Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 36460/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25532-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 43, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 616/01/2018 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, depositata il 27/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento e del prodromico avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali che era stato emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del disconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, per avere il contribuente omesso di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, e che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che dalla documentazione prodotta dall'amministrazione finanziaria emergeva la regolarità della notifica dell'atto impositivo e la mancata impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri; - avverso tale statuizione il Sestu proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 1367/21, del 22/01/2021, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione della prova della regolarità della notifica a mezzo posta in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, rilevante nel presente giudizio; - sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore all'esito della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 10012 del 2021, risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente ha depositato memoria.Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 cod. proc. civ., 1, 2, 3, 4, 8 e 14 della legge n. 890 del 1982.

1.1. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie, in cui l'atto impositivo era stato notificato a mezzo posta a destinatario risultato temporaneamente assente, «la CTR, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie come irreperibilità relativa, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata per i casi di impossibilità assoluta» (pag. 17 del ricorso), avendo «erroneamente ritenuto applicabile l'art. 60 del d.P.R. 600/1973, lettera e), anziché l'art. 140 cpc» omettendo di considerare che l'amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova dell'avvenuta ricezione da parte di esso contribuente della c.d. raccomandata informativa.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Nella sentenza impugnata la CTR, dopo aver premesso che nella specie «non è controverso che l'avviso di liquidazione sia stato notificato direttamente a mezzo posta presso l'effettivo indirizzo del destinatario» (pag. 2 della sentenza impugnata, par. 6), che dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale prodotta dall'Agenzia delle entrate risultava che «per la temporanea assenza del destinatario - il plico è stato depositato presso l'ufficio postale in data 6 novembre 2007» (pag. 1, par. 5) e che «Contestualmente, è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito», sul rilievo che «il plico non è stato ritirato», ha ritenuto che «la notifica dell'avviso di liquidazione si è perfezionata fin dal 17 novembre 2017, per effetto dell'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890» (pag. 1, par. 5 della sentenza).4.

Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 10012 del 2021 hanno affermato il principio secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».

4.1. Nella motivazione della citata pronuncia nomofilattica si legge che, «Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).

Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub- procedimento.

Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.

In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo".

Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi».

5. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta al citato principio, peraltro già affermato in numerose precedenti pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte, e conseguentemente, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di appello che riesaminerà la vicenda alla stregua del suesposto principio e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.6.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25532-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 43, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 616/01/2018 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, depositata il 27/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento e del prodromico avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali che era stato emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del disconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, per avere il contribuente omesso di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, e che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che dalla documentazione prodotta dall'amministrazione finanziaria emergeva la regolarità della notifica dell'atto impositivo e la mancata impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri; - avverso tale statuizione il Sestu proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 1367/21, del 22/01/2021, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione della prova della regolarità della notifica a mezzo posta in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, rilevante nel presente giudizio; - sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore all'esito della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 10012 del 2021, risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 cod. proc. civ., 1, 2, 3, 4, 8 e 14 della legge n. 890 del 1982. 1.1. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie, in cui l'atto impositivo era stato notificato a mezzo posta a destinatario risultato temporaneamente assente, «la CTR, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie come irreperibilità relativa, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata per i casi di impossibilità assoluta» (pag. 17 del ricorso), avendo «erroneamente ritenuto applicabile l'art. 60 del d.P.R. 600/1973, lettera e), anziché l'art. 140 cpc» omettendo di considerare che l'amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova dell'avvenuta ricezione da parte di esso contribuente della c.d. raccomandata informativa. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Nella sentenza impugnata la CTR, dopo aver premesso che nella specie «non è controverso che l'avviso di liquidazione sia stato notificato direttamente a mezzo posta presso l'effettivo indirizzo del destinatario» (pag. 2 della sentenza impugnata, par. 6), che dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale prodotta dall'Agenzia delle entrate risultava che «per la temporanea assenza del destinatario - il plico è stato depositato presso l'ufficio postale in data 6 novembre 2007» (pag. 1, par. 5) e che «Contestualmente, è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito», sul rilievo che «il plico non è stato ritirato», ha ritenuto che «la notifica dell'avviso di liquidazione si è perfezionata fin dal 17 novembre 2017, per effetto dell'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890» (pag. 1, par. 5 della sentenza).4. Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 10012 del 2021 hanno affermato il principio secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». 4.1. Nella motivazione della citata pronuncia nomofilattica si legge che, «Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub- procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi». 5. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta al citato principio, peraltro già affermato in numerose precedenti pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte, e conseguentemente, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di appello che riesaminerà la vicenda alla stregua del suesposto principio e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.6. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 36460/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris