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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16038/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge nella parte in cui la decisione impugnata ha individuato la consumazione del reato in periodo antecedente e prossimo al 5 luglio 2016, data della denuncia presentata dalla moglie del ricorrente, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato, in conformità con pacifica giurisprudenza di questa Corte (secondo cui il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto, Sez. 6, n. 52566 del 30/11/2016, Calò, Rv. 268939 - 01), che solo al momento della denuncia è stata accertata la sottrazione del bene e che in precedenza la stessa non fosse altrimenti determinabile; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge nella parte in cui la decisione impugnata ha individuato la consumazione del reato in periodo antecedente e prossimo al 5 luglio 2016, data della denuncia presentata dalla moglie del ricorrente, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato, in conformità con pacifica giurisprudenza di questa Corte (secondo cui il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto, Sez. 6, n. 52566 del 30/11/2016, Calò, Rv. 268939 - 01), che solo al momento della denuncia è stata accertata la sottrazione del bene e che in precedenza la stessa non fosse altrimenti determinabile; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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