CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34663/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26473-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 2543/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/09/2022 R.G.N. 49836/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione rapporto privato R.G.N.26473/2022 Cron. Rep. Ud.07/10/2025 1. Con il decreto del 12.7.2017 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria dichiarava esecutivo lo stato passivo escludendo alcune voci retributive, richieste da [OSCURATO:PERSONA],su conforme parere del Commissario. 2. Proposta opposizione il Tribunale di Roma, con decreto del 26.9.2022, disponeva l’ammissione al passivo della società per l’importo di euro 31.273,24, oltre accessori, dichiarando che allo Iacovelli andava riconosciuta l’”indennità estero”, per avere lavorato in un Paese straniero da gennaio a settembre 2010, compresa la 14^ mensilità per un totale di euro 8.000,00 e oltre il computo di tale voce nella base di calcolo del TFR: ciò perché non aveva trovato riscontro istruttorio la comunicazione del 28.12.2009 circa un trasferimento del dipendente presso un cantiere di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale precisava, altresì, che andava riconosciuta la “trasferta estero”, ossia la diaria giornaliera pari ad euro 77,47 per le stesse argomentazioni svolte in tema di “indennità estero”; specificava, infine, che al lavoratore spettava il compenso “straordinario a forfait”, nei giorni di astensione obbligatoria e facoltativa, ritenendo che l’erogazione avesse natura di “superminimo” e che, quindi, andasse calcolata e riconosciuta anche durante il congedo parentale. 3. Avverso il suddetto provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le parti depositavano memorie. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 cod. civ. e dell’art. 72 co. 3 del CCNL Industria edile applicato al rapporto di lavoro, per essere stata dal Tribunale erroneamente inclusa l’”indennità estera” nella base di computo del trattamento di fine rapporto. 3. Il motivo è infondato. 4. Questa Corte (Cass. n. 15889/2004) ha specificato che, per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da partedi colui che la invoca. 5. Ciò che rileva è che sia accertato se gli elementi, pur prestando il carattere in astratto della incertezza, sono erogati con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l’avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escludere il carattere occasionale (Cass. n. 14242/2024). 6. Nella fattispecie, in presenza di una norma (art. 72, III comma, CCNL [OSCURATO:PERSONA]), che non escludeva espressamente dal calcolo tale emolumento (perché, sebbene la clausola contrattuale statuisse che la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto fosse costituita esclusivamente dal minimo di stipendio, ex indennità di contingenza secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982, premio di produzione, elemento economico territoriale, aumenti periodici di anzianità, superminimi ad personam di merito o collettivi, 13 mensilità, premio annuo e premio fedeltà, indennità di cassa e di maneggio denaro, indennità sostitutiva di mensa, indennità speciale di cui all’art.47, indennità di trasporto, indennità per lavori in galleria e indennità per lavori in altra montagna, tuttavia la “indennità estero” non era, di contro, espressamente estromessa), il Tribunale, in linea con i precedenti sopra citati ha rilevato la continuità, periodicità ed obbligatorietà delle somme corrisposte a tale titolo, riconosciuto espressamente dal contratto di assunzione come facente parte della retribuzione lord annua e, pertanto, correttamente incidente sul computo del TFR. 7. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 cod. civ., dell’art. 47 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 1 del RDL n. 692 del 1923 nella parte in cui il decreto impugnato aveva riconosciuto il preteso diritto di credito dello Iacoviello a titolo di straordinario forfettizzato, qualificandolo quale superminimo. Si deduce che il lavoratore aveva la qualifica di Quadro, non soggetto ad orario di lavoro, per cui non poteva essere riconosciuta la natura retributiva alle somme corrisposte a titolo di “forfait”; in ogni caso si rappresenta che le somme non erano state erogate per un periodo apprezzabile e rilevante di tempo. 8. Il motivo è inammissibile perché si sostanzia in una critica all’accertamento di fatto, svolto dal Tribunale con adeguata motivazione, in ordine alla circostanza che tale emolumento era stato corrisposto, da ottobre 2008 a settembre 2010, per circa due anni consecutivi, senza alcuna verifica sulle ore effettive di straordinario né senza alcuna correlazione alla entità presumibile della prestazione resa, per cui attesa la continuità e l’automaticità nella erogazione del suddetto compenso a forfait, lo stesso è stato qualificato dai giudici come superminimo e, quindi, da corrispondere anche durante il periodo del congedo parentale; senza che potesse assumere alcuna rilevanza il fatto che lo Iacoviello, quale Quadro, non avevaalcuna limitazione nell’orario di lavoro. 9. Si verte, pertanto, in una valutazione di merito, corretta in punto di diritto, adottata con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc e, quindi non sindacabile in sede di legittimità. 10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 11. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric