Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44473/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia dell'8 aprile 2021, ha rideterminato in giorni venti- due di arresto ed euro novemila di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per insus- sistenza della recidiva e per l'incerta identificazione dell'imputato.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.

Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia interve- nuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, avendo corretta- mente rilevato che la recidiva era stata ritualmente contestata alla luce del prece- dente penale per guida senza patente con recidiva nel biennio, divenuto esecutivo in data 18 ottobre 2017.

In considerazione della data della violazione in oggetto (15 ottobre 2018), è stata legittimamente riconosciuta l'ipotesi di recidiva nel biennio.

La difesa del Barbaro si limita a contestare genericamente tale dato, senza ap- portare elementi utili a smentire il dato della definitività di tale accertamento.

Analoga valutazione va svolta in relazione alla presunta incertezza dell'identifi- cazione, avendo la Corte territoriale rilevato che non v'erano ragioni per dubitare del riconoscimento operato dai carabinieri.

Si trattava, infatti, di soggetto a loro noto per ragioni di ufficio, che non avevano potuto fermare tempestivamente, essendo impe- gnati nel controllo di un altro veicolo. t

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il mi- nimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di me- rito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e global- mente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.- 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, la pena - di entità comunque molto ridotta - è stata correttamente commisurata in considerazione della natura non episodica delle con- dotte criminose nonostante la giovane età.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non può che essere rimarcato l'ampio ed esauriente percorso motivazionale.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia dell'8 aprile 2021, ha rideterminato in giorni venti- due di arresto ed euro novemila di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. (con la recidiva nel biennio). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per insus- sistenza della recidiva e per l'incerta identificazione dell'imputato. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia interve- nuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, avendo corretta- mente rilevato che la recidiva era stata ritualmente contestata alla luce del prece- dente penale per guida senza patente con recidiva nel biennio, divenuto esecutivo in data 18 ottobre 2017. In considerazione della data della violazione in oggetto (15 ottobre 2018), è stata legittimamente riconosciuta l'ipotesi di recidiva nel biennio. La difesa del Barbaro si limita a contestare genericamente tale dato, senza ap- portare elementi utili a smentire il dato della definitività di tale accertamento. Analoga valutazione va svolta in relazione alla presunta incertezza dell'identifi- cazione, avendo la Corte territoriale rilevato che non v'erano ragioni per dubitare del riconoscimento operato dai carabinieri. Si trattava, infatti, di soggetto a loro noto per ragioni di ufficio, che non avevano potuto fermare tempestivamente, essendo impe- gnati nel controllo di un altro veicolo. t 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il mi- nimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di me- rito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e global- mente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.- 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena - di entità comunque molto ridotta - è stata correttamente commisurata in considerazione della natura non episodica delle con- dotte criminose nonostante la giovane età. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non può che essere rimarcato l'ampio ed esauriente percorso motivazionale. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 44473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris