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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 23441/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5905/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatiin [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco elettivamente domi- ciliato in [OSCURATO:PERSONA] 362, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 824/2020 depositata il 27/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni siti in Brindisi, assoggettati a procedura espropriativa da partedel Comune, hanno adito la Corte d'appello di Lecce con giudizio di opposizione alla stima,chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio.

Con sentenza non definitiva i terreni sono stati qualificati co- me edificabili, poiché inclusi in un piano per l ' edilizia economica e popolare (PEEP), e successivamente con sentenza definitiva è stata liquidata l'indennità di esproprio, applicando il metodo analitico - ricostruttivo secondo le indicazioni del consulente, il quale aveva comunque operato anche il calcolo secondo il metodo sintetico comparativo.

Il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione av- verso entrambe le sentenze,contestando sia la edificabilità del ter- reno sia il criterio di stima e in particolare l'erronea applicazione del “fattore di allineamento cronologico”, l'applicazione dell'indice ridut- tivo annuale 2% asseritamente arbitrario e l'omessa considerazione dell'incidenza del vincolo aeroportuale.

La Corte di Cassazionecon sentenza n. 9483/2014 ha respin- to il motivo di ricorso avverso la sentenza non definitiva e parzial- mente accolto il ricorso (motivisecondo e terzo) avverso la senten- za definitiva rilevando: a) quanto al fattore di allineamento crono- logico,che esso deve riguardare il realizzando valore dell' immobile, oltre che i costi necessari a produrlo, e sul punto il giudice non ha motivato se non con una petizione di principio; b) che il giudice non poteva riferirsi ad una consulenza svolta in un'altra causa che non era stata acquisita agli atti in ordine alla incidenza del vincolo aero- portuale.

Riassunto il giudizio, la Corte d'appello conferiva al consulen- te tecnico d'ufficio incarico suppletivo, volto ad accertare il valore di mercato dei beni, esclusivamente in relazione alla base di calcolo del fattore di allineamento cronologico e all'esistenza ed all'even- tuale incidenza del vincolo aeroportuale sul valore degli immobili oggetto di causa.

A fronte di contrapposti rilievi alla consulenza,presentati dal- le parti, la Corte d'appello poneva quesito integrativo affinché il consulente verificasse, altresì, attraverso ricerche di eventuali atti di trasferimento di immobili aventi le medesime caratteristiche di quello per cui è causa, la possibilità di accedere a stima attraverso il metodo sintetico-comparativo.

In sede decisoria,la Corte d'appello, precisando che l ' oggetto del giudizio di rinvio era circoscritto all'accoglimento del secondo e terzo motivo, ha escluso di poter riesaminare la questione della mancata applicazione del metodo sintetico-comparativo, in quanto già escluso nella sentenza della Corte d'appello cassata con rinvio.

Pertanto,la Corte d'appello, escludendo l'incidenza del vinco- lo aeroportuale,ha affermato che il fattore di allineamento consen- te di allineare al 2003 il valore del suolo, di tal che non dovrà esse- re applicato il coefficiente del 2% annuo, dovendosi prendere a ba- se del calcolo il valore dell'immobile al 2007, determinato dal con- sulente in euro 15.094.373,74, e, successivamente, applicare il fat- tore di allineamento, secondo le modalità indicate dalla Suprema Corte; sulla base di quanto innanzi evidenziato, il giudice del rinvio, considerando che deve applicarsi il fattore di allineamento cronolo- gico,pari a 1,520875, alla differenza tra il valore dell'immobile (eu- ro 15.094.373,74) detratti i costi (pari ad euro 14.103.871,00), ha stimato il valore dell'area in euro 585.499,60 riportato al 2003, epoca dell'espropriazione; a questo valore ha aggiunto l'aumento del 10%, pari ad euro 58.549,96 ai sensi del n. 2 del comma 89 lett.

A) della Legge finanziaria del 2008, così determinando un complessivo valore di euro 644.049,56.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , deducendo di essere due dei cinque comproprietari originariamente espropriati, rappre- sentanti una quota pari al 41,66% dell'intera proprietà, affidandosi a tre motivi.

Il Comune ha presentatocontroricorso.

La parte ricor- rente ha depositatomemoria.

Ciò premesso, si rileva: - che l ' odierno ricorso per cassazione , promosso da due dei comproprietari, non è stato notificato gli altri comproprietari , pur presenti nel giudizio di rinvio e nei cui confronti è stata emessa la sentenza della Corte d'appello oggi impugnata; -che il giudizio di determinazione dell' indennità di espropria- zione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudi- zio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successi- vi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione (Cass. n. 15780 del 12/06/2019); -che pertanto deve ordinarsi la integrazione del contradditto- rio, rinviando la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M Dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5905/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatiin [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco elettivamente domi- ciliato in [OSCURATO:PERSONA] 362, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 824/2020 depositata il 27/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni siti in Brindisi, assoggettati a procedura espropriativa da partedel Comune, hanno adito la Corte d'appello di Lecce con giudizio di opposizione alla stima,chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio. Con sentenza non definitiva i terreni sono stati qualificati co- me edificabili, poiché inclusi in un piano per l ' edilizia economica e popolare (PEEP), e successivamente con sentenza definitiva è stata liquidata l'indennità di esproprio, applicando il metodo analitico - ricostruttivo secondo le indicazioni del consulente, il quale aveva comunque operato anche il calcolo secondo il metodo sintetico comparativo. Il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione av- verso entrambe le sentenze,contestando sia la edificabilità del ter- reno sia il criterio di stima e in particolare l'erronea applicazione del “fattore di allineamento cronologico”, l'applicazione dell'indice ridut- tivo annuale 2% asseritamente arbitrario e l'omessa considerazione dell'incidenza del vincolo aeroportuale. La Corte di Cassazionecon sentenza n. 9483/2014 ha respin- to il motivo di ricorso avverso la sentenza non definitiva e parzial- mente accolto il ricorso (motivisecondo e terzo) avverso la senten- za definitiva rilevando: a) quanto al fattore di allineamento crono- logico,che esso deve riguardare il realizzando valore dell' immobile, oltre che i costi necessari a produrlo, e sul punto il giudice non ha motivato se non con una petizione di principio; b) che il giudice non poteva riferirsi ad una consulenza svolta in un'altra causa che non era stata acquisita agli atti in ordine alla incidenza del vincolo aero- portuale. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello conferiva al consulen- te tecnico d'ufficio incarico suppletivo, volto ad accertare il valore di mercato dei beni, esclusivamente in relazione alla base di calcolo del fattore di allineamento cronologico e all'esistenza ed all'even- tuale incidenza del vincolo aeroportuale sul valore degli immobili oggetto di causa. A fronte di contrapposti rilievi alla consulenza,presentati dal- le parti, la Corte d'appello poneva quesito integrativo affinché il consulente verificasse, altresì, attraverso ricerche di eventuali atti di trasferimento di immobili aventi le medesime caratteristiche di quello per cui è causa, la possibilità di accedere a stima attraverso il metodo sintetico-comparativo. In sede decisoria,la Corte d'appello, precisando che l ' oggetto del giudizio di rinvio era circoscritto all'accoglimento del secondo e terzo motivo, ha escluso di poter riesaminare la questione della mancata applicazione del metodo sintetico-comparativo, in quanto già escluso nella sentenza della Corte d'appello cassata con rinvio. Pertanto,la Corte d'appello, escludendo l'incidenza del vinco- lo aeroportuale,ha affermato che il fattore di allineamento consen- te di allineare al 2003 il valore del suolo, di tal che non dovrà esse- re applicato il coefficiente del 2% annuo, dovendosi prendere a ba- se del calcolo il valore dell'immobile al 2007, determinato dal con- sulente in euro 15.094.373,74, e, successivamente, applicare il fat- tore di allineamento, secondo le modalità indicate dalla Suprema Corte; sulla base di quanto innanzi evidenziato, il giudice del rinvio, considerando che deve applicarsi il fattore di allineamento cronolo- gico,pari a 1,520875, alla differenza tra il valore dell'immobile (eu- ro 15.094.373,74) detratti i costi (pari ad euro 14.103.871,00), ha stimato il valore dell'area in euro 585.499,60 riportato al 2003, epoca dell'espropriazione; a questo valore ha aggiunto l'aumento del 10%, pari ad euro 58.549,96 ai sensi del n. 2 del comma 89 lett. A) della Legge finanziaria del 2008, così determinando un complessivo valore di euro 644.049,56. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , deducendo di essere due dei cinque comproprietari originariamente espropriati, rappre- sentanti una quota pari al 41,66% dell'intera proprietà, affidandosi a tre motivi. Il Comune ha presentatocontroricorso. La parte ricor- rente ha depositatomemoria. Ciò premesso, si rileva: - che l ' odierno ricorso per cassazione , promosso da due dei comproprietari, non è stato notificato gli altri comproprietari , pur presenti nel giudizio di rinvio e nei cui confronti è stata emessa la sentenza della Corte d'appello oggi impugnata; -che il giudizio di determinazione dell' indennità di espropria- zione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudi- zio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successi- vi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione (Cass. n. 15780 del 12/06/2019); -che pertanto deve ordinarsi la integrazione del contradditto- rio, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M Dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n
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