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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 30173/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24977R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; avverso l’ordinanza del 30 settembre 2022 del Giudice d i pace di Brindisi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Brindisi ha disposto la convalida del provvedimento Sez. I–RG 2 4977 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 amministrativo di accompagnamento alla frontiera del cittadino nigerianoObasuyi Eghosa . 2. ― Il ricorso si fonda su tre motivi . L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono i seguenti. Primo motivo: v iolazione dell’art. 13, c omma 7, d . l gs. n. 286/1998 e nullità per omessa notifica dell’ordinanza impugnata in lingua conosciuta; violazione dell’art. 24 Cost.. Si deduce che il ricorrente non comprende e non parla nessuna delle lingue veicolarie che il verbale di notifica dell’ordinanza impugnata manca del la traduzione integrale del testo del provvedimento. Secondo motivo: violazione dell’art. 19 d . l gs. n. 286/ 19 98 e dell’art. 29 d.lgs. n. 25/2008 . Il ricor r ente assume che non avrebbe potuto essere espulso, «avendo il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale». Terzo motivo: v iolazione dell'art. 13, c omma 4 , d.lgs. n. 286/1998. Si assume non siapossibile procedere all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza per mancanza di un documento idoneo per l'espatrio. 2. ― Il primo motivo è infondato . Per tutto il processo civile è prescritto l’uso della lingua italiana (art. 122, comma 1, c.p.c.) e l’art. 13, comma 5 bis , che re g ola la convalida dell’ordine di accompagnamento alla frontiera,non contiene disposizioni che impongano la traduzione del provvedimento pronunciato dal Giudice di pace: del resto, il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano: rilievo ― quest’ultimo ― che è statogià espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale Sez. I–RG 2 4977 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 (Cass.3 febbraio 2022, n. 3343; Cass. 24 settembre 2019, n. 23760 ). Il secondo mezzo è pure destituito di fondamento. Il diritto dello straniero a restare nel territorio dello Stato si configura in pendenza della domanda di protezione internazionale:e ciò, oltretutto, non sempre, essendo contemplatedall’art. 7, comma 2, e dall’art. 35 bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 precise eccezioni al riguardo. Ebbene, il ricorrente non ha dedotto che l’espulsione siastata disposta nella pendenza del procedimento (amministrativo o giurisdizionale) conseguente alla proposizione di una correlativa domanda, ma solo di aver diritto di reiterare la stessa (sull’evidente presupposto che la prima è statadefinitivamente disattesa). Il terzo motivo è inammissibile. In sede di legittimità non è consentita, ovviamente, la proposizione di questioni di fatto; è preclusa, altresì, la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319). La censura non può dunque avere ingresso, in quanto pone una questione ― quanto alla disponibilità , da parte dell’odierno ricorrente, del documento per l’espatrio― di cui il provvedimento impugnato non si occupa e che il ricorrente non assume essere stataposta all’esame del Giudice di pace. Solo per completezza si osserva chequanto dedotto dal ricorrente non è corretto in diritto: al contrario di quel che egli afferma, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrioimpedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro d'identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento Sez. I–RG 2 4977 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 coattivo alla frontiera(Cass. 24 novembre 2017, n. 28155 ). Infatti, lo straniero « può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria» soltanto «qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4» (art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998), ovvero qualora, tra l'altro, nonsussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di «mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità» (art. 13, comma 4bis). 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Nulla va disposto in punto di spese processuali. Trattandosi di procedimento esente(art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998),non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24977R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; avverso l’ordinanza del 30 settembre 2022 del Giudice d i pace di Brindisi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Brindisi ha disposto la convalida del provvedimento Sez. I–RG 2 4977 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 amministrativo di accompagnamento alla frontiera del cittadino nigerianoObasuyi Eghosa . 2. ― Il ricorso si fonda su tre motivi . L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono i seguenti. Primo motivo: v iolazione dell’art. 13, c omma 7, d . l gs. n. 286/1998 e nullità per omessa notifica dell’ordinanza impugnata in lingua conosciuta; violazione dell’art. 24 Cost.. Si deduce che il ricorrente non comprende e non parla nessuna delle lingue veicolarie che il verbale di notifica dell’ordinanza impugnata manca del la traduzione integrale del testo del provvedimento. Secondo motivo: violazione dell’art. 19 d . l gs. n. 286/ 19 98 e dell’art. 29 d.lgs. n. 25/2008 . Il ricor r ente assume che non avrebbe potuto essere espulso, «avendo il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale». Terzo motivo: v iolazione dell'art. 13, c omma 4 , d.lgs. n. 286/1998. Si assume non siapossibile procedere all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza per mancanza di un documento idoneo per l'espatrio. 2. ― Il primo motivo è infondato . Per tutto il processo civile è prescritto l’uso della lingua italiana (art. 122, comma 1, c.p.c.) e l’art. 13, comma 5 bis , che re g ola la convalida dell’ordine di accompagnamento alla frontiera,non contiene disposizioni che impongano la traduzione del provvedimento pronunciato dal Giudice di pace: del resto, il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano: rilievo ― quest’ultimo ― che è statogià espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo ai procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale Sez. I–RG 2 4977 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 (Cass.3 febbraio 2022, n. 3343; Cass. 24 settembre 2019, n. 23760 ). Il secondo mezzo è pure destituito di fondamento. Il diritto dello straniero a restare nel territorio dello Stato si configura in pendenza della domanda di protezione internazionale:e ciò, oltretutto, non sempre, essendo contemplatedall’art. 7, comma 2, e dall’art. 35 bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 precise eccezioni al riguardo. Ebbene, il ricorrente non ha dedotto che l’espulsione siastata disposta nella pendenza del procedimento (amministrativo o giurisdizionale) conseguente alla proposizione di una correlativa domanda, ma solo di aver diritto di reiterare la stessa (sull’evidente presupposto che la prima è statadefinitivamente disattesa). Il terzo motivo è inammissibile. In sede di legittimità non è consentita, ovviamente, la proposizione di questioni di fatto; è preclusa, altresì, la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319). La censura non può dunque avere ingresso, in quanto pone una questione ― quanto alla disponibilità , da parte dell’odierno ricorrente, del documento per l’espatrio― di cui il provvedimento impugnato non si occupa e che il ricorrente non assume essere stataposta all’esame del Giudice di pace. Solo per completezza si osserva chequanto dedotto dal ricorrente non è corretto in diritto: al contrario di quel che egli afferma, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrioimpedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro d'identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento Sez. I–RG 2 4977 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 coattivo alla frontiera(Cass. 24 novembre 2017, n. 28155 ). Infatti, lo straniero « può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria» soltanto «qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4» (art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998), ovvero qualora, tra l'altro, nonsussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di «mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità» (art. 13, comma 4bis). 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Nulla va disposto in punto di spese processuali. Trattandosi di procedimento esente(art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998),non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
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