CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39383/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per i reati tentata estorsione continuata ed altro alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per errata valutazione delle dichiarazioni della p.o.) ed alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati, gli elementi dettagliatamente indicati a f. 3 ss., ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dagli SMS mostrati in sede di denuncia e da ulteriori dichiarazioni testimoniali. L'ulteriore motivo è manifestamente infondato, non considerando che l'imputato è recidivo reiterato infraquinquennale. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente -- Sergio eltrani DEPO