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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 09557/2026

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catoAntonio [OSCURATO:PERSONA]controInnova Consulting S.c.s., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lamarina-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 364/2024 depositatail 18/04/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Uditi, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per delega deiNumero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026difensori del controricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sonoriportati ai rispettivi atti.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso undecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata diMesagne a istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s., con cui le era stato ingiuntoil pagamento della somma di euro 180.000,00, oltre interessi e spese, asaldo del prezzo previsto con un atto ricognitivo di debito in data30.10.2009.

Con l’atto in questione, l’opponente ha contestato lasussistenza del credito e ha proposto querela di falso in ordine alla citatascrittura privata.[OSCURATO:PERSONA] s.c.s., costituendosi in giudizio, ha dichiarato di volersiavvalere della scrittura disconosciuta e ha contestato, nel merito,l’opposizione avversaria.Il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione in attesadella definizione del giudizio sulla querela di falso, la cui decisione erastata rimessa al Tribunale in composizione collegiale.Intervenuta la sentenza n. 1727/2017 con cui il Tribunale aveva dichiaratol’estinzione del giudizio sulla querela di falso, con ricorso del 20.07.2018l’opponente ha chiesto la prosecuzione del giudizio sospeso e l’opposta si ècostituita eccependo l’estinzione della causa per tardiva riassunzione.Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Brindisi ha rigettato l’eccezionedi estinzione del giudizio, disponendo, con separata ordinanza, laprosecuzione della causa.In tale sede, si è ritenuto che la riassunzione fosse tempestiva in quantola notificazione della sentenza pronunciata sulla querela di falso dovevaessere ritenuta inesistente, con conseguente suo passaggio in giudicatosoltanto una volta decorso il termine di cui all’art. 327 del codice di rito.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s., nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’appello di Lecce,Numero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026con sentenza n. 364/2024 pubblicata il 18.04.2024, in accoglimento delgravame, ha dichiarato la tardività della riassunzione della causa diopposizione a decreto ingiuntivo e ha condannato l’appellata alla rifusionedelle spese processuali del grado.Nella motivazione, la Corte ha ritenuto valida la notificazione dellasentenza pronunciata sulla querela di falso, in quanto avvenuta presso ildomicilio eletto dalla parte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,idonea a produrre effetti fino a quando non fosse stata revocata,indipendentemente dalla concreta esistenza di un accordo con ildomiciliatario; atteso il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di ricevere l’atto,la notificazione doveva ritenersi perfezionata.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.c.s. ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte e la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: omesso esame di un fattodecisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 88 c.p.c. e 47 c.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto chenon vi fosse stata la revoca dell’elezione di domicilio; contraddittoriamotivazione.In particolare, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe trascuratodi considerare che, nell’ambito del procedimento relativo alla querela difalso, era stata effettuata una nuova elezione di domicilio presso l’indirizzop.e.c. del difensore; la notificazione della sentenza conclusiva delprocedimento in questione, dunque, non era valida sia in quantoeffettuata in contrasto con la revoca del domicilio precedentemente eletto,Numero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026sia in quanto esattamente rifiutata dal destinatario, non più domiciliatario;tali circostanze non erano in antitesi tra loro.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 138 comma 2 c.p.c. e degli artt. 88 c.p.c. e 47 c.c., per avereritenuto applicabile la disciplina del rifiuto del destinatario a soggettodichiaratamente non domiciliatario.In particolare, a dire della ricorrente, la Corte distrettuale non avevaconsiderato che il rifiuto di ricevere un atto equivale a perfezionamentodella notifica solo allorché il soggetto che rifiuta corrisponda al destinatariodell’atto medesimo, mentre in concreto non risultava che lo stessorivestisse la qualità di domiciliatario; infatti il difensore della parte avevauno studio fisico diverso da quello del preteso domiciliatario ed avevadichiarato di voler ricevere le notificazioni presso il suo indirizzo p.e.c.Peraltro, quand’anche per assurdo si fosse ritenuto che la notifica erastata effettuata al difensore presso il domiciliatario, in ogni caso il rifiuto diricevere l’atto imponeva senza eccezioni al notificante di farsi partediligente e procedere alla nuova notifica presso il domicilio corrente deldifensore, il cui indirizzo p.e.c. era facilmente reperibile; in mancanza diciò, la notificazione in esame doveva considerarsi solo tentata einesistente.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedella L. 53/1994 e dell’art. 137 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e 88c.p.c.Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello, nel privilegiare una forma dinotificazione antiquata, quale quella a cura dell’ufficiale giudiziario,rispetto a quella telematica, aveva violato i principi di economiaprocessuale e di leale collaborazione che sovrintendono al giusto processodelineato dalla Costituzione.

Era apodittica l’affermazione che il soggettoche aveva rifiutato l’atto fosse “un procuratore domiciliatario” in forzaNumero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026della natura di “atto giuridico unilaterale” assegnata all’elezione didomicilio.2.

Come innanzi si è visto, con la sentenza impugnata è stata dichiaratal’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per tardivariassunzione dello stesso, precedentemente sospeso, tenuto contodell’epoca in cui sulla decisione della causa pregiudiziale, relativa ad unaquerela di falso, si era formato il giudicato.La controversia tra le parti in ordine all’individuazione di tale data richiedela verifica circa la validità o meno della notificazione della sentenza sullaquerela di falso, visto che, in caso di notificazione valida, la relativaimpugnazione avrebbe dovuto avvenire entro il termine breve di cui all’art.325 c.p.c., mentre, in caso contrario, detta impugnazione avrebbe dovutoessere effettuata entro il termine più lungo di cui all’art. 327 c.p.c.Al riguardo, la tesi dell’inesistenza della notificazione si fonda sullacircostanza dell’avvenuta revoca dell’originaria elezione di domicilioprecedentemente effettuata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Ora, la Corte di cassazione, essendo stato fatto valere un error inprocedendo, è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare ilpotere-dovere di esame diretto degli atti (cfr.: Cass. n. 20924/2019;Cass. n. 2771/2017).Ciò premesso, deve rilevarsi che nel fascicolo telematico di legittimità nonsi rinviene il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito e che il Collegione ritiene necessario l’esame al fine di compiere le dovute verifiche sullecircostanze esposte in ricorso.3.

Alla luce di quanto precede, riservato ogni altro provvedimento, varichiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di meritoe la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al giudiziodi merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.Numero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catoAntonio [OSCURATO:PERSONA]controInnova Consulting S.c.s., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lamarina-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 364/2024 depositatail 18/04/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Uditi, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per delega deiNumero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026difensori del controricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sonoriportati ai rispettivi atti.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso undecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata diMesagne a istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s., con cui le era stato ingiuntoil pagamento della somma di euro 180.000,00, oltre interessi e spese, asaldo del prezzo previsto con un atto ricognitivo di debito in data30.10.2009. Con l’atto in questione, l’opponente ha contestato lasussistenza del credito e ha proposto querela di falso in ordine alla citatascrittura privata.[OSCURATO:PERSONA] s.c.s., costituendosi in giudizio, ha dichiarato di volersiavvalere della scrittura disconosciuta e ha contestato, nel merito,l’opposizione avversaria.Il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione in attesadella definizione del giudizio sulla querela di falso, la cui decisione erastata rimessa al Tribunale in composizione collegiale.Intervenuta la sentenza n. 1727/2017 con cui il Tribunale aveva dichiaratol’estinzione del giudizio sulla querela di falso, con ricorso del 20.07.2018l’opponente ha chiesto la prosecuzione del giudizio sospeso e l’opposta si ècostituita eccependo l’estinzione della causa per tardiva riassunzione.Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Brindisi ha rigettato l’eccezionedi estinzione del giudizio, disponendo, con separata ordinanza, laprosecuzione della causa.In tale sede, si è ritenuto che la riassunzione fosse tempestiva in quantola notificazione della sentenza pronunciata sulla querela di falso dovevaessere ritenuta inesistente, con conseguente suo passaggio in giudicatosoltanto una volta decorso il termine di cui all’art. 327 del codice di rito.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.c.s., nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’appello di Lecce,Numero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026con sentenza n. 364/2024 pubblicata il 18.04.2024, in accoglimento delgravame, ha dichiarato la tardività della riassunzione della causa diopposizione a decreto ingiuntivo e ha condannato l’appellata alla rifusionedelle spese processuali del grado.Nella motivazione, la Corte ha ritenuto valida la notificazione dellasentenza pronunciata sulla querela di falso, in quanto avvenuta presso ildomicilio eletto dalla parte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,idonea a produrre effetti fino a quando non fosse stata revocata,indipendentemente dalla concreta esistenza di un accordo con ildomiciliatario; atteso il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di ricevere l’atto,la notificazione doveva ritenersi perfezionata.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.c.s. ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte e la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: omesso esame di un fattodecisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., in combinato dispostocon l’art. 88 c.p.c. e 47 c.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto chenon vi fosse stata la revoca dell’elezione di domicilio; contraddittoriamotivazione.In particolare, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe trascuratodi considerare che, nell’ambito del procedimento relativo alla querela difalso, era stata effettuata una nuova elezione di domicilio presso l’indirizzop.e.c. del difensore; la notificazione della sentenza conclusiva delprocedimento in questione, dunque, non era valida sia in quantoeffettuata in contrasto con la revoca del domicilio precedentemente eletto,Numero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026sia in quanto esattamente rifiutata dal destinatario, non più domiciliatario;tali circostanze non erano in antitesi tra loro.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 138 comma 2 c.p.c. e degli artt. 88 c.p.c. e 47 c.c., per avereritenuto applicabile la disciplina del rifiuto del destinatario a soggettodichiaratamente non domiciliatario.In particolare, a dire della ricorrente, la Corte distrettuale non avevaconsiderato che il rifiuto di ricevere un atto equivale a perfezionamentodella notifica solo allorché il soggetto che rifiuta corrisponda al destinatariodell’atto medesimo, mentre in concreto non risultava che lo stessorivestisse la qualità di domiciliatario; infatti il difensore della parte avevauno studio fisico diverso da quello del preteso domiciliatario ed avevadichiarato di voler ricevere le notificazioni presso il suo indirizzo p.e.c.Peraltro, quand’anche per assurdo si fosse ritenuto che la notifica erastata effettuata al difensore presso il domiciliatario, in ogni caso il rifiuto diricevere l’atto imponeva senza eccezioni al notificante di farsi partediligente e procedere alla nuova notifica presso il domicilio corrente deldifensore, il cui indirizzo p.e.c. era facilmente reperibile; in mancanza diciò, la notificazione in esame doveva considerarsi solo tentata einesistente.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedella L. 53/1994 e dell’art. 137 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e 88c.p.c.Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello, nel privilegiare una forma dinotificazione antiquata, quale quella a cura dell’ufficiale giudiziario,rispetto a quella telematica, aveva violato i principi di economiaprocessuale e di leale collaborazione che sovrintendono al giusto processodelineato dalla Costituzione. Era apodittica l’affermazione che il soggettoche aveva rifiutato l’atto fosse “un procuratore domiciliatario” in forzaNumero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026della natura di “atto giuridico unilaterale” assegnata all’elezione didomicilio.2. Come innanzi si è visto, con la sentenza impugnata è stata dichiaratal’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per tardivariassunzione dello stesso, precedentemente sospeso, tenuto contodell’epoca in cui sulla decisione della causa pregiudiziale, relativa ad unaquerela di falso, si era formato il giudicato.La controversia tra le parti in ordine all’individuazione di tale data richiedela verifica circa la validità o meno della notificazione della sentenza sullaquerela di falso, visto che, in caso di notificazione valida, la relativaimpugnazione avrebbe dovuto avvenire entro il termine breve di cui all’art.325 c.p.c., mentre, in caso contrario, detta impugnazione avrebbe dovutoessere effettuata entro il termine più lungo di cui all’art. 327 c.p.c.Al riguardo, la tesi dell’inesistenza della notificazione si fonda sullacircostanza dell’avvenuta revoca dell’originaria elezione di domicilioprecedentemente effettuata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Ora, la Corte di cassazione, essendo stato fatto valere un error inprocedendo, è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare ilpotere-dovere di esame diretto degli atti (cfr.: Cass. n. 20924/2019;Cass. n. 2771/2017).Ciò premesso, deve rilevarsi che nel fascicolo telematico di legittimità nonsi rinviene il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito e che il Collegione ritiene necessario l’esame al fine di compiere le dovute verifiche sullecircostanze esposte in ricorso.3. Alla luce di quanto precede, riservato ogni altro provvedimento, varichiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di meritoe la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al giudiziodi merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.Numero registro generale 23980/2024Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 9557/2026Data pubblicazione 14/04/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026.La PresidenteMilena Falaschi
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