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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 97/1973

ECLI:IT:COST:1973:97
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - In un procedimento civile promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] per il risarcimento, ex articoli 2043 e 2054 del codice civile, di danni di un proprio autoveicolo, in conseguenza dell'urto con la vettura guidata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Roma - ritenuto, in punto di diritto, che in materia di risarcimento di danni prodotti da mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria, anche l'azione rivolta contro l'autore dell'illecito ex art. 2054 citato, "al pari dell'azione diretta contro l'assicuratore", di cui all'art. 18 della legge 1969, n. 990, fosse - in base all'art. 22 della legge medesima - subordinata alla previa comunicazione della richiesta risarcitoria all'istituto assicuratore ed al successivo decorso di 60 giorni; e rilevato in fatto che, nella specie, non era stato possibile, però, accertare quale fosse la Compagnia che garantiva l'autovettura del convenuto - con ordinanza 30 novembre 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 22.

Ha indicato a parametro l'art. 24, comma primo, della Costituzione e, nell'illustrare i motivi dell'ipotizzata violazione, ha fatto specifico riferimento all'ipotesi - nella specie, appunto, emergente - di mancata identificazione dell'istituto assicuratore; in relazione alla quale, la subordinazione della tutela giurisdizionale alla previa comunicazione all'assicuratore potrebbe risolversi in un ostacolo insuperabile alla tutela stessa.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'indicata ordinanza ed apertosi il giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è in questo costituita, né vi è stato intervento della presidenza del Consiglio dei ministri. :

1. - Stabilisce il denunziato art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che "l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19 (veicolo non identificato o non coperto da assicurazione), all'impresa designata a norma dell'art. 20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada".

La questione di legittimità costituzionale di tale norma nel suo complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, che - con sentenza n. 24 del 1973 - ne ha dichiarata la infondatezza: anche con riferimento all'ipotesi di ritenuta applicabilità della norma medesima (oltreché all azione diretta contro l'assicuratore" di cui all'art. 18 legge cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile del danno ex art. 2054 del codice civile.

Ora, avendo, appunto, a base tale più larga interpretazione dell'art. 22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di illegittimità, che - senza reinvestire in toto la norma indicata - si limita a fare riferimento all'ipotesi particolare di mancata individazione dell'istituto assicuratore.

In relazione alla quale, come in narrativa detto, è avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'insuperabile ostacolo che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa del danneggiato, dall'onere della previa comunicazione della richiesta risarcitoria ad un istituto di cui non si sia resa possibile l'individuazione.

2. - Anche posta in tali termini, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 non è fondata.

La fattispecie della mancata identificazione dell'assicuratore è, infatti, innanzi tutto, riconducibile alla previsione normativa di cui al comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 legge n. 990 del 1969.

Tale norma - secondo quella che la Corte ritiene esserne la retta interpretazione - nel prevedere il caso del "sinistro cagionato da veicolo non identificato", a fortiori, invero, ricomprende anche il caso di sinistro cagionato da veicolo identificato, di cui sia rimasto, però, sconosciuto l'istituto assicuratore.

Di talché, anche in tale ultima ipotesi - secondo il disposto dell'art. 19 citato - risulta operante la copertura dello speciale "Fondo di garanzia per le vittime della strada" costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. onde a tale Fondo che la comunicazione di cui all'art. 22, appunto, va fatta.

3. - D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal sinistro siano, in particolare, derivati danni per le sole cose - per i quali non giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19, atteso che il comma successivo dell'articolo stesso limita la portata dell'obbligo risarcitorio del Fondo ai soli "danni alle persone" - soccorrono altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la fondatezza della sollevata questione.

Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale è dato cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli artt. 1256, 1346, 1463, c.c.) che ad impossibilia nemo tenetur.

Pertanto - ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che reggono l'onus probandi, la materiale impossibilità di identificare l'istituto assicuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la limitazione del danno alle sole cose, neppure i presupposti dell'obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia) - il danneggiato, cui resta conseguenzialmente aperta la sola azione contro il responsabile del danno ex artt. 2043 e 2054, cod. civ., resterà esonerato da ogni preventiva comunicazione.

Di modo che non dovendo, in detta ipotesi, farsi applicazione dell'art. 22 citato, resta, evidentemente, superata la relativa questione di costituzionalità.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Roma con ordinanza 30 novembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - In un procedimento civile promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] per il risarcimento, ex articoli 2043 e 2054 del codice civile, di danni di un proprio autoveicolo, in conseguenza dell'urto con la vettura guidata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Roma - ritenuto, in punto di diritto, che in materia di risarcimento di danni prodotti da mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria, anche l'azione rivolta contro l'autore dell'illecito ex art. 2054 citato, "al pari dell'azione diretta contro l'assicuratore", di cui all'art. 18 della legge 1969, n. 990, fosse - in base all'art. 22 della legge medesima - subordinata alla previa comunicazione della richiesta risarcitoria all'istituto assicuratore ed al successivo decorso di 60 giorni; e rilevato in fatto che, nella specie, non era stato possibile, però, accertare quale fosse la Compagnia che garantiva l'autovettura del convenuto - con ordinanza 30 novembre 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 22. Ha indicato a parametro l'art. 24, comma primo, della Costituzione e, nell'illustrare i motivi dell'ipotizzata violazione, ha fatto specifico riferimento all'ipotesi - nella specie, appunto, emergente - di mancata identificazione dell'istituto assicuratore; in relazione alla quale, la subordinazione della tutela giurisdizionale alla previa comunicazione all'assicuratore potrebbe risolversi in un ostacolo insuperabile alla tutela stessa. 2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'indicata ordinanza ed apertosi il giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è in questo costituita, né vi è stato intervento della presidenza del Consiglio dei ministri. : 1. - Stabilisce il denunziato art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che "l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19 (veicolo non identificato o non coperto da assicurazione), all'impresa designata a norma dell'art. 20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada". La questione di legittimità costituzionale di tale norma nel suo complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, che - con sentenza n. 24 del 1973 - ne ha dichiarata la infondatezza: anche con riferimento all'ipotesi di ritenuta applicabilità della norma medesima (oltreché all azione diretta contro l'assicuratore" di cui all'art. 18 legge cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile del danno ex art. 2054 del codice civile. Ora, avendo, appunto, a base tale più larga interpretazione dell'art. 22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di illegittimità, che - senza reinvestire in toto la norma indicata - si limita a fare riferimento all'ipotesi particolare di mancata individazione dell'istituto assicuratore. In relazione alla quale, come in narrativa detto, è avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'insuperabile ostacolo che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa del danneggiato, dall'onere della previa comunicazione della richiesta risarcitoria ad un istituto di cui non si sia resa possibile l'individuazione. 2. - Anche posta in tali termini, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 non è fondata. La fattispecie della mancata identificazione dell'assicuratore è, infatti, innanzi tutto, riconducibile alla previsione normativa di cui al comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 legge n. 990 del 1969. Tale norma - secondo quella che la Corte ritiene esserne la retta interpretazione - nel prevedere il caso del "sinistro cagionato da veicolo non identificato", a fortiori, invero, ricomprende anche il caso di sinistro cagionato da veicolo identificato, di cui sia rimasto, però, sconosciuto l'istituto assicuratore. Di talché, anche in tale ultima ipotesi - secondo il disposto dell'art. 19 citato - risulta operante la copertura dello speciale "Fondo di garanzia per le vittime della strada" costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. onde a tale Fondo che la comunicazione di cui all'art. 22, appunto, va fatta. 3. - D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal sinistro siano, in particolare, derivati danni per le sole cose - per i quali non giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19, atteso che il comma successivo dell'articolo stesso limita la portata dell'obbligo risarcitorio del Fondo ai soli "danni alle persone" - soccorrono altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la fondatezza della sollevata questione. Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale è dato cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli artt. 1256, 1346, 1463, c.c.) che ad impossibilia nemo tenetur. Pertanto - ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che reggono l'onus probandi, la materiale impossibilità di identificare l'istituto assicuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la limitazione del danno alle sole cose, neppure i presupposti dell'obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia) - il danneggiato, cui resta conseguenzialmente aperta la sola azione contro il responsabile del danno ex artt. 2043 e 2054, cod. civ., resterà esonerato da ogni preventiva comunicazione. Di modo che non dovendo, in detta ipotesi, farsi applicazione dell'art. 22 citato, resta, evidentemente, superata la relativa questione di costituzionalità. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Roma con ordinanza 30 novembre 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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