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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 30423/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20429/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], socio unico e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. –intimato– avverso la sentenza n. 163/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia , sezione staccata di Lecce, depositata il 23/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avviso di accertamento società- Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa-Prosecuzione nei confronti del socio-Distribuzione di somme in sede di liquidazione-Interesse ad agire-Rilevanza-Esclusione-Cass.SU

1. [OSCURATO:PERSONA],quale ex socio e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava un avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima per Ires,Irap e Iva dell’anno di imposta 2007. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brindisi rigettava il ricorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello e dichiarava la inesistenza di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i debiti tributari della s.r.l.; in particolare verificava che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società prima della sua cancellazione, irrilevante essendo la data di presentazione della domanda, ed evidenziava che da tale considerazione derivavanosia la legittimità della notifica dell’avviso alla società ancora non cancellata sia l’ammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], legittimato in quanto aveva agito quale suo rappresentante; rilevava poi che la società era stata però cancellata nel corso del giudizio di primo grado, evento interruttivo che imponeva che l’appello fosse proposto dai soci, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., il che era avvenuto; mancando però alcuna distribuzione dell’attivo in sede di bilancio di liquidazione, presupposto necessario della responsabilità dei soci, da provare dall’ufficio, dove va ritenersi esclusa ogni responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e ciò rendeva superflua la verifica dell’esistenza del credito tributario, poiché egli non ne poteva comunque rispondere.

3. Contro tale decisionel’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazionesulla base di un motivo.

La parte intimata, allaquale il ricorso è stato notificato presso il difensore di appello,non svolge attività difensiva.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 5/11/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conl’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2280 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973; la difesa erariale assume che la qualità di successore del socio prescinde dalla ripartizione dell’attivo societario che ne costituisce il limite di responsabilità ma non esclude l’interesse dell’ufficio all’accertamento della legittimità dell’avviso notificato alla società cancellata.

2. Il motivo è fondato, alla luce del recente intervento nomofilattico di Cass. Sez.

U. 12/02/2025 , n. 3625, che in primo luogo ha confermato la persistente validità dell’orientamento secondo cui, dopo l’estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione, ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito, per poi affermarei seguenti principi di diritto: a) nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo(già secondo) co mma dell’art. 2495 c .c. , integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causamdei soci stessi; b) questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci exartt. 36, co mma quinto, d.P.R. n. 602/ 19 73 e 60 d.P.R. n. 600/ 197 3 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; c) la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci exart. 36, co mma quinto , d.P.R. n. 602/1973 o ex art. 2495 c.c. , non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.

In sintesi, la Corte ha affermato che la percezionedi somme in sede di bilancio da parte del socio della società estinta è questione che attiene all’interesse ad agire del fisco nei suoi confronti, con onere della prova, in caso di contestazione, a carico dell’ente impositore; ma è questione che non può essere introdotta nel giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, anche ove questo sia proseguito da o nei confronti del socio, e va invece fatta necessariamente valere in apposito atto emesso nei confronti di quest’ultimo.

Ha osservato la Corte che la natura impugnatoria e limitata nell’oggetto del processo tributario induce , infatti , a escludere che «nella fase di prosecuzione si possano introdurre questioni diverse, oltre che dalla effettiva sussistenza del debito tributario della società, dalla legittimazione dei soci; quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno alla avvenuta cancellazione della società ed alla effettiva veste di soci dei soggetti subentrati.

Quindi, nel giudizio già pendente nei confronti della società non potrà trovare ingresso –in particolare – la questione della avvenuta percezione di attività sociali o quote di liquidazione da parte dei soci, tema, come detto, estraneo alla legittimazione ed invece suscettibile di essere dedotto nel (diverso) giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ex art. 36 co. 5^ cit. (la cui motivazione dovrà evidentemente farsi carico di questo aspetto quale ragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi per la prima volta indirizzata)».

Il ricorso va quindi accolto, avendo la CTR invece evidentemente disatteso tali principi, sovrapponendo il tema della legittimazione del socio con quello dell’interesse del fisco, ove ha ritenuto di poter escludere l’interesse dell’Agenziaa proseguire il processo, avente ad oggetto l’avviso societarioe l’accertamento del debito verso l’erario, in base alla considerazione che il socio non ne potesse comunque rispondereper la mancata distribuzione di attivo.

3. La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20429/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], socio unico e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. –intimato– avverso la sentenza n. 163/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia , sezione staccata di Lecce, depositata il 23/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avviso di accertamento società- Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa-Prosecuzione nei confronti del socio-Distribuzione di somme in sede di liquidazione-Interesse ad agire-Rilevanza-Esclusione-Cass.SU 1. [OSCURATO:PERSONA],quale ex socio e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava un avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima per Ires,Irap e Iva dell’anno di imposta 2007. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brindisi rigettava il ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello e dichiarava la inesistenza di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i debiti tributari della s.r.l.; in particolare verificava che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società prima della sua cancellazione, irrilevante essendo la data di presentazione della domanda, ed evidenziava che da tale considerazione derivavanosia la legittimità della notifica dell’avviso alla società ancora non cancellata sia l’ammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], legittimato in quanto aveva agito quale suo rappresentante; rilevava poi che la società era stata però cancellata nel corso del giudizio di primo grado, evento interruttivo che imponeva che l’appello fosse proposto dai soci, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., il che era avvenuto; mancando però alcuna distribuzione dell’attivo in sede di bilancio di liquidazione, presupposto necessario della responsabilità dei soci, da provare dall’ufficio, dove va ritenersi esclusa ogni responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e ciò rendeva superflua la verifica dell’esistenza del credito tributario, poiché egli non ne poteva comunque rispondere. 3. Contro tale decisionel’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazionesulla base di un motivo. La parte intimata, allaquale il ricorso è stato notificato presso il difensore di appello,non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 5/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2280 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973; la difesa erariale assume che la qualità di successore del socio prescinde dalla ripartizione dell’attivo societario che ne costituisce il limite di responsabilità ma non esclude l’interesse dell’ufficio all’accertamento della legittimità dell’avviso notificato alla società cancellata. 2. Il motivo è fondato, alla luce del recente intervento nomofilattico di Cass. Sez. U. 12/02/2025 , n. 3625, che in primo luogo ha confermato la persistente validità dell’orientamento secondo cui, dopo l’estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione, ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito, per poi affermarei seguenti principi di diritto: a) nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo(già secondo) co mma dell’art. 2495 c .c. , integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causamdei soci stessi; b) questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci exartt. 36, co mma quinto, d.P.R. n. 602/ 19 73 e 60 d.P.R. n. 600/ 197 3 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; c) la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci exart. 36, co mma quinto , d.P.R. n. 602/1973 o ex art. 2495 c.c. , non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa. In sintesi, la Corte ha affermato che la percezionedi somme in sede di bilancio da parte del socio della società estinta è questione che attiene all’interesse ad agire del fisco nei suoi confronti, con onere della prova, in caso di contestazione, a carico dell’ente impositore; ma è questione che non può essere introdotta nel giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, anche ove questo sia proseguito da o nei confronti del socio, e va invece fatta necessariamente valere in apposito atto emesso nei confronti di quest’ultimo. Ha osservato la Corte che la natura impugnatoria e limitata nell’oggetto del processo tributario induce , infatti , a escludere che «nella fase di prosecuzione si possano introdurre questioni diverse, oltre che dalla effettiva sussistenza del debito tributario della società, dalla legittimazione dei soci; quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno alla avvenuta cancellazione della società ed alla effettiva veste di soci dei soggetti subentrati. Quindi, nel giudizio già pendente nei confronti della società non potrà trovare ingresso –in particolare – la questione della avvenuta percezione di attività sociali o quote di liquidazione da parte dei soci, tema, come detto, estraneo alla legittimazione ed invece suscettibile di essere dedotto nel (diverso) giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo ex art. 36 co. 5^ cit. (la cui motivazione dovrà evidentemente farsi carico di questo aspetto quale ragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi per la prima volta indirizzata)». Il ricorso va quindi accolto, avendo la CTR invece evidentemente disatteso tali principi, sovrapponendo il tema della legittimazione del socio con quello dell’interesse del fisco, ove ha ritenuto di poter escludere l’interesse dell’Agenziaa proseguire il processo, avente ad oggetto l’avviso societarioe l’accertamento del debito verso l’erario, in base alla considerazione che il socio non ne potesse comunque rispondereper la mancata distribuzione di attivo. 3. La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui d
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