'imputato e alla capacità a delinquere per come evidenziati dalla sentenza impugnata facendo riferimento agli innumerevoli precedenti penali annoverati dal ricorrente e a quelli che ostano alla possibilità di concedere la sostituzione della pena detentiva inflitta (v. oltre), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o con la semidetenzione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità a pag. 4 della sentenza impugnata ha ritenuto che l'inclinazione dell'odierno ricorrente all'inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità, desumibile dai reiterati precedenti per evasione e per violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione escludono la possibilità di sostituzione della pena detentiva;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
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