CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 agosto 1987
Cassazione n. 27089/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Omegna il 25/08/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1960 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1984 avverso la sentenza del 23/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17/05/2022, decidendo in sede di rinvio da annullamento disposto dalla Sesta sezione di questa Corte con sentenza n. 12534 del 26/09/2019, in merito all'appello proposto dagli odierni ricorrenti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni sei, mesi dieci e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. La decisione della Corte di appello è intervenuta ad esito del parziale annullamento della prima sentenza di appello, con specifica indicazione e precisazione del tema devoluto in sede di rinvio da parte della Corte di cassazione. In particolare: - quanto al [OSCURATO:PERSONA] veniva disposto annullamento con rinvio con esclusivo riferimento ai capi 32) e 33) (pag. 12 della motivazione) avendo la Sesta sezione della Corte di cassazione precisato che: "il dato di prova è costituito non certo dalla trascrizione della registrazione bensì dalla registrazione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto argomentare circa la preferenza accordata alla trascrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], eventualmente sulla base di un ascolto diretto delle registrazioni o sulla base dei contenuti di un nuovo accertamento mediante perizia, non certo eludere la problematica semplicemente omettendo di dar conto dei risultati della perizia disposta proprio nel corso del giudizio di secondo grado", con "necessario annullamento, limitatamente ai reati di cui ai capi 32) e 33).. spettando al giudice del rinvio colmare la rilevata lacuna ed assumere le conseguenti e coerenti determinazioni anche sulla scorta della disamina della totalità del materiale probatorio in atti"; - quanto al [OSCURATO:PERSONA] veniva disposto annullamento con rinvio per i capi 32) e 33) per le medesime conclusioni espresse per il Borgnis, nonché con riferimento alla affermata partecipazione dello stesso alla associazione mafiosa oggetto di contestazione, avendo la Sesta sezione della Corte di cassazione precisato che: "..la commissione di reati fine costituisce un dato rilevante per la prova della partecipazione a una associazione a delinquere ma non decisivo perché si richiede comunque una argomentazione che dia conto dell'organico inserimento del soggetto nella sua organizzazione.. Nel caso in esame l'insufficienza del criterio seguito dalla Corte di appello risulta a fortiori dalle suesposte conclusioni relative ai capi 32) e 33) delle imputazioni a carico del ricorrente, nei confronti del quale pertanto la sentenza va annullata anche relativamente al capo 1) con rinvio per un nuovo giudizio alla stregua del principio di diritto che precede"; - quanto [OSCURATO:PERSONA] veniva disposto annullamento con rinvio con esclusivo riferimento al capo 33) per le medesime conclusioni raggiunte sullo specifico punto per i coimputati Borgnis e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso congiunto, nonché [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2 W- 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e violazione di legge in relazione agli artt. 546, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., artt. 24 e 111 Cost.; la sentenza deve essere dichiarata nulla avendo la Corte di appello in sede di rinvio acquisito i supporti contenenti le intercettazioni e poi proceduto all'ascolto in camera di consiglio, al fine di risolvere le problematiche connesse alla trascrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], confutata dalla consulenza tecnica depositata dalla difesa e dalla perizia disposta nel primo giudizio di appello. A parere della difesa tale modus procedendi si caratterizza per la violazione del diritto di difesa e al pieno contraddittorio tra le parti; manca qualsiasi indicazione sul tempo servito alla realizzazione dell'ascolto e all'effettiva traduzione delle parti in stretto dialetto; la prova non è da individuarsi nella bobina ma invece nella sua trasposizione su carta; al fine di riscontrare la genuinità della prova il giudice non avendo cognizioni tecniche avrebbe dovuto nominare un perito trascrittore; il giudice ha erroneamente confutato le conclusioni del consulente tecnico di parte sulla base della propria scienza privata. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria in relazione agli art. 2, 4, 3 7 della I. n. 895 del 1967 e agli artt. 546, 530, 533 e 192 cod. proc. pen. con riferimento al capo 32) con considerazione esclusivamente della posizione di [OSCURATO:PERSONA]; a fronte di una nuova perizia disposta dalla Corte di appello e dall'ascolto diretto delle bobine la Corte di appello ha desunto che il termine pistola fosse stato pronunciato dal Borgnis verso il coimputato [OSCURATO:PERSONA], al fine di portare la pistola con sé, di qui la affermazione di responsabilità per il concorso del Borgnis nel capo 32); la motivazione è apodittica e illogica, la pistola poteva essere ritenuta nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA] e non è stato in alcun modo dimostrato il concorso del ricorrente, né è stata in alcun modo provata la consapevolezza del Borgnis circa la presenza della pistola in auto, manca in sostanza qualsiasi prova del contributo causale al fine di ritenere il concorso. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. nonché in relazione agli artt. 546, 530, 192 cod. proc. pen.; con il motivo proposto nell'interesse di Borgnis e [OSCURATO:PERSONA] la difesa ha sostenuto la ricorrenza di una motivazione apodittica ed illogica in relazione al capo 33): con particolare riferimento al [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, consapevole di non poter affermare la responsabilità sulla base delle sole intercettazioni, ha ritenuto provata la responsabilità come mandante sulla base delle modalità operative, richiamando una inammissibile analogia rispetto a quanto accertato in ordine al capo 31); non può essere ritenuto elemento sufficiente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano recati presso la mandria di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare in senso favorevole ai ricorrenti la presenza di un legame familiare intercorrente tra i ricorrenti (zio e nipoti); ugualmente non poteva ritenersi logicamente articolata la motivazione quanto Borgnis quale autore del gesto estorsivo, semplicemente ritenendo confermata la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati emersi dal GPS; la difesa aveva chiarito come dalle intercettazioni fosse emerso che si parlava del market Battaglia in [OSCURATO:PERSONA] e non del negozio ortofrutticolo Battaglia in [OSCURATO:PERSONA]; la decisione è frutto della suggestione dei dati estrapolati dal GPS. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria con travisamento di decisivi atti processuali nella valutazione della prova, nonché quanto a fatti relativi alle imputazioni contestate; nonostante la trascrizione mediante incarico peritale la Corte di appello nella motivazione non ha dato conto delle intercettazioni di interesse per [OSCURATO:PERSONA], in sostanza veniva ignorato l'esito dell'elaborato peritale del Dott. Giubilei. Non è stata fornita alcuna motivazione tenuto conto delle risultanze della nuova istruttoria dibattimentale, che di fatto escludeva la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al porto dell'arma; anche in questo secondo giudizio di appello la Corte ha omesso totalmente di esaminare le trascrizioni della perizia Giubilei; la Corte di appello non ha spiegato, come richiesto dalla Corte di cassazione, la preferenza per la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]; emerge una oggettiva lacunosità dì tutte le trascrizioni. 5.1.2. Con una seconda doglianza articolata sempre nell'ambito del primo motivo la difesa ha inoltre sostenuto che la Corte di appello nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] affiliato alla cosca oggetto di accertamento ha dato rilievo a dati del tutto neutri; il ruolo del Procopio quale soggetto che attua le strategie del Mongiardo, la sua azione quanto alla ricerca di un testimone di nazionalità rumena ancora una volta non tengono conto dell'esito valutativo della trascrizione del Dott. Giubilei e della versione alternativa fornita dalla difesa quanto all'interpretazione del viaggio a Siderno per recarsi dal proprio avvocato e non alla ricerca del testimone di nazionalità rumena; la Corte non ha correttamente valutato le trascrizioni relative a tale episodio; né si può ritenere effettivamente che dalle trascrizioni emerga la richiamata attività, ritenuta dalla Corte di appello, volta a realizzare un sopralluogo presso l'abitazione del Gullà; il Procopio è stato erroneamente ritenuto preposto alla gestione delle armi e al trasporto delle stesse nonostante non fosse imputato per il capo 20); la Corte di appello ha, inoltre, ritenuto affidabili i dati emergenti dal GPS nonostante la allegazione difensiva in senso contrario, con particolare riferimento alla distanza tra i comuni di S. Andrea apostolo dello Ionio e Davoli, senza 4 gt, considerare la presenza tra i due del comune di [OSCURATO:PERSONA]; per sostenere l'intraneità del Procopio si alterano anche i luoghi per farli coincidere con una ricostruzione accusatoria; inoltre il Dominijanni non parla in alcun modo del Procopio, nonostante lo stesso abbia dichiarato di essere stato vittima di estorsione sino al 2015 e il Mongiardo avrebbe teoricamente passato il testimone al Procopio nel 2010; infine la Corte non ha considerato che nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto intraneo alla associazione. 5.1.3. Quanto al capo 33 della rubrica la difesa ha richiamato una serie di intercettazioni sostenendone l'erronea interpretazione da parte della Corte di appello e, ancora una volta, la mancata considerazione delle conclusioni del Dott. Giubilei (progr. 8313, 8331, 8347, 4501, 4508,8431, 2086, 2087), ritenendo erroneamente [OSCURATO:PERSONA] mandante e [OSCURATO:PERSONA] esecutore su ordine dello zio di un danneggiamento nell'interesse dell'associazione criminale di riferimento; il [OSCURATO:PERSONA] viene, quindi, definito come uomo di azione, senza considerare che il suo attivismo poteva essere il frutto di un desiderio di compiacere lo zio nell'ambito di relazioni parentali ordinarie. La difesa ha inoltre richiamato intercettazioni e considerazioni dei dati gps e li ha ritenuti erroneamente valutati dalla Corte di appello quanto alla collocazione del [OSCURATO:PERSONA] in Davoli piuttosto che in Sant'Andrea, come dallo stesso dichiarato nel contenuto captativo di cui al progressivo 8422. È stata, inoltre, contestata la scelta della Corte di appello di procedere a nuova perizia a causa della mancata esplicitazione delle modalità tecniche e procedure adottate, rappresentando tale scelta una modalità di vestire con una nuova perizia la lacuna evidenziata dalla Corte di Cassazione; la Corte di appello doveva semplicemente motivare sulla preferenza accordata, sicché la nuova perizia si deve ritenere un dato eccentrico; la Corte ha dato ascolto alle trascrizioni del Dott. Baldo solo perché corrispondenti negli esiti alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi criticato il mezzo utilizzato e il software prescelto, senza considerare l'opzione percorsa dal perito di parte. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen., nonché vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria, con richiamo all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; ritiene la difesa che la Corte di appello abbia seguito percorsi logici non lineari in violazione dei principi di diritto sanciti dalle Sez. U Mannino, con mero riferimento alla commissione di reati ritenuti espressione delle finalità del sodalizio indagato, ricorrendo a ricostruzioni fantasiose e superfetazioni probatorie; manca qualsiasi riscontro da parte dei collaboratori di giustizia e ci si basa esclusivamente sulla relazione parentale con [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso il travisamento della prova trasmoda nella mancanza di motivazione; la difesa ha quindi rilevato la mancanza di alcune frasi dalla trascrizione peritale rispetto a quella espletata dalla Polizia giudiziaria, con particolare riferimento alla frase "ci ha beccato una vecchia e abbiamo dovuto rinviare di nuovo.." pag. 44 e seguenti; veniva quindi richiamato il progressivo 855 siccome trascritto dalla [OSCURATO:PERSONA] e il contrasto con le trascrizioni del Dott. Giubilei, rilevando la irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione nel considerare un fatto per il quale il Procopio era stato assolto per non aver commesso il fatto da una parte insussistente e dall'altra base per un giudizio di intraneità; ugualmente inconferenti si dovevano ritenere le conversazioni tra il Mongiardo e le figlie, captate in carcere, sulla base delle quali sono stati ricostruiti specifici ordini dello stesso al Procopio, in tal senso veniva quindi richiamata la sentenza di primo grado a pag. 246. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 603, 177 e seg. cod. proc. pen. con impugnazione dell'ordinanza del 04/02/2021; il Procuratore generale ha richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in assenza di legittimi presupposti, attesa la mancanza di impugnazione da parte dello stesso; la difesa si era opposta a tale rinnovazione, pertanto la nuova perizia non poteva essere disposta e rende l'atto nullo ai sensi dell'art. 177 cod. proc. pen., anche in considerazione dell'accesso al rito abbreviato da parte del Procopio; la Corte di cassazione in sede di rinvio aveva escluso che si dovesse giungere ad una riapertura dell'istruttoria dibattimentale. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 603, 177 e seg. cod. proc. pen. con impugnazione dell'ordinanza del 04/02/2021; la decisione della Corte di appello si è fondata su una pretesa lacunosità della perizia Giubilei, nascosta dietro un inesistente problema tecnico, al fine di superare surrettiziamente la difformità rilevata dalla Corte di cassazione; le eventuali lacune della perizia giubilei non costituivano oggetto del rinvio; non era indispensabile una nuova perizia, ma semmai la valutazione pretermessa della stessa. 5.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 606, lett. d). cod. proc. pen. in relazione all'art. 603, 627, comma 3, e 177 cod. proc. pen., con impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2021; l'ordinanza in questione non ha ammesso una serie di documenti ritenuti decisivi dalla difesa, non acquisiti dalla Corte perché si tratta di documentazione in gran parte già presente agli atti e per ciò non acquisisce la denuncia; rigetta come non necessaria la consulenza Vigè quanto all'analisi sonografica, né motiva in ordine alla richiesta di acquisirla come memoria difensiva. 5.6. Con il sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in ordine alla richiesta in sede di conclusioni di acquisizione della consulenza Vigè, ma non si rinviene agli atti la decisione di rigetto della Corte, così come nessuna decisione si rinviene in ordine alla consulenza Pellero sui dati GPS. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e in parte non consentiti. 1.1. In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolato alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto. L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile. 1.2. Al riguardo deve osservarsi che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione. 1.3. I principi di diritto fissati nella sentenza rescindente sono stati puntualmente evidenziati al punto 2 del ritenuto in fatto. In particolare: - quanto al [OSCURATO:PERSONA] veniva disposto annullamento con rinvio con esclusivo riferimento ai capi 32) e 33) (pag. 12 della motivazione) avendo la Sesta sezione della Corte di cassazione precisato che: "il dato di prova è costituito non certo dalla trascrizione della registrazione bensì dalla registrazione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto argomentare circa la preferenza accordata alla trascrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], eventualmente sulla base di un ascolto diretto delle registrazioni o sulla base dei contenuti di un nuovo accertamento mediante perizia, non certo eludere la problematica semplicemente 7 10- omettendo di dar conto dei risultati della perizia disposta proprio nel corso del giudizio di secondo grado", con "necessario annullamento, limitatamente ai reati di cui ai capi 32) e 33).. spettando al giudice del rinvio colmare la rilevata lacuna ed assumere le conseguenti e coerenti determinazioni anche sulla scorta della disamina della totalità del materiale probatorio in atti"; - quanto al [OSCURATO:PERSONA] veniva disposto annullamento con rinvio per i capi 32) e 33) per le medesime conclusioni espresse per il Borgnis, nonché con riferimento alla affermata partecipazione dello stesso alla associazione mafiosa oggetto di contestazione, avendo la Sesta sezione della Corte di cassazione precisato che: "..la commissione di reati fine costituisce un dato rilevante per la prova della partecipazione a una associazione a delinquere ma non decisivo perché si richiede comunque una argomentazione che dia conto dell'organico inserimento del soggetto nella sua organizzazione.. Nel caso in esame l'insufficienza del criterio seguito dalla Corte di appello risulta a fortiori dalle suesposte conclusioni relative ai capi 32) e 33) delle imputazioni a carico del ricorrente, nei confronti del quale pertanto la sentenza va annullata anche relativamente al capo 1) con rinvio per un nuovo giudizio alla stregua del principio di diritto che precede"; - quanto [OSCURATO:PERSONA] veniva disposto annullamento con rinvio con esclusivo riferimento al capo 33) per le medesime conclusioni raggiunte sullo specifico punto per i coimputati Borgnis e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva, ampiamente argomentata su ogni punto devoluto, ha affrontato i temi oggetto dell'annullamento con rinvio senza che sul punto possa essere accolta alcuna delle censure proposte dai ricorrenti, che si caratterizzano per la loro genericità, per la loro sostanziale reiteratività, oltre che per il tentativo di introdurre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi di merito oggetto della nuova valutazione della Corte di appello, attività non consentita in questa sede. 3. Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la prima e terza doglianza nell'ambito del motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente vertendo sullo stesso oggetto, ovvero la risposta fornita dalla Corte di appello alle indicazioni della Sesta sezione della Corte di cassazione in ordine alla preferenza accordata alla versione delle captazioni rese dalla Polizia giudiziaria in relazione ai capi 32) e 33) per Borgnis e [OSCURATO:PERSONA] e per il solo capo 33) per il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello: - ha reso sul punto una ampia motivazione; - ha disposto non solo una nuova perizia della quale ha condiviso le conclusioni, ma ha anche provveduto all'ascolto diretto delle registrazioni, con ciò pienamente adempiendo alle indicazioni nell'ambito del perimetro decisorio devoluto dall'annullamento con rinvio; - ha conferito incarico in modo specifico ed analitico anche quanto alla traduzione delle parti in dialetto; - ha dato atto dei criteri valutativi seguiti; - ha ricostruito in modo compiuto portata e contenuti delle captazioni per giungere sulla base di una serie di elementi, tra i quali le captazioni, ma non solo, ad affermare la responsabilità dei ricorrenti per le imputazioni di cui ai capi 32) e 33). Con tale esito decisorio, con le argomentazioni spese sul punto dalla Corte di appello, le difese non si confrontano in alcun modo, limitandosi da una parte ad una allegazione generica ed aspecifica (con particolare riferimento al ricorso Borgnis e [OSCURATO:PERSONA]) quanto alla lesione del contraddittorio, senza tener conto del complesso delle attività svolte dalla Corte di appello, come la traduzione degli atti dal dialetto, poste in essere proprio secondo le indicazioni del giudice del rinvio, mentre in ricorso si sostiene che sia mancata la traduzione dal dialetto. La mancanza di specificità dei motivi proposti emerge poi anche dalle allegazioni della difesa del [OSCURATO:PERSONA], che sostanzialmente reitera in questa sede le argomentazioni già introdotte in appello, richiamando, in mancanza di qualsiasi confronto con le attività e le argomentazioni spese dalla Corte di appello, le conclusioni del perito Giubilei. In tal senso, occorre considerare come l'esito della perizia trascrittiva sia stato riportato in modo logico e lineare (pag. 20 e segg.), richiamando specificamente criteri tecnici applicati e condivisi (nessun filtraggio delle conversazioni, proprio perché dall'applicazione del filtraggio derivava un peggioramento del segnale), oltre che adempimenti specifici posti in essere per consentire la piena comprensibilità dell'esito della perizia (trascrizione realizzata nella forma dialettale allo scopo di rendere più agevole l'ascolto, con contestuale traduzione nella lingua italiana). Con tale articolata considerazione i ricorrenti non si confrontano affatto, incorrendo così per i motivi sopra richiamati in una evidente genericità ed aspecificità degli stessi. In tal senso, con particolare riferimento ai motivi del [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare come la Corte di appello abbia argomentato e fornito una risposta specifica alle censure in tema di trascrizione, anche tenuto conto del deposito della consulenza di parte dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] (pag. 25); con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare le censure critiche già introdotte in sede di appello; ne consegue, dunque, anche in questo caso una evidente aspecificità dei motivi proposti. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La Corte di appello nel realizzare le attività conseguenti all'annullamento con rinvio ha correttamente applicato i principi di diritto in diverse occasioni affermati da questa Corte, che qui si devono intendere ribaditi, secondo cui è sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo (Sez. 1, n. 22062 del 24/04/2013, Rodà, Rv. 256080-01). Non è difatti precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio, anziché nel pubblico dibattimento, delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, così come l'utilizzo, ai fini della decisione, dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento (Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259674-01). In tal senso si è precisato che la richiesta di ascolto in contraddittorio e in pubblica udienza degli stessi supporti non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria e, dunque, correttamente la Corte di appello, pur avendo disposto perizia, ha deciso, come tra l'altro indicato dalla stessa sentenza di rinvio, di procedere all'audizione delle registrazioni in camera di consiglio, senza che ciò, a fronte di una motivazione chiara, logica e articolata, che ha puntualmente identificato il criterio di giudizio e il metodo valutativo adottato, integri alcuna violazione del diritto al contraddittorio come lamentato dalla difesa (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265635-01). La Corte di appello ha adeguatamente motivato su tutti i temi devoluti dalle parti, anche in relazione ai ripetuti richiami alle consulenze ed ai diversi esiti valutativi emersi. In tal senso si deve ricordare che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909-01).Nel caso di specie è stato, dunque, posto in essere un doppio approfondimento, e la Corte di appello ha conseguentemente ricostruito in modo adeguato, proprio secondo le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, con evidenza dei fatti oggetto di imputazione, il porto dell'arma, la presenza congiunta dei due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Borgnis, la riferibilità ad entrambi del porto dell'arma proprio e la tentata estorsione con riferimento inequivoco ai mezzi utilizzati per intimorire le persone offese. Con tale ampia argomentazione della Corte di appello le difese non si confrontano. 4. Il secondo motivo, posto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non è consentito. La difesa propone all'evidenza, seppure in modo argomentato, una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). La difesa poi, nel proporre tale lettura alternativa, ha sostenuto la ricorrenza di una motivazione apodittica ed illogica quanto alla interpretazione delle captazioni oggetto del giudizio di rinvio. È principio costantemente affermato da questa Corte che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile, circostanza all'evidenza non solo non allegata dalla difesa, ma oggettivamente non ricorrente nel caso di specie (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). In relazione al capo 32) ricorre, difatti, una motivazione esplicita e del tutto logica (pag. 29), sia sulle modalità di porto e detenzione, che quanto alla consapevolezza del Borgnis; in tal senso che i due fossero in possesso di una pistola si evince, nell'argomentare della Corte di appello, con assoluta chiarezza dall'esito delle captazioni. È stata analizzata la portata inequivoca del dato captativo in modo esplicito, è stato richiamato il giudicato intervenuto sul capo 30), e dunque il contesto nell'ambito del quale è maturata la condotta contestata, anche richiamando compiutamente sul punto i principi affermati in modo rilevante nel caso in esame dalla giurisprudenza di legittimità (con particolare riferimento al c.d. grado di prossimità rispetto al fatto raccontato e all'aspetto psicologico emergente dai dati captati, con conclusione di evidenza rappresentativa quanto al fatto oggetto di contestazione, anche tenuto conto dell'estrema chiarezza del linguaggio utilizzato dai soggetti captati durante la loro azione, pag. 32). 5. Non è consentito per ragioni sostanzialmente sovrapponibili il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Borgnis, così come non sono consentiti gli argomenti sovrapponibili spesi nella terza doglianza all'interno del primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quanto alla affermazione di responsabilità per la condotta oggetto di contestazione al capo 33). Anche in questo caso le difese si limitano a proporre una propria lettura alternativa, senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello in modo logico e persuasivo. La Corte ricostruisce persuasivamente la responsabilità dei ricorrenti con riferimento alle captazioni in combinato con i dati dei sistemi gps, posizionati sulla vettura, con collocazione degli imputati sul luogo chiaramente identificato dal capo di imputazione e dalle contestazioni elevate.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si limita a proporre sul punto una mera lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Ricorre una analisi compiuta e completa di tutte le deduzioni difensive proposte non solo con l'appello, ma anche con la memoria difensiva del 05/10/2021, con una risposta puntuale e esaustiva su ogni elemento oggetto di sollecitazione (pag. 34). Vengono richiamati spostamenti, indicazioni, caratteri dell'accordo sulla base delle conversazioni captate, esaustivamente e logicamente considerate, con le quali i ricorrenti non si confrontano limitandosi a proporre una propria alternativa versione dei fatti e del merito analizzato dalla Corte di appello non consentita in questa sede. Omettono, tra l'altro, di considerare la portata estremamente significativa, come evidenziato dal giudice di secondo grado, della intercettazione con sistema di video ripresa. Viene sottolineata la particolare rilevanza della progressione delle azioni poste in essere, con particolare riferimento all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sua chiamata, all'immediato contatto successivo con [OSCURATO:PERSONA], alla significatività degli spostamenti, al linguaggio volutamente criptico, alla tempistica del successivo incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sollecitazione del Borgnis. Si è, inoltre, richiamata la particolare rilevanza e significatività del successivo atto intimidatorio, come chiaramente emerso dalle inequivoche intercettazioni, nell'ambito delle quali i soggetti captati manifestavano le proprie intenzioni quanto alla necessità di bruciare una autovettura, con previo confezionamento da parte del Borgnis di una bottiglia incendiaria, in ragione del mancato versamento della somma di mille euro da parte della persona offesa Battaglia. Inoltre, la Corte di appello ha sottolineato, con argomentazione pertinente, l'estrema significatività del timore manifestato dai due ricorrenti di essere video ripresi da telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il richiamo a tali cospicui elementi non risulta inciso dalle generiche considerazioni della parte ricorrente, che non si confronta affatto con una decisa mole di dati tecnici, evocati e considerati persuasivamente dalla Corte di appello, corroborati dalla estrema significatività della presentazione di denuncia da parte del Battaglia esattamente il giorno successivo alle condotte oggetto di contestazione e dichiarazioni oggetto di captazione. Di fatto, la decisione della Corte di appello si caratterizza per essere del tutto conforme a quella del G.i.p. ad esito di rito abbreviato con tutto quello che ne consegue in tema di portata rafforzata della decisione di merito, con descrizione analitica del contesto, della portata della minaccia, dell'evidente timore della persona offesa e richiamo alle censure difensive anche articolate con memorie difensive (identificazione del destinatario, captazione 2111, identificazione esatta del luogo con sistema gps, anche sulla base delle argomentazioni della Corte di cassazione, e coincidenza con luogo di ritrovamento della bottiglia incendiaria, pag. 41), con analisi specifica della versione alternativa della difesa quanto al diverso esercizio commerciale in [OSCURATO:PERSONA] (con particolare riferimento alla presenza di quattro saracinesche quale elemento di riscontro per l'individuazione del luogo ove si trovavano effettivamente i ricorrenti, sebbene il dato risolutivo sia stato correttamente indicato nel ritrovamento della bottiglia incendiaria, del tutto corrispondente alla descrizione oggetto della captazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA]). Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la rilevanza del modus operandi è emerso anche tenuto conto dell'azione in danno del Cosentino, di cui al capo 30) sul quale è sceso il giudicato; tipologia di azione sovrapponibile, organizzazione e soggetti coinvolti. 6. Sono manifestamente infondati, generici e non consentiti i residui motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. La seconda doglianza articolata all'interno del primo motivo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente; sebbene articolati in punti diversi del ricorso sono da riferire allo stesso tema, ovvero la valutazione devoluta dalla Sesta sezione di questa Corte in ordine alla imputazione ascritta al ricorrente al capo 1). Anche in questo caso il ricorrente, seppure con articolate argomentazioni, si limita a proporre una propria personale alternativa lettura del merito non consentita in questa sede. Devono essere in tal senso richiamati i principi di diritto già affermati al punto 4. Il ricorrente non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione resa dalla Corte di appello, che nel ricostruire la posizione del [OSCURATO:PERSONA] secondo il perimetro interpretativo devoluto, ha ampiamente condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, connotando in modo puntuale la condotta oggetto di contestazione al capo 1). È stato realizzato, con argomentazioni del tutto logiche e persuasive, un ampio richiamo al compendio probatorio valutato dal G.i.p. in sede di abbreviato, tenendo conto in modo specifico di una serie di inequivoci elementi, che non si limitano alla considerazione della commissione dei reati fine nell'interesse dell'associazione, come emerge dallo stretto collegamento con lo zio, affermato caposca della consorteria mafiosa di riferimento nel territorio indagato, ma evidenziano anche l'oggettiva messa a disposizione del ricorrente in favore della cosca. In tal senso si è dato conto di plurimi elementi dai quali emergeva chiaramente: - la volontà di confronto continuo e messa a disposizione del ricorrente; - la pluralità di condotte a carattere intimidatorio poste in essere; l'essersi lo stesso riferito e mostrato in contatto, fornendo piena disponibilità all'azione, non solo con il [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il Mongiardo, che lo aveva coinvolto in una serie di comunicazioni tramite le figlie mentre era in carcere, al fine di porre in essere condotte estorsive ulteriori nell'interesse della consorteria criminale di riferimento (pag. 46). Questo dato è stato ritenuto estremamente significativo con motivazione persuasiva e logica con la quale il ricorrente non si confronta, ancora una volta limitandosi ad una propria non consentita lettura alternativa, tutti elementi corroborati ampiamente dal compendio captativo, dalla relazione con il Bargnis e con la figlia del Mongiardo alla quale era legato da relazione sentimentale. Ricostruzione specifica che è persuasivamente articolata anche quanto alla versione alternativa sul Dominijanni e alle condotte poste in essere in danno di un cittadino rumeno (particolarmente rilevante la conversazione captata con [OSCURATO:PERSONA], non citata dalla difesa) e dalla vicenda relativa al tentato omicidio del Gullà (pag. 47 e seg., attività univoche e sopralluoghi insieme al Borgnis presso l'abitazione del Gullà, tentato omicidio sventato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine grazie alle captazioni in corso). Si tratta evidentemente di attività successive rispetto a quelle oggetto di assoluzione, dunque per porre in essere un ulteriore attività omicidiaria in danno del Gullà, in tal senso significativa l'epoca delle captazioni che si concentrano nel periodo dal 30 luglio 2011 in poi e il contenuto inequivoco delle stesse e il riscontro effettuato dalla Polizia giudiziaria sulla base dei dati GPS acquisiti che portavano esattamente alla abitazione del Gullà, (pag. 53), con compiuta considerazione di tale mole decisamente rilevante di elementi, che vale a consolidare la portata indiziaria univoca insieme ad altri elementi riferibili anche ai reati fine. Le doglianze così proposte sono dunque non consentite. Sono difatti, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Sono infatti inammissibili le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). La difesa poi, nel proporre tale lettura alternativa, ha sostenuto la ricorrenza di una motivazione apodittica ed illogica quanto alla interpretazione delle captazioni oggetto del giudizio di rinvio e della sua trascrizione, richiamando ancora una vola, in modo tra l'altro del tutto generico, la perzia Giubilei. È principio costantemente affermato da questa Corte che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile, circostanza all'evidenza non solo non allegata dalla difesa, ma oggettivamente non ricorrente nel caso di specie, come evidenziato anche con riferimento ai precedenti motivi di ricorso riferiti alle attività di ascolto e trascrizione delle captazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). 6.2. Del tutto generici si devono ritenere sia il terzo che il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con le scelte motivate della Corte di appello e si limita a reiterare le proprie argomentazioni in tema di valutazione delle trascrizioni delle captazioni, nonché in ordine alla legittimità della scelta di effettuare una nuova perizia, ai caratteri dell'accertamento, richiamando ancora una volta, in modo del tutto aspecifico, la perizia Giubilei e il rito prescelto, senza tener conto sia del giudizio devoluto, che delle argomentate scelte della Corte di appello sul punto, che si è puntualmente adeguata alle indicazioni della sentenza di legittimità per il giudizio di rinvio. 6.3. Generici ed aspecifici anche il quinto e sesto motivo di ricorso, sia quanto alla documentazione, tra l'altro neanche effettivamente specificata, ma semplicemente richiamata e ritenuta decisiva dalla difesa, che quanto alla perizia Vigè. Nell'ordinanza del 20/04/ 2021 la Corte di appello risponde esplicitamente alla richiesta di acquisizione di documentazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, anche con particolare riferimento alla denuncia proposta nei confronti del nuovo perito), con considerazioni specifiche a pag. 19, la gran parte della documentazione è già allegata agli atti (n. 1,2,3,4, e 6) e residua documentazione ritenuta non necessaria al fine del decidere (con particolare riferimento alla consulenza Vigè quale mezzo di prova non richiesto e non mero documento). Inoltre la Corte di appello ha richiamato il proprio ascolto a riscontro per la corrispondenza di quanto trascritto con perizia, quindi ha realizzato un doppio approfondimento secondo le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, con evidenza dei fatti oggetto di imputazione, porto dell'arma con la presenza insieme dei due soggetti e tentata estorsione con riferimento inequivoco ai mezzi utilizzati per intimorire. 16 ‘u È stata inoltre resa una motivazione specifica quanto alle diverse conclusioni raggiunte dal consulente di parte e con tale adeguata considerazione, relativa all'utilizzo di mezzi di alterazione dei files da ascoltare, il ricorrente non si confronta (pag. 27). L'ascolto diretto, che coincide con la trascrizione, consente di superare, senza alcun dubbio, le censure difensive, che sul punto non hanno argomentato, limitandosi a richiamare le proprie precedenti allegazioni difensive. Ricorre, inoltre, un richiamo compiuto e conferente alle caratteristiche dell'attività di trascrizione, quale mezzo di ricerca della prova che non implica l'acquisizione di alcun contributo tecnico scientifico. Ne è quindi conseguito l'esplicito rigetto della richiesta articolata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] nella propria memoria difensiva, con argomentazioni logiche e persuasive, con le quali il ricorrente non si confronta affatto, proponendo una serie corposa di argomentazioni, tuttavia caratterizzate da estrema genericità ed in sintesi non consentite perché caratterizzate dalla volontà di proporre una propria lettura alternativa del merito della decisione, come già detto caratterizzata da logicità e persuasivamente argomentata. La Corte di appello ha inoltre esplicitamente motivato, richiamando il consenso delle parti alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale, evidenziando che nuova perizia ed ascolto erano state esplicitamente oggetto della indicazione della Corte di cassazione in sede di rinvio. Dall'insieme delle argomentazioni richiamate emerge poi una valutazione esplicita, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del Procopio in ordine alla inutilizzabilità della consulenza Vigè, (pag. 28), chiarendo come non sia presente alcuna prova della regolare acquisizione agli atti prima del rito abbreviato e che la questione era stata oggetto di specifica disposizione con l'ordinanza del 11/05/2021, con la conseguenza che una eventuale memoria illustrativa poteva essere ritenuta ammissibile e validamente articolata solo con riferimento ad atti legittimamente contenuti nel fascicolo processuale, circostanza non ricorrente con riferimento a tale consulenza. Sul punto il ricorrente ha semplicemente lamentato la mancata acquisizione, senza evidenziare un reale vulnus motivazionale o una reale violazione di legge, articolando ancora una volta un motivo aspecifico in mancanza di confronto reale con le argomentazioni della Corte di appello. Nello stesso senso si deve riscontrare una assoluta genericità della deduzione quanto alla consulenza Pellero sui dati GPS. Anche in questo caso la Corte di appello con motivazione non censurabile ha ritenuto attendibili e riscont