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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45574/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di VERONA Cd-a ctjaTiVii-o alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 dicembre 2022 il Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.300,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non aver valutato il Tribunale l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità; vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena finale applicatagli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.

Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di VERONA Cd-a ctjaTiVii-o alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2022 il Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.300,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non aver valutato il Tribunale l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità; vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena finale applicatagli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 45574/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris