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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31556/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 GARDIJAN (CUI 040N7UA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che, con il primo motivo proposto, si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, determinato al di sopra del minimo edittale, evidenziando che la quantificazione della pena non ha tenuto conto della circostanza che egli ha cercato di ridurre al minimo il pregiudizio subito dai proprietari dell'appartamento nel quale si è introdotto, fuggendo quando gli stessi avevano cercato di entrare nella camera da letto; Rilevato che il motivo trae le mosse da una indimostrata diversa prospettazione in fatto degli avvenimenti, avendo la decisione della Corte d'appello congruamente disatteso l'analoga censura spiegata in sede di gravame osservando che l'imputato non si è in realtà fatto scrupolo di fare ingresso nell'abitazione in presenza dei proprietari, ragione per la quale aveva bloccato con un pesante baule la porta di ingresso della camera da letto, nella quale era entrato attraverso la finestra (pag. 3); Considerato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sarebbero state illegittimamente denegate pur avendo egli avuto una condotta processuale collaborativa, ammettendo le proprie responsabilità ed assumendo l'impegno a continuare le terapie di riabilitazione intraprese; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché la Corte territoriale ha da un lato argomentato che il mero essersi il ricorrente dato alla fuga gli ha evitato di essere chiamato a rispondere di un delitto più grave e da un altro che un atteggiamento processuale collaborativo non consente di per sé di ottenere il riconoscimento di dette attenuanti, poiché rientra nell'ambito di una strategia processuale complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 GARDIJAN (CUI 040N7UA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che, con il primo motivo proposto, si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, determinato al di sopra del minimo edittale, evidenziando che la quantificazione della pena non ha tenuto conto della circostanza che egli ha cercato di ridurre al minimo il pregiudizio subito dai proprietari dell'appartamento nel quale si è introdotto, fuggendo quando gli stessi avevano cercato di entrare nella camera da letto; Rilevato che il motivo trae le mosse da una indimostrata diversa prospettazione in fatto degli avvenimenti, avendo la decisione della Corte d'appello congruamente disatteso l'analoga censura spiegata in sede di gravame osservando che l'imputato non si è in realtà fatto scrupolo di fare ingresso nell'abitazione in presenza dei proprietari, ragione per la quale aveva bloccato con un pesante baule la porta di ingresso della camera da letto, nella quale era entrato attraverso la finestra (pag. 3); Considerato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sarebbero state illegittimamente denegate pur avendo egli avuto una condotta processuale collaborativa, ammettendo le proprie responsabilità ed assumendo l'impegno a continuare le terapie di riabilitazione intraprese; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché la Corte territoriale ha da un lato argomentato che il mero essersi il ricorrente dato alla fuga gli ha evitato di essere chiamato a rispondere di un delitto più grave e da un altro che un atteggiamento processuale collaborativo non consente di per sé di ottenere il riconoscimento di dette attenuanti, poiché rientra nell'ambito di una strategia processuale complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31556/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris