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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18180/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di uso indebito di carta di pagamento consumato e tentato, già pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza 3 luglio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, [OSCURATO:PERSONA] Anna.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'intervenuta estinzione per prescrizione dei delitti contestati in data precedente alla pronuncia di appello, risulta manifestamente infondato in quanto, nel calcolo della prescrizione, peraltro meramente accennato, la ricorrente non considera che era stata contestata una aggravante speciale ed in particolare la recidiva specifica e infraquinquennale.

La presenza di tale aggravante ad effetto speciale rileva ai fini della determinazione del termine necessario a prescrivere tanto da doversi escludere che ad oggi sia trascorso il termine medesimo

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la non corretta valutazione dei riconoscimenti fotografici, risulta manifestamente infondato avendo la Corte congruamente valutato le dichiarazioni confessorie dell'imputata.

3.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto accusatorie dell'imputata, risultano fondate su affermazioni prive di riscontro nel fascicolo processuale (la volontà di proteggere i propri familiari) e per il resto non considera il fatto che la medesima confessione intervenuto in sede giudiziale.

3.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta il travisamento del contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie, risulta superato congruamente nella motivazione dei giudici del merito dalla presenza di videoregistrazioni in relazione alle quali risulta pienamente logica l'affermazione della erroneità dei dati orari riportati.

3.5. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la "inconfigurabilità" del contestato delitto relativo al tentativo di utilizzo indebito di carta di credito e la mancanza di motivazione sul punto, risulta manifestamente infondato e comunque presentato in difetto di interesse.

Infatti, la richiesta della cassiera - cui la carta di pagamento era stata originariamente presentata - di presentare un documento risulta correttamente valutata alla stregua di causa indipendente dalla volontà dei soggetti agenti che li aveva portati ad allontanarsi per non essere colti sul fatto.

Inoltre, dal contenuto delle dichiarazioni della teste, risulta palese che le due donne agivano in concorso fra loro.

Non risultano infine essere stati presentati elementi di fatto concreti che permettessero di escludere tale ricostruzione.

3.6. Il settimo motivo di ricorso, erroneamente numerato come ottavo, con cui si lamenta l'eccessività della pena la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, regime di prevalenza, risulta manifestamente infondato.

La determinazione della pena base così come il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risultano coerenti alla valorizzazione dei precedenti penali e alla reiterazione delle condotte.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di uso indebito di carta di pagamento consumato e tentato, già pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza 3 luglio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, [OSCURATO:PERSONA] Anna. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'intervenuta estinzione per prescrizione dei delitti contestati in data precedente alla pronuncia di appello, risulta manifestamente infondato in quanto, nel calcolo della prescrizione, peraltro meramente accennato, la ricorrente non considera che era stata contestata una aggravante speciale ed in particolare la recidiva specifica e infraquinquennale. La presenza di tale aggravante ad effetto speciale rileva ai fini della determinazione del termine necessario a prescrivere tanto da doversi escludere che ad oggi sia trascorso il termine medesimo 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la non corretta valutazione dei riconoscimenti fotografici, risulta manifestamente infondato avendo la Corte congruamente valutato le dichiarazioni confessorie dell'imputata. 3.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto accusatorie dell'imputata, risultano fondate su affermazioni prive di riscontro nel fascicolo processuale (la volontà di proteggere i propri familiari) e per il resto non considera il fatto che la medesima confessione intervenuto in sede giudiziale. 3.4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta il travisamento del contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie, risulta superato congruamente nella motivazione dei giudici del merito dalla presenza di videoregistrazioni in relazione alle quali risulta pienamente logica l'affermazione della erroneità dei dati orari riportati. 3.5. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la "inconfigurabilità" del contestato delitto relativo al tentativo di utilizzo indebito di carta di credito e la mancanza di motivazione sul punto, risulta manifestamente infondato e comunque presentato in difetto di interesse. Infatti, la richiesta della cassiera - cui la carta di pagamento era stata originariamente presentata - di presentare un documento risulta correttamente valutata alla stregua di causa indipendente dalla volontà dei soggetti agenti che li aveva portati ad allontanarsi per non essere colti sul fatto. Inoltre, dal contenuto delle dichiarazioni della teste, risulta palese che le due donne agivano in concorso fra loro. Non risultano infine essere stati presentati elementi di fatto concreti che permettessero di escludere tale ricostruzione. 3.6. Il settimo motivo di ricorso, erroneamente numerato come ottavo, con cui si lamenta l'eccessività della pena la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, regime di prevalenza, risulta manifestamente infondato. La determinazione della pena base così come il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risultano coerenti alla valorizzazione dei precedenti penali e alla reiterazione delle condotte. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il