Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:303
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-546/11) «Ricorso di annullamento — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera di conferma delle conclusioni di una relazione di audit finanziario e di informazione dell’esito del procedimento — Atti indissociabili dal contratto — Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale — Fondamento giuridico di un ricorso — Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 30)

2. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Ricorso relativo ad una lettera di un’istituzione indissociabile dai rapporti contrattuali tra questa e il ricorrente — Incompetenza del giudice dell’Unione — Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 32-34, 50)

3. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Riqualificazione del ricorso — Presupposti — Ricorrente che non ha espressamente chiesto la riqualificazione — Ricorso che non si fonda su alcun motivo vertente sulla violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale — Esclusione della riqualificazione (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE) (v. punti 58-59) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 2 agosto 2011, che conferma le conclusioni dell’audit finanziario relativo alle risultanze dei costi dichiarati dalla [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] of Technology, con riferimento a quattro contratti conclusi nell’ambito del Sesto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, atti a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006), e che informa la [OSCURATO:PERSONA] dell’esito del procedimento.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] of Technology e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-546/11) «Ricorso di annullamento — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera di conferma delle conclusioni di una relazione di audit finanziario e di informazione dell’esito del procedimento — Atti indissociabili dal contratto — Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale — Fondamento giuridico di un ricorso — Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 30) 2. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Ricorso relativo ad una lettera di un’istituzione indissociabile dai rapporti contrattuali tra questa e il ricorrente — Incompetenza del giudice dell’Unione — Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 32-34, 50) 3. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Riqualificazione del ricorso — Presupposti — Ricorrente che non ha espressamente chiesto la riqualificazione — Ricorso che non si fonda su alcun motivo vertente sulla violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale — Esclusione della riqualificazione (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE) (v. punti 58-59) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 2 agosto 2011, che conferma le conclusioni dell’audit finanziario relativo alle risultanze dei costi dichiarati dalla [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] of Technology, con riferimento a quattro contratti conclusi nell’ambito del Sesto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, atti a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006), e che informa la [OSCURATO:PERSONA] dell’esito del procedimento. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] of Technology e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris