CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 25167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05181NE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA Ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 13/7/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 23/11/2021. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01), che all'evidenza non ricorre nel caso di specie. In ogni caso, la Corte territoriale a pag. 1 dell'impugnata sentenza ha sufficientemente motivato in ordine alla congruità della pena concordata dalle parti. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2023