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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19301/2024

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12171/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Ippocrate n. 104, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - per la revocazione della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 24097,depositata IL 25 novembre 2015; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.C o ri Orialdo e [OSCURATO:PERSONA] sono stati destinatari, in data 14 dicembre 1989, di avviso di accertamento n. 270470, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Roma rettificava il valore degli immobili oggetto della successione di [OSCURATO:PERSONA], apertasi il 17 giugno 1986.

Rispetto al valore complessivo dei beni relitti, indicato in lire 36.604.000, l’Ufficio aumentava tale valore a lire 387.000.000.

2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza del 21 luglio 1993, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con sentenza del 21 giugno 1995, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento.

4. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale –sede di Roma la quale, con sentenza n. 2743/07/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria l’11 giugno 2013, lo rigettava, confermando anch’essa la legittimità dell’avviso di accertamento.

5. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione; il S.C., con ordinanza n. 24097 depositata il 25 novembre 2015, rigettava il ricorso.

R.G.

N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza in camera di consigliodel 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Preliminarmente, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in quanto all’odierna adunanza in camera di consiglio è presente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto parte del collegio che ha deciso sul precedente ricorso definitocon l’ordinanza n. 24097/2015, oggetto della presente richiesta di revocazione.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12171/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Ippocrate n. 104, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - per la revocazione della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 24097,depositata IL 25 novembre 2015; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.C o ri Orialdo e [OSCURATO:PERSONA] sono stati destinatari, in data 14 dicembre 1989, di avviso di accertamento n. 270470, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Roma rettificava il valore degli immobili oggetto della successione di [OSCURATO:PERSONA], apertasi il 17 giugno 1986. Rispetto al valore complessivo dei beni relitti, indicato in lire 36.604.000, l’Ufficio aumentava tale valore a lire 387.000.000. 2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza del 21 luglio 1993, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con sentenza del 21 giugno 1995, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento. 4. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale –sede di Roma la quale, con sentenza n. 2743/07/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria l’11 giugno 2013, lo rigettava, confermando anch’essa la legittimità dell’avviso di accertamento. 5. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione; il S.C., con ordinanza n. 24097 depositata il 25 novembre 2015, rigettava il ricorso. R.G. N.12171/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza in camera di consigliodel 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Preliminarmente, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in quanto all’odierna adunanza in camera di consiglio è presente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto parte del collegio che ha deciso sul precedente ricorso definitocon l’ordinanza n. 24097/2015, oggetto della presente richiesta di revocazione. P.
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