CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tae difesa ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 257/2021 depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diReggio Emilia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamentocon cui l’Ufficio aveva rettificato la classe dell’immobile di proprietà delricorrente sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via M. Ruini n.74, portandola da 2^ aNumero registro generale 10529/2021Numero sezionale 5078/2026Numero di raccolta generale 23136/2026Data pubblicazione 13/07/20263^ unitamente alla consistenza, aumentandola a 5 vani dai 4,5 proposti,con rendita incrementata da 1347,05 a 1755,95.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 185/2019depositata il 05.07.2017 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dal contribuente veniva definito con una sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] con la qualeveniva accolto il ricorso, ritenendo nullo l’avviso di accertamento perdifetto di motivazione, con condanna alle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 257/2021 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:PERSONA] in data 06 novembre 2020, depositata ilgiorno 19 febbraio 2021, notificata in data 03.03.2021, l’Ufficio proponevaricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso.4. Il contribuente ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art.61, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, e della L. n. 212 del 2000,art. 7). In relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 c.p.c.” per non averritenuto il collegio regionale “adeguata la motivazione dell'atto diaccertamento catastale, rispetto al necessario contenuto previsto dallalegge, senza avvedersi che nella stessa erano stati riportati tutti ipresupposti giuridici e di fatto che hanno determinato la rettifica diclassamento”.2. Il ricorso è fondato.Giova evidenziare che qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd.procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classeNumero registro generale 10529/2021Numero sezionale 5078/2026Numero di raccolta generale 23136/2026Data pubblicazione 13/07/2026stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta erendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economicodei beni classati"; mentre, in caso contrario - e cioè nell'ipotesi in cui ladiscrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazionedegli elementi di fatto indicati dal contribuente - "la motivazione dovràessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (cfr. Cass. n. 24667/2022;Cass n. 30166/2019 e Cass. n.12497/16).Si tratta di orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass.23237/14, la quale (richiamando Cass. n.3394/14) ha affermato che: "inipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, l'attocon cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuentedeve contenere un'adeguata - ancorché sommaria - motivazione, chedelimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria,affermando, appunto, che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare ilclassamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualcheelemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con laDofca viene disattesa. Nel farsi carico di alcune precedenti pronunce inmateria, Cass. 23237/14 cit. ha rilevato come il principio così da essaaccolto "contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dallaricorrente (cfr., da ultimo, Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui, in ipotesid'attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura Docfa,l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi edella classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmenteconoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortementepartecipativa dell'atto"; posto che quest'ultimo indirizzo deve trovareapplicazione solo nel caso in cui "gli elementi di fatto indicati nelladichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesidall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la renditaNumero registro generale 10529/2021Numero sezionale 5078/2026Numero di raccolta generale 23136/2026Data pubblicazione 13/07/2026proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnicasul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come lapresenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini dellalegittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso".Diversamente deve però avvenire allorquando "la rendita proposta con laDofca non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative ataluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente"; ipotesi in cui"l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente diapprontare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, inriferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivocontenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, causediverse rispetto a quelle enunciate; principio questo che si pone inconsonanza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9626 del2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n.16887 del 2014), che, in tema di motivazione degli atti di modifica delclassamento, ha, appunto, affermato che è necessaria l'enunciazione dellerelative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suodiritto di difesa e per circoscrivere l'ambito dell'eventuale futuro giudizio"(cfr. Cass. n.12777 del 2018).3. Venendo al caso in esame, l’Ufficio censura il percorso argomentativodel decisum gravato nella parte in cui si afferma che “la rendita attribuitaappare la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico deibeni classati, pertanto la su riportata motivazione (pag. 3) non puòreputarsi adeguata pur nella sua sommarietà”.Secondo la difesa erariale, tale assunto non sembra rispettosodell’orientamento consolidato di questa Corte circa l’onere motivazionaledell’avviso di accertamento in rettifica in caso di procedura docfa, cherisulterebbe soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, ove non vi sia difformità con gli elementi di fatto propostidal contribuente.Numero registro generale 10529/2021Numero sezionale 5078/2026Numero di raccolta generale 23136/2026Data pubblicazione 13/07/2026Nello specifico, l’Ufficio ha sostenuto che il contribuente aveva presentatola variazione catastale a seguito di una ristrutturazione dell’unitàimmobiliare modificando la distribuzione dell’appartamentoprecedentemente caratterizzata da un unico ambiente open space, spaziocondiviso con mancanza di privacy, successivamente lo stesso ambienteera stato suddiviso in vani sicuramente più funzionali ed efficaci inrelazione allo svolgimento di una determinata attività e alle specificheesigenze di ciascuno.La difesa erariale ha, pertanto, insistito nel ritenere congrua lamotivazione contenuta nell’avviso di accertamento che senza modificare lacategoria (A/10) ha rettificato la classe e la consistenza con specificaindicazione della parificazione intervenuta con altre unità immobiliari“presenti nello stesso fabbricato e nello stesso quartiere” (come da avvisodi accertamento riportato nel ricorso).A parere di questo Collegio è da ritenere che, contrariamente a quantoaffermato dai giudici di merito, sia stato soddisfatto l’onere motivazionale“alleggerito” che consegue ad una rettifica di una procedura docfa, nellaquale non si è proceduto a modificare gli elementi di fatto, attribuendouna diversa classe e consistenza sulla base di un nuovo classamento“coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, similiper caratteristiche intrinseche ed estrinseche (come si legge testualmentenell’avviso impugnato).Invero, la sentenza impugnata erra nel ritenere che se la rendita attribuitaè la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beniclassati (pag. 4 della sentenza della CTR), la motivazione dell’avvisosarebbe inadeguata, poiché non si confronta con quegli stessiorientamenti della Cassazione testè menzionati e riportati nella medesimasentenza di secondo grado.Numero registro generale 10529/2021Numero sezionale 5078/2026Numero di raccolta generale 23136/2026Data pubblicazione 13/07/2026Non si ravvisa nel tessuto motivazionale della sentenza della CTR alcunpunto in cui viene valorizzata la difformità degli elementi di fatto nelraffronto tra rendita proposta e rendita definitiva attribuita dall’Ufficio.Pertanto, l’assenza di tale difformità non richiede un onere motivazionalepiù analitico, come pretende erroneamente la decisione gravata.4. Ne discende che in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, deveessere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia diII grado della [OSCURATO:PERSONA] che in qualità di giudice del rinvio dovràpronunciarsi anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA] che in diversacomposizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente