Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08796/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che il Procuratore generale presso la medesima Corte di appello aveva emesso in data 5 novembre 2021 un provvedimento di cumulo, con il quale aveva ordinato l'esecuzione delle pene concorrenti nei confronti del Sannino, nella misura finale dell'ergastolo, con l'applicazione dell'isolamento diurno per il periodo minimo di mesi due.

Pertanto, secondo la Corte territoriale, l'applicazione della continuazione non potrebbe determinare alcun concreto elemento di carattere positivo in favore del condannato, rimanendo comunque da espiare la pena dell'ergastolo.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 72 ed 81 cod. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

In particolare, osserva che l'organo dell'esecuzione, nell'emettere il provvedimento di cumulo sopra indicato, avrebbe erroneamente stabilito (per difetto) la durata dell'isolamento diurno, la quale invece compete al giudice dell'esecuzione.

Inoltre, il ricorrente rileva che il citato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti - a lui favorevole rispetto alla durata dell'isolamento diurno - potrebbe però essere modificato o revocato in ogni momento.

A quanto sopra aggiunge che l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve essere valutato anche nell'ottica della concessione di benefici penitenziari più ampi rispetto alla detenzione domiciliare, già concessagli quale collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.2.

Invero, deve ritenersi sussistente l'interesse del condannato al riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. 2.1.

Al riguardo va, infatti, ricordato che la natura di unità giuridica fittizia del reato continuato impone al giudice una riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., in una qualificazione parzialmente nuova per il loro inquadramento in un più vasto disegno, anche se non viene a determinare immediate e concrete conseguenze rispetto alla entità delle pene da espiare.

Infatti, persino dopo l'espiazione delle pene inflitte sussiste sempre l'interesse a chiedere ed ottenere l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sia al fine di imputare, eventualmente, ad altra condanna la pena di fatto sofferta oltre la misura complessiva rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e sia, comunque, al fine di escludere o limitare determinati effetti penali delle condanne, quali, ad esempio, l'ostacolo a futuri benefici (come la liberazione condizionale) derivanti, in mancanza di unificazione ex art. 81 cod. pen., dal cumulo materiale o giuridico delle condanne medesime (Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 19/09/1991 Cc., dep. 08/10/1991 , Rv. 188420).

2.2. Analogamente sussiste l'interesse del ricorrente a che la determinazione della durata dell'isolamento diurno venga fissata dal giudice dell'esecuzione e non già dall'organo dell'esecuzione.

3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei rilievi di cui sopra, alla Corte di assise di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione .

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che il Procuratore generale presso la medesima Corte di appello aveva emesso in data 5 novembre 2021 un provvedimento di cumulo, con il quale aveva ordinato l'esecuzione delle pene concorrenti nei confronti del Sannino, nella misura finale dell'ergastolo, con l'applicazione dell'isolamento diurno per il periodo minimo di mesi due. Pertanto, secondo la Corte territoriale, l'applicazione della continuazione non potrebbe determinare alcun concreto elemento di carattere positivo in favore del condannato, rimanendo comunque da espiare la pena dell'ergastolo. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 72 ed 81 cod. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In particolare, osserva che l'organo dell'esecuzione, nell'emettere il provvedimento di cumulo sopra indicato, avrebbe erroneamente stabilito (per difetto) la durata dell'isolamento diurno, la quale invece compete al giudice dell'esecuzione. Inoltre, il ricorrente rileva che il citato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti - a lui favorevole rispetto alla durata dell'isolamento diurno - potrebbe però essere modificato o revocato in ogni momento. A quanto sopra aggiunge che l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve essere valutato anche nell'ottica della concessione di benefici penitenziari più ampi rispetto alla detenzione domiciliare, già concessagli quale collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Invero, deve ritenersi sussistente l'interesse del condannato al riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. 2.1. Al riguardo va, infatti, ricordato che la natura di unità giuridica fittizia del reato continuato impone al giudice una riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., in una qualificazione parzialmente nuova per il loro inquadramento in un più vasto disegno, anche se non viene a determinare immediate e concrete conseguenze rispetto alla entità delle pene da espiare. Infatti, persino dopo l'espiazione delle pene inflitte sussiste sempre l'interesse a chiedere ed ottenere l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sia al fine di imputare, eventualmente, ad altra condanna la pena di fatto sofferta oltre la misura complessiva rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e sia, comunque, al fine di escludere o limitare determinati effetti penali delle condanne, quali, ad esempio, l'ostacolo a futuri benefici (come la liberazione condizionale) derivanti, in mancanza di unificazione ex art. 81 cod. pen., dal cumulo materiale o giuridico delle condanne medesime (Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 19/09/1991 Cc., dep. 08/10/1991 , Rv. 188420). 2.2. Analogamente sussiste l'interesse del ricorrente a che la determinazione della durata dell'isolamento diurno venga fissata dal giudice dell'esecuzione e non già dall'organo dell'esecuzione. 3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei rilievi di cui sopra, alla Corte di assise di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione . P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appel