CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1730 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4045/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 17/11/2022 R.G.N. 623/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2740/2023Numero sezionale 1730/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appelloN udmie rNo dai rpacocolilt,a generale 14815/2026Data pubblicazione 18/05/2026confermando la pronuncia di primo grado, ha parzialmente accoltole domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella società indicata in epigrafe per l’accertamento del diritto alpagamento dell’indennità di preavviso in considerazione dellarisoluzione del contratto di agenzia in violazione degli obblighi dibuona fede e correttezza.2. La Corte territoriale ha rilevato che la modifica contrattualeproposta unilateralmente dalla preponente nel maggio 2018relativa ai prodotti, alla clientela e all’eventuale futuro fatturatosviluppabile dall’agente non si limitava a modificare l’oggettosostanziale del contratto (come previsto al punto 1.7 del contrattodi agenzia stipulato fra le parti) ma addirittura lo sostituiva (senzaprecisi limiti temporali) con un diverso contenuto (con “sostanzialeazzeramento del portafoglio clienti”), con violazione degli obblighidi buona fede e lealtà di cui all’art. 1749 c.c. e impossibilità, daparte dell’agente, di proseguire anche provvisoriamente il rapportodi lavoro (con conseguente sussistenza di una giusta causa direcesso).3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società contre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso, illustrato damemoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 2119 e 1749 c.c. nonché dell’Accordo economico collettivo(AEC) per gli agenti in attività finanziaria avendo, la Corteterritoriale, trascurato che l’art. 4 dell’AEC consente una riduzioneunilaterale, da parte del preponente, della zona o della misura delleNumero registro generale 2740/2023Numero sezionale 1730/2026provvigioni con conseguenze diverse in base all’enNutmiteàro did raecclolalta generale 14815/2026Data pubblicazione 18/05/2026riduzione, ma senza che la stessa possa mai integrare una giustacausa di recesso da parte dell’agente. Le modifiche unilaterali nonconsentono all’agente di recedere dal contratto e solamente quelledi “sensibile entità” (ossia quelle che comportano una variazionedel valore delle provvigioni superiori al 20%) consentono di noncondividere dette modifiche con trasformazione dell’atto dimodificazione in un recesso del preponente con preavviso (duranteil quale l’agente ha l’obbligo di lavorare).2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 2119 e 2697 c.c. avendo, la Corte territoriale, invertito l’oneredella prova in ordine alla ricorrenza di una giusta causa di recesso(che doveva essere posta a carico dell’agente) e senza verificare sela variazione contrattuale avrebbe danneggiato l’agente.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti (che si ritiene proponibile, afronte delle diverse motivazioni del giudice di primo grado,essenzialmente basate sull’applicazione dell’art. 4 AEC e della“sensibile entità” della modifica del contratto,) avendo, la Corteterritoriale, trascurato di considerare l’inesistenza di un “portafoglioclienti” posseduto dall’agente (e che sarebbe stato “azzerato” dallamodifica contrattuale) in quanto i clienti della società che stipulanocontratti di finanziamento contro [OSCURATO:PERSONA]/CQP raramente sonoripetitivi, essendo compito degli agenti di reperirne di nuovi di voltain volta (ad ogni contratto di finanziamento promosso dall’agente epoi stipulato dalla società corrisponde, infatti, una singolaoperazione finanziaria, che ha vita autonoma e indipendenterispetto ad altri eventuali contratti successivi, e alle corrispondentiNumero registro generale 2740/2023operazioni). Inoltre, la variazione contrattuale comunicata Nunmeerlo sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 14815/2026maggio 2018 aveva soltanto carattere temporaneo.Data pubblicazione 18/05/20264. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per lastretta connessione, sono inammissibili.5. Le censure formulate come violazione o falsa applicazione dilegge o come omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziomirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendioprobatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede dilegittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazionenon rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado digiudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaimpugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass.n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233del 2015; Cass. n. 26860/2014).6. Va rammentato che l'accertamento in fatto del tipo e dell’entitàdella variazione unilaterale, effettuata dal preponente, della zona odella misura delle provvigioni del contratto di agenzia èapprezzamento riservato al giudice del merito ed è censurabile insede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., applicabile alla fattispecie nel testo riformulato dall'art. 54del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 (cfr. Cass. nn. 19183 e 17034 del 2016).7. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ladisposizione sopra richiamata ha introdotto "nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzaNumero registro generale 2740/2023Numero sezionale 1730/2026risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,N ucmheero dai rbacbcoialta generale 14815/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua ''decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie." (Cass. S.U. n. 8053/2014).8. Ebbene, la Corte di merito, senza alcun inversione dell’oneredella prova, ha esaminato il tipo di attività demandata all’agente(attività finanziaria di prestito personale con cessione del quintodello stipendio o del quinto della pensione, c.d. CQS/CQP nonchédei prestiti personali con delega di pagamento) e la variazioneproposta dal preponente nel maggio 2018, e sulla scorta del quadroprobatorio acquisito ha ritenuto che la modifica deiprodotti/servizi/zona non poteva ritenersi temporanea, chel’agente aveva (sino al quel momento) costruito autonomamente ilsuo portafoglio clienti che, con la variazione, avrebbe subìto unsostanziale azzeramento “non avendo più alcuna possibilità dicollocare presso essi i prodotti finanziari CQS/CQP per un tempoindeterminato, a fronte di una richiesta di estinzione delle posizioniNPL cioè di crediti la cui riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA]. venivaconsiderata ormai incerta a causa del deterioramento dellecondizioni economico-finanziarie dei debitori”. I giudici di merito,Numero registro generale 2740/2023secondo valutazione in fatto insindacabile in questa sedeN umderio sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 14815/2026legittimità, hanno, dunque, esaminato il mandato svolto dall’agenteData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]prima delle modifiche e concluso che la variazione andava ben oltrequella (prevista dai parametri negoziali, ossia punto 1.7 delcontratto di agenzia e AEC) di “sensibile entità”, rappresentando“variazioni manifestamente eccessive delle condizioni contrattuali”e abusiva modifica unilaterale del contratto.9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spesedi lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoprevisto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.11. La domanda di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c. della controparte va respinta, non essendo emersa laconcreta presenza di malafede o colpa grave della partesoccombente (cfr. sui requisiti necessari per configurare dettaresponsabilità, da ultimo, Cass. n. 19948 del 2023). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del15% ed accessori di legge, da distrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 2740/2023Numero sezionale 1730/2026processuali per il versamento, da parte della Nruimcoeror rdei rnactceolt,a generale 14815/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]