CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'oi-dirianzP del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle pari; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - violazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - sono manifestamente infondate, in quanto, come evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, proposta nell'interesse del suddetto, avverso l'ordinanza con cui dalla stessa Corte di appello era rigettata la richiesta di riduzione ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. pen., nel caso in esame, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, nessuna rinuncia risulta essere intervenuta rispetto all'appello proposto nell'interesse del ricorrente, anzi l'appello risulta essere stato coltivato, esitando il relativo giudizio nella parziale riforma della sentenza di primo grado. Il ricorso, nell'insistere sull'errata interpretazione della norma di cui sopra, incorre nella manifesta infondatezza, non confrontandosi, se non per contestarla genericamente, con la pronuncia di questa Corte, correttamente citata dall'ordinanza impugnata, assolutamente condivisibile e non smentita da successive pronunce, diversamente da quanto asserito dalla difesa, secondo cui in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena, purché, però, vi sia stata rinuncia all'appello (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, Pompeo, Rv. 285820). Condicio sine qua non che, come correttamente rilevato, non si è realizzata nel caso in esame, in cui l'appello risulta essere stato coltivato dopo l'entrata in vigore della riforma. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio