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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 07029/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/06/2023 del Tribunale di Fermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale cfiFermo; letta per l'imputata le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 giugno 2023 il Tribunale di Fermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona eccepisce la violazione di legge perché il Giudice aveva omesso di pronunciare la confisca obbligatoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato contestato come commesso in data 30 settembre 2015.

L'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, mediante il richiamo dell'art. 322-ter cod. pen., all'epoca vigente, aveva previsto l'applicazione della confisca obbligatoria in relazione a tale reato, scelta normativa che è stata confermata dall'art. 10 d.lgs. n. 158 del 2015 che ha inserito l'art. 12- bis al d.lgs. n. 74 del 2000 che ha generalizzato la confisca obbligatoria per tutti i delitti tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

E' corretta quindi la censura del Procuratore generale ricorrente che ha rilevato l'omessa pronuncia della confisca in conseguenza della condanna per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica, perché individui la somma oggetto della confisca obbligatoria P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa statuizione della confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica Così deciso, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/06/2023 del Tribunale di Fermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale cfiFermo; letta per l'imputata le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 giugno 2023 il Tribunale di Fermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona eccepisce la violazione di legge perché il Giudice aveva omesso di pronunciare la confisca obbligatoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato contestato come commesso in data 30 settembre 2015. L'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, mediante il richiamo dell'art. 322-ter cod. pen., all'epoca vigente, aveva previsto l'applicazione della confisca obbligatoria in relazione a tale reato, scelta normativa che è stata confermata dall'art. 10 d.lgs. n. 158 del 2015 che ha inserito l'art. 12- bis al d.lgs. n. 74 del 2000 che ha generalizzato la confisca obbligatoria per tutti i delitti tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. E' corretta quindi la censura del Procuratore generale ricorrente che ha rilevato l'omessa pronuncia della confisca in conseguenza della condanna per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica, perché individui la somma oggetto della confisca obbligatoria P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa statuizione della confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica Così deciso, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 07029/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris