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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44630/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/10/1973 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24 novembre 2021Ia Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza con riferimento alle prime quattro sentenze (Corte di appello di Lecce del 14 febbraio 2003, per reato dell'art. 73 d.p.r. 309 del 190 accertato il 10 agosto 1999; Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2001, per reati degli artt. 416-bis cod. pen, 73 e 74 d.pr. 309 del 1990, nonché 56 e 629 cod. pen. accertati il 10 settembre 1998; Tribunale di Lecce del 18 ottobre 2004 per reati degli artt. 416-bis cod. pen, 73 e 74 d.pr. 309 del 1990, nonché 56 e 629 cod. pen. accertati in Lecce in giugno 2003; Tribunale di Lecce 18 giugno 2003 per il reato degli artt. 110 e 629 cod. pen accertato il 10 gennaio 2001) e respinto l'istanza con riferimento alla quinta sentenza (Corte di appello di Lecce dell'Il luglio 2018 per reato degli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, accertato sino al febbraio 2013).

Con riferimento ad essa il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto della sentenza in questione erano stati oggetto di successiva volizione, in quanto riferibili ad un periodo in cui Manca aveva provveduto a costituire una propria associazione per lo spaccio dello stupefacente, e che non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe anzi confermata dal trattarsi di reati della stessa natura e specie.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria di replica del 20 ottobre 2020 il difensore del ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto dedotto dal Procurato generale, l'ordinanza impugnata non ha fatto applicazione dei principi pacificamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".

I presupposti sostanziali del reato continuato si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che Io, riconosce per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".Per riempire di contenuto la previsione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sul condannato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico; Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).

Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla identità dei titoli di reato.

In realtà, però, l'identità dei titoli di reato non è sufficiente a configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.).

D'altronde, nel caso in esame, la estrema lontananza temporale (quasi dieci anni di distanza dall'ultimo dei precedenti messi in continuazione), depone nel senso della inesistenza di un disegno criminoso unico (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Inoltre, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione non si è limitato al dato temporale ma ha dato una personalizzata motivazione in fatto sulle caratteristiche dei reati oggetto della sentenza non messa in continuazione, spiegando che gli stessi erano avvenuti in un periodo in cui Manca si era messo in proprio ed aveva costituito una sua piccola associazione finalizzata allo spaccio.

Su questa parte della ordinanza il ricorso non spende argomenti limitandosi ad affermazioni di tipo generale ed astratto.

Ne consegue che il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/10/1973 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021Ia Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza con riferimento alle prime quattro sentenze (Corte di appello di Lecce del 14 febbraio 2003, per reato dell'art. 73 d.p.r. 309 del 190 accertato il 10 agosto 1999; Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2001, per reati degli artt. 416-bis cod. pen, 73 e 74 d.pr. 309 del 1990, nonché 56 e 629 cod. pen. accertati il 10 settembre 1998; Tribunale di Lecce del 18 ottobre 2004 per reati degli artt. 416-bis cod. pen, 73 e 74 d.pr. 309 del 1990, nonché 56 e 629 cod. pen. accertati in Lecce in giugno 2003; Tribunale di Lecce 18 giugno 2003 per il reato degli artt. 110 e 629 cod. pen accertato il 10 gennaio 2001) e respinto l'istanza con riferimento alla quinta sentenza (Corte di appello di Lecce dell'Il luglio 2018 per reato degli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, accertato sino al febbraio 2013). Con riferimento ad essa il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto della sentenza in questione erano stati oggetto di successiva volizione, in quanto riferibili ad un periodo in cui Manca aveva provveduto a costituire una propria associazione per lo spaccio dello stupefacente, e che non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe anzi confermata dal trattarsi di reati della stessa natura e specie. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria di replica del 20 ottobre 2020 il difensore del ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto dedotto dal Procurato generale, l'ordinanza impugnata non ha fatto applicazione dei principi pacificamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione". I presupposti sostanziali del reato continuato si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che Io, riconosce per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".Per riempire di contenuto la previsione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sul condannato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico; Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti). Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla identità dei titoli di reato. In realtà, però, l'identità dei titoli di reato non è sufficiente a configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.). D'altronde, nel caso in esame, la estrema lontananza temporale (quasi dieci anni di distanza dall'ultimo dei precedenti messi in continuazione), depone nel senso della inesistenza di un disegno criminoso unico (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Inoltre, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione non si è limitato al dato temporale ma ha dato una personalizzata motivazione in fatto sulle caratteristiche dei reati oggetto della sentenza non messa in continuazione, spiegando che gli stessi erano avvenuti in un periodo in cui Manca si era messo in proprio ed aveva costituito una sua piccola associazione finalizzata allo spaccio. Su questa parte della ordinanza il ricorso non spende argomenti limitandosi ad affermazioni di tipo generale ed astratto. Ne consegue che il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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