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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24478/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 16 dicembre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Modena il 7 giugno 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno.

Il ricorso consta di due motivi di doglianza.

Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata prestazione del consenso al prelievo ematico, avuto riguardo al fatto che la firma sul modulo di consenso al prelievo era apocrifa, con la conseguente, dedotta inutilizzabilità degli accertamenti circa il tasso di alcool nel sangue eseguito presso il Pronto soccorso di tale questione, proposta con i motivi d'appello, la Corte di merito non ha tenuto conto nel proprio percorso argomentativo.

Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte di merito non ha fornito risposta alle lagnanze difensive.

Si dà atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in tutti e tre i motivi in cui esso si articola.

Ed invero, quanto alla dedotta carenza di valido consenso, si ricorda che pacificamente, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047).

A proposito del secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, la motivazione resa dalla Corte di merito pone l'accento sulla particolare gravità della condotta alla guida dell'Iqbal, ciò che di per sé già soddisfa il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), tenuto anche conto del fatto che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 16 dicembre 2020, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Modena il 7 giugno 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla mancata prestazione del consenso al prelievo ematico, avuto riguardo al fatto che la firma sul modulo di consenso al prelievo era apocrifa, con la conseguente, dedotta inutilizzabilità degli accertamenti circa il tasso di alcool nel sangue eseguito presso il Pronto soccorso di tale questione, proposta con i motivi d'appello, la Corte di merito non ha tenuto conto nel proprio percorso argomentativo. Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte di merito non ha fornito risposta alle lagnanze difensive. Si dà atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in tutti e tre i motivi in cui esso si articola. Ed invero, quanto alla dedotta carenza di valido consenso, si ricorda che pacificamente, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047). A proposito del secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, la motivazione resa dalla Corte di merito pone l'accento sulla particolare gravità della condotta alla guida dell'Iqbal, ciò che di per sé già soddisfa il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), tenuto anche conto del fatto che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 24478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris