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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29128/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2017 (irrevocabile il 14 giugno 2018) con condanna alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in Napoli il 9 marzo 2014; b) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 24 gennaio 2017 (irrevocabile il 12 giugno 2017) con condanna alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1,3,4,e 6, cod. pen. e art.74, comma 2, d.P.R. n.309/90 accertati in Napoli dal 2000 e tuttora permanenti.

2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che i reati di cui alle sopra indicate sentenze sono stati commessi dal Pompeo in esecuzione del medesimo disegno criminoso in considerazione della sua affiliazione al clan camorristico '[OSCURATO:PERSONA]'.

Pertanto il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave il reato per violazione dell'art.74 d.P.R. n.309/90 ed ha quindi applicato sulla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione (inflitta con la sentenza del 24 gennaio 2017 della Corte di appello di Napoli) la continuazione ex art.81 per il reato di tentato omicidio (giudicato con la sentenza del 6 febbraio 2017 della medesima Corte territoriale) nella misura di anni due e mesi otto di reclusione (già operata la riduzione per il rito) determinando in tale modo la pena complessiva in anni dieci di reclusione.

3. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3.1. Con il primo censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erroneo calcolo della pena complessiva essendo stato omesso - da parte del giudice dell'esecuzione - il previo scorporo delle componenti del reato continuato riconosciuto con la sentenza del 24 gennaio 2017.

3.2. Con il secondo motivo il Pompeo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.81, 132 e 133 cod. pen. in relazione agli artt. 25 e 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. con riferimento alla omessa motivazione relativamente all'aumento di pena disposto per la continuazione riconosciuta per il reato di tentato omicidio accertato con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2017.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Invero, il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati accertati con le sentenze in oggetto, ha proceduto alla determinazione della pena nei termini sopra riportati. 2.1.In particolare ha individuato il reato più grave non nel coacervo dei reati associativi oggetto della sentenza sub b), bensì nella violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; per tale ultimo reato sono stati inflitti anni dieci di reclusione più l'aumento relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, nella misura di anni uno per un totale di anni undici che, con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, diviene anni sette e mesi quattro di reclusione.

2.2. Ne consegue che la pena concretamente inflitta per la violazione del citato art.74 è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione e risulta quindi corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui quella ex art. 74 d.P.R. n.309/90 era la pena più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; parimenti non è censurabile la conferma, nell'ordinanza impugnata, dell'aumento della pena inflitta dal giudice della cognizione per il reato satellite ex art.416-bis cod. pen. poiché non vi era alcun obbligo di ridurla e non era necessaria una specifica motivazione non essendo stata variata in melius.

Quindi se è vero chem—on risult4tcorretta l' indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa l'applicazione della continuazione sulla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, poiché in realtà si sarebbe dovuto precisare che veniva sommato il reato in continuazione alla pena stabilita per il reato più grave di cui al citato art. 74, tuttavia non vi è stata alcuna violazione di legge per le ragioni sopra illustrate.

2.3. Con riferimento al motivo di gravame riguardante l'aumento in continuazione per il reato di tentato omicidio di cui alla sentenza sub a) il giudice .) dell'esecuzione ha specificato di averlo calcolato al netto della riduzione per il rito abbreviato e quindi anche rispetto a tale censura l'ordinanza sfugge a critiche. e.» z,urn to t4. ear,6401 Pertanto la relativa originaria pena di anni sei è stata ridotta'd anni due e mesi otto; al riguardo questa Corte rileva che è stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, così come anche i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, di talché le argomentazioni del giudice dell'esecuzione risultano adeguate e non contraddittorie.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2017 (irrevocabile il 14 giugno 2018) con condanna alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in Napoli il 9 marzo 2014; b) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 24 gennaio 2017 (irrevocabile il 12 giugno 2017) con condanna alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1,3,4,e 6, cod. pen. e art.74, comma 2, d.P.R. n.309/90 accertati in Napoli dal 2000 e tuttora permanenti. 2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che i reati di cui alle sopra indicate sentenze sono stati commessi dal Pompeo in esecuzione del medesimo disegno criminoso in considerazione della sua affiliazione al clan camorristico '[OSCURATO:PERSONA]'. Pertanto il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave il reato per violazione dell'art.74 d.P.R. n.309/90 ed ha quindi applicato sulla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione (inflitta con la sentenza del 24 gennaio 2017 della Corte di appello di Napoli) la continuazione ex art.81 per il reato di tentato omicidio (giudicato con la sentenza del 6 febbraio 2017 della medesima Corte territoriale) nella misura di anni due e mesi otto di reclusione (già operata la riduzione per il rito) determinando in tale modo la pena complessiva in anni dieci di reclusione. 3. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3.1. Con il primo censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erroneo calcolo della pena complessiva essendo stato omesso - da parte del giudice dell'esecuzione - il previo scorporo delle componenti del reato continuato riconosciuto con la sentenza del 24 gennaio 2017. 3.2. Con il secondo motivo il Pompeo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.81, 132 e 133 cod. pen. in relazione agli artt. 25 e 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. con riferimento alla omessa motivazione relativamente all'aumento di pena disposto per la continuazione riconosciuta per il reato di tentato omicidio accertato con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 febbraio 2017.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati accertati con le sentenze in oggetto, ha proceduto alla determinazione della pena nei termini sopra riportati. 2.1.In particolare ha individuato il reato più grave non nel coacervo dei reati associativi oggetto della sentenza sub b), bensì nella violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; per tale ultimo reato sono stati inflitti anni dieci di reclusione più l'aumento relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, nella misura di anni uno per un totale di anni undici che, con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, diviene anni sette e mesi quattro di reclusione. 2.2. Ne consegue che la pena concretamente inflitta per la violazione del citato art.74 è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione e risulta quindi corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui quella ex art. 74 d.P.R. n.309/90 era la pena più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; parimenti non è censurabile la conferma, nell'ordinanza impugnata, dell'aumento della pena inflitta dal giudice della cognizione per il reato satellite ex art.416-bis cod. pen. poiché non vi era alcun obbligo di ridurla e non era necessaria una specifica motivazione non essendo stata variata in melius. Quindi se è vero chem—on risult4tcorretta l' indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa l'applicazione della continuazione sulla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, poiché in realtà si sarebbe dovuto precisare che veniva sommato il reato in continuazione alla pena stabilita per il reato più grave di cui al citato art. 74, tuttavia non vi è stata alcuna violazione di legge per le ragioni sopra illustrate. 2.3. Con riferimento al motivo di gravame riguardante l'aumento in continuazione per il reato di tentato omicidio di cui alla sentenza sub a) il giudice .) dell'esecuzione ha specificato di averlo calcolato al netto della riduzione per il rito abbreviato e quindi anche rispetto a tale censura l'ordinanza sfugge a critiche. e.» z,urn to t4. ear,6401 Pertanto la relativa originaria pena di anni sei è stata ridotta'd anni due e mesi otto; al riguardo questa Corte rileva che è stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, così come anche i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, di talché le argomentazioni del giudice dell'esecuzione risultano adeguate e non contraddittorie. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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