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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 15496/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del GIP del Tribunale di Torino in data 11.6.2020, con la quale - in sede esecutiva e con procedura de plano ex artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen. - è stata ordinata la confisca della somma di euro 83.450,00; ciò a seguito della sentenza di patteggiamento con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, annullata dalla Corte di cassazione limitatamente alla disposta confisca del denaro.

Il ricorrente lamenta l'abnormità strutturale del provvedimento impugnato e l'inosservanza dell'art. 240-bis cod. pen. 2.

Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta assorbente il dedotto profilo di abnormità del provvedimento impugnato, essendo evidente che, a seguito di annullamento parziale della sentenza di merito in punto di confisca del denaro in sequestro, il giudice del rinvio funzionalmente tenuto a provvedere era il giudice della cognizione e non quello dell'esecuzione; ciò previa fissazione di udienza ed avviso alle parti, stante il pieno diritto delle stesse di interloquire sul punto controverso dinanzi all'organo giudicante chiamato a decidere sul punto oggetto della sentenza rescindente della cassazione.

Nella specie, invece, ha inopinatamente provveduto, fra l'altro con procedura de plano, il giudice dell'esecuzione, a fronte di un provvedimento che non era ancora divenuto definitivo quanto alla destinazione del denaro in questione.

3. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 2000, Rv. 215094 - 01).

Nel caso di specie, ricorre un'evidente abnormità strutturale per carenza assoluta di potere, atteso che il giudice dell'esecuzione non poteva in alcun modo provvedere in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, intervenendo e decidendo nel merito - fra l'altro senza attivazione del contraddittorio - nell'ambito di un procedimento ancora in fase di cognizione.

4. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.

Così deciso il 15 marzo 2022 Il Consi1ière estensore [OSCURATO:PERSONA] ![OSCURATO:PERSONA]7) Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il componente più anziano del Collegio. 2 i (A2kAil SLt DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del GIP del Tribunale di Torino in data 11.6.2020, con la quale - in sede esecutiva e con procedura de plano ex artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen. - è stata ordinata la confisca della somma di euro 83.450,00; ciò a seguito della sentenza di patteggiamento con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, annullata dalla Corte di cassazione limitatamente alla disposta confisca del denaro. Il ricorrente lamenta l'abnormità strutturale del provvedimento impugnato e l'inosservanza dell'art. 240-bis cod. pen. 2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta assorbente il dedotto profilo di abnormità del provvedimento impugnato, essendo evidente che, a seguito di annullamento parziale della sentenza di merito in punto di confisca del denaro in sequestro, il giudice del rinvio funzionalmente tenuto a provvedere era il giudice della cognizione e non quello dell'esecuzione; ciò previa fissazione di udienza ed avviso alle parti, stante il pieno diritto delle stesse di interloquire sul punto controverso dinanzi all'organo giudicante chiamato a decidere sul punto oggetto della sentenza rescindente della cassazione. Nella specie, invece, ha inopinatamente provveduto, fra l'altro con procedura de plano, il giudice dell'esecuzione, a fronte di un provvedimento che non era ancora divenuto definitivo quanto alla destinazione del denaro in questione. 3. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 2000, Rv. 215094 - 01). Nel caso di specie, ricorre un'evidente abnormità strutturale per carenza assoluta di potere, atteso che il giudice dell'esecuzione non poteva in alcun modo provvedere in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, intervenendo e decidendo nel merito - fra l'altro senza attivazione del contraddittorio - nell'ambito di un procedimento ancora in fase di cognizione. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino. Così deciso il 15 marzo 2022 Il Consi1ière estensore [OSCURATO:PERSONA] ![OSCURATO:PERSONA]7) Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il componente più anziano del Collegio. 2 i (A2kAil SLt DEP
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