CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Veli hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livorno, di condanna dei predetti per il reato di concorso in detenzione e trasporto di Kg. 25 di marijuana e [OSCURATO:PERSONA] anche di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravarne e alle quali questi ha dato congrua risposta anche con riferimento alla utilizzabilità di alcuni elementi probatori; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile perché propositivo della stessa doglianza inerente alla competenza per territorio che la Corte ha esaminato e deciso in maniera conforme all'orientamento consolidato di legittimità, essendosi più volte precisato che, in tema di competenza per connessione, l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari, con la conseguenza che il generico programma criminoso costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere di per sé solo, in mancanza di altri elementi, non configura un rapporto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio sez. 1, n. 16620 del 15/2/2001, Carannante, Rv. 218772-01; sez. 2, n. 17090 del 28/2/2017, Bllalaj, Rv. 269960-01; n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519-01; n. 45337 del 4/11/2015, Preci, Rv. 265031-01, in cui, in motivazione, la S.C. ha affermato che detta connessione è configurabile solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente