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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 40253/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 132-18667/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 15 marzo 2022, confermava l'accertamento della penale responsabilità per il delitto di ricettazione in forma attenuata e la misura della sanzione applicata con sentenza resa dal tribunale di Pescara il 2 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei certificati penali rilasciati a richiesta dei privati.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione alla contestata responsabilità penale, nonché la carenza dell'elemento soggettivo del reato e l'altro la dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti, sono inammissibili poiché genericamente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto; si veda altresì pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche]; ritenuto pure che il predetto motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione [si veda, in particolare, pacifica giurisprudenza di questa sezione e segnatamente Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud., dep. 27/04/2017, Rv. 270120-01, oltre ai numerosi arresti successivi: ex plurimis Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021., Rv. 280883-02)], secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'odierno ricorrente non ha né negato di essere consapevole del trasporto di merce rubata e neppure ha spiegato il perché si trovasse in possesso dell'autovettura (intestata ad altra persona); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 132-18667/2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 132-18667/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 15 marzo 2022, confermava l'accertamento della penale responsabilità per il delitto di ricettazione in forma attenuata e la misura della sanzione applicata con sentenza resa dal tribunale di Pescara il 2 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei certificati penali rilasciati a richiesta dei privati. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione alla contestata responsabilità penale, nonché la carenza dell'elemento soggettivo del reato e l'altro la dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti, sono inammissibili poiché genericamente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto; si veda altresì pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche]; ritenuto pure che il predetto motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione [si veda, in particolare, pacifica giurisprudenza di questa sezione e segnatamente Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud., dep. 27/04/2017, Rv. 270120-01, oltre ai numerosi arresti successivi: ex plurimis Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021., Rv. 280883-02)], secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'odierno ricorrente non ha né negato di essere consapevole del trasporto di merce rubata e neppure ha spiegato il perché si trovasse in possesso dell'autovettura (intestata ad altra persona); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 132-18667/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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