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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 21096/2026

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la (alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA)il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Sassone, relative alricorso di Komnela, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore, Avv.

R. Caranzano, con allegata documentazione,con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del condannato e ladeclaratoria di inammissibilità di quello del Procuratore generale presso la Cortedi appello di Salerno, anche alla luce di successiva ordinanza del Giudicedell’esecuzione resa in data 30 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha sospesol’ordine di esecuzione n. 48/2006 SIEP emesso dalla Procura generale presso laCorte di appello in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in atti indicato anchecome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione laProcura generale presso la Corte di appello di Salerno, affidando l’impugnazionea tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge processuale, perlesione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.A seguito dell'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] (indicato in atticome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene il richiedente neghi l’attribuzionedi tali nomi) volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività dell'ordine diesecuzione SIEP n. 48/2006, la Corte di appello di Salerno in funzione di giudicedell'esecuzione, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha rigettato la richiestaconfermando la corrispondenza dell’identità del soggetto come sopra indicato coni due alias, revocando il precedente provvedimento di sospensionedell'esecuzione risalente al 15 febbraio 2018.Avverso l'ordinanza del 1° agosto del 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoopposizione diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione neiconfronti del condannato, nonostante ne fosse stata accertata l'identitàdefinitivamente dall’Autorità albanese in sede di estradizione verso l'Italia.A seguito dell'opposizione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha fissato udienzacamerale partecipata per consentire il contraddittorio e, all'udienza del 21ottobre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione e ha prodotto la fotocopiadel passaporto albanese n.

Z0433117 intestato a [OSCURATO:PERSONA], rispetto allaquale il Procuratore generale si opponeva e chiedeva termine per visionare ladocumentazione.La Corte di appello, senza concedere alcun termine e senza deliberare nelcontraddittorio sull'ammissione della produzione documentale, riservava ladecisione adottando, in data 24 ottobre 2025, l’ordinanza oggetto diimpugnazione emessa ai sensi dell'art. 667, comma 2, cod. proc. pen. con laquale veniva disposta la sospensione dell'esecuzione per dubbio sull'identitàdell'esecutato, pronuncia ricorribile in cassazione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha deciso sulla base anche della fotocopia deldocumento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], fino a quel momento non presente in atti,senza consentire alla parte pubblica, attraverso la concessione dell’invocatocongruo termine, di visionare e studiare tali nuovi documenti.

Si tratta di attoche ha rivestito efficacia decisiva, in base alle conclusioni cui è giunto il Giudicedell'esecuzione.

Questi ha ritenuto che le impronte raccolte negli [OSCURATO:PERSONA] alla persona con quel passaporto e con quel nome e cognome nonpotessero attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA].In particolare, si è ritenuto che la comparazione con le impronte digitaliprelevate alla persona oggetto di procedura di estradizione in Albania, che hadichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], non ne garantissero l'identificazione conla – diversa - persona [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel senso della sospensionedell'ordine di esecuzione e remissione in libertà del condannato.

Il tutto, peraltro,in assenza di un formale provvedimento di acquisizione.Sostiene il ricorrente che l’identità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata accertatadalla Interpol attraverso impronte rilevate per la corrispondenza di identità, nonsolo negli USA o dalla polizia albanese, ma anche dalla stessa Autorità giudiziariadella Repubblica albanese che, in sede di procedura di estradizione per l'esteroKolmnela e [OSCURATO:PERSONA].Si deduce, in altri termini, che [OSCURATO:PERSONA] è uno pseudonimo di [OSCURATO:PERSONA] eche, quindi, il passaporto intestato al primo non può che essere falso come, delresto, comunicato dal Ministero dell'Interno, con nota del 24 aprile 2008.Di qui la necessità di procedere a un accertamento, sulla base delladocumentazione prodotta, circa l'autenticità della copia del passaporto.Del resto, la non autenticità di quella fotocopia si ricava dal fatto che, afronte delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] autodichiaratosi con quelle generalità,non è stato prodotto alcun documento all'Autorità giudiziaria albanese chefrontiera di Fiumicino, il 15 luglio 2025, aveva prodotto il passaporto albanesecon il n.

Z0433117, allegato, invece, per la prima volta nel corso dell'udienza,peraltro, in fotocopia.Si evidenzia, inoltre, che la fotografia presente su tale passaporto è lastessa di quella riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], secondo l'Interpol di Tirana,contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto2008 a firma dell'ispettore Giurato.

Secondo la tesi della difesa, la fotografiadella figura 2, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Romadel 25 agosto 2008 e proveniente dall'Interpol di Tirana, sarebbe stata formatafacendo apparire come di [OSCURATO:PERSONA] una fotografia appartenente al passaporto diKolmnela.Tali argomenti, secondo il ricorrente, non sono stati spesi davantiall'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura di estradizione, ovel'identità dell'esecutato, invece, è stata accertata anche attraverso lacomparazione delle impronte, con accertamento svolto con sentenza passata ingiudicato.Il ricorrente deduce che il termine non concesso ha, di fatto, vanificato lapartecipazione effettiva al contraddittorio del Pubblico ministero nonconsentendo alla parte pubblica di interloquire adeguatamente sulladocumentazione prodotta in allegato, con lesione del contraddittoriorelativamente all'esibizione di prove, da parte della [OSCURATO:PERSONA], cui il Pubblicoministero si è opposto e mai ammesse prima.Di qui l’eccepita nullità della ordinanza per inosservanza delle disposizionidi cui agli artt. 127, comma 3, 666, comma 4, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione etravisamento della prova.L'ordinanza impugnata ha ritenuto che in atti non ci fosse prova dellacorrispondenza dell'identità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Emerge dagli atti, invece, la corrispondenza tra la fotografia apposta sullafotocopia del passaporto prodotta e quella riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] secondol'Interpol di Tirana, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica diRoma del 25 agosto 2008 a firma dell'ispettore Giurato.

Risulta, quindi, ildenunciato travisamento della prova per omissione perché non è stata valutatauna prova presente in atti, decisiva per ritenere la corrispondenza della personafisica dell'esecutato [OSCURATO:PERSONA] con il suo alias [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 667, comma 2,cod. proc. pen. e abnormità dell'ordine di indagini impartito al Pubblicoministero.L'ordinanza impugnata sospende l'ordine di esecuzione e invita, ai sensidell'art 667, comma 2, cod. proc. pen. il Pubblico ministero a svolgere ulterioriindagini per sciogliere la perplessità circa la corrispondenza d'identità tra [OSCURATO:PERSONA] eKolmnela.Si tratta, per il ricorrente, di provvedimento abnorme perché impartiscealla Procura generale specifici atti di indagine che consistono nell'accertare conrogatoria internazionale l’eventuale rilevamento, in Venezuela dove fu dichiaratoil decesso di [OSCURATO:PERSONA], di impronte digitali utilmente comparabili con quelle diKolmnela, ovvero l’eventuale conferma, da parte del sanitario che avevacertificato la morte del soggetto, dell’attestato di morte di una persona con legeneralità di [OSCURATO:PERSONA], precisando anche le modalità con le quali era stataaccertata l'identità.In definitiva, nel disporre la prosecuzione di indagini volte alloscioglimento dei dubbi sull'identità dell'esecutato, la Corte territoriale haesercitato poteri di impulso all'attività di indagine, propri del Pubblico ministero,peraltro, vincolando l’azione del rappresentante della Procura generale,imponendo di svolgere specifici accertamenti, mentre il Pubblico ministero,raccolta la sollecitazione investigativa del giudice dell’esecuzione sul temaoggetto di dubbio, deve essere libero di scegliere le concrete modalità disvolgimento delle indagini utili allo scopo.Si tratta di provvedimento abnorme, come più volte ribadito dallaSuprema Corte in relazione al contenuto dell'ordinanza ex art. 409, comma 4,cod. proc. pen. con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ordina alPubblico ministero lo svolgimento di ulteriori indagini.Peraltro, si osserva che il provvedimento impugnato supera la preclusionederivante da precedente ordinanza della Corte d'appello del 15 febbraio 2018.

Inquella sede, a fronte dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] che invocava l'estinzionedelle pene per morte del condannato dopo la condanna, riferendosi ad unasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 2011, con la quale era stata dichiarata lamorte in Venezuela di [OSCURATO:PERSONA], veniva rigettata la richiesta.In quella sede si rilevava che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si era limitato aprendere atto dell'attestazione proveniente da un'Autorità giudiziariavenezuelana che, a sua volta, era fondata su un certificato medico, esibito dalpresunto deceduto e non sulla diretta constatazione, da parte delle Autoritàgiudiziaria, dell'effettivo decesso del soggetto così identificato la cui salma non èstata mai visionata né inviata nel Paese di origine.La stessa polizia albanese ha continuato a sostenere, nelle comunicazionicon l'Interpol, l'esistenza in vita di [OSCURATO:PERSONA] fino ad addebitargli unomicidio commesso nel 2007, nonché a identificarlo, poi, nell'odierno ricorrente.Si rileva che, comunque, l'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura diestradizione, ha escluso ogni rilievo alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, l'ordinanza impugnata, adonta di preclusioni formatesi sul punto dell’irrilevanza della sentenza che accertala morte di [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di elementi nuovi, ha ridato vita al soggettoimponendo, peraltro, di svolgere una rogatoria per accertare se qualcuno neavesse rilevato le impronte digitali.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazioneLeom [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv.

R. Caranzano, affidando ilricorso e due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale inordine all’acquisizione e valutazione del parere della Procura generale del 22ottobre 2025, reso dopo l’udienza camerale.La Procura generale presso la Corte di appello ha depositato un parere, il22 ottobre 2025, dopo l’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione, noncomunicato alla [OSCURATO:PERSONA], in violazione del contraddittorio.Inoltre, la Procura generale non ha indicato l'ordinanza di sospensionedell'esecuzione del 15 febbraio 2018 che aveva comportato l'arresto di LeomKolmnela, pur a fronte di ordine di esecuzione sospeso dalla Corte di appello.

Ilparere depositato dalla Procura generale deve essere, pertanto, espunto dalfascicolo processuale.3.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione almancato accertamento e riconoscimento dell'identità dell'arrestato [OSCURATO:PERSONA] nelsenso che non si tratta della stessa persona nei cui confronti deve compiersil'esecuzione, con conseguente erronea pronuncia ex art. 667, comma 2, cod.proc. pen.Con ricorso in opposizione è stato chiesto alla Corte di appello di Salernoin funzione di giudice dell'esecuzione di annullare il provvedimento del 1° agosto2025, di revoca della sospensione dell'esecuzione emesso il 15 febbraio 2018,confermandosi la sospensione.La domanda principale era quella di dichiarare la differente identità dellapersona arrestata, con nome e cognome [OSCURATO:PERSONA], rispetto a MnelaLeonard.Tale parte della richiesta è rimasta estranea alla pronuncia anche se laCorte territoriale ha ritenuto che il materiale raccolto evidenzi la totale mancanzadi prova circa l'identità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicando che, comunque, allastregua degli atti, non è consentito di escludere tale identificazione.

Anche conriferimento alle diverse generalità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale sì è espressa nelsenso che nulla è stato prodotto per dimostrare l'identità dell'arrestato conBjelic, cui pure si riferisce il provvedimento di esecuzione o di quest'ultimo conMnela.Si impugna, quindi, la pronuncia nella parte in cui adotta una decisionemeramente interlocutoria pur decidendo nel senso della sospensione dell’ordinedi esecuzione, concedendo in ogni caso un ulteriore termine per reperire proveche, in definitiva, non esistono invece di esprimersi nel senso dell’avvenuto,definitivo accertamento dell’assenza della prova positiva dell’identificazionedell’arrestato con [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA].La Procura generale, poi, attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] le generalità di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto,senza produrre documentazione utile a tale identificazione.A parere del ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovutochiudere la vicenda riguardante l’arrestato, durata oltre venti anni di ricerche daparte della Procura generale e dell’Interpol.

Il riferimento alla comparazione delleimpronte tra [OSCURATO:PERSONA] e quelle asseritamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA], è avvenuta, perla prima volta, nel 2024, in Albania ma è frutto di errore grossolano.

Infatti,erano state comparate impronte rilevate all’aeroporto di Miami, in data 23 aprile2008, a [OSCURATO:PERSONA] attribuite dall’Interpol a [OSCURATO:PERSONA], con quelle prese all’arrestato il3 marzo 2024 all’Aeroporto di Tirana.In definitiva, da una parte, la Corte territoriale accoglie la prospettazionedifensiva nel senso di ritenere che: 1) non esistono impronte digitali sicuramenteriferibili a [OSCURATO:PERSONA] pur essendo indicate con tale nominativo quelle prelevate aKolmnela all’aeroporto di Miami il 23 aprile 2008; 2) il passaporto e la fotoindicate dalla Procura generale come appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] corrispondono inrealtà a un passaporto e una foto di [OSCURATO:PERSONA]; 3) non è vero che [OSCURATO:PERSONA] negliStati [OSCURATO:PERSONA] era registrato con il doppio nominativo ma questi, secondo quantoindicato dalle Autorità consolari, figurava solo con le generalità di [OSCURATO:PERSONA].Dall’altra, la Corte territoriale non ha accolto e, anzi, non si è pronunciata sulladomanda principale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] accertando la differente identità traKolmnela e i soggetti condannati alla pena definitiva per la quale vi deve essereesecuzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, G. Sassone, ha fattopervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsodell’interessato.[OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica, ha prodotto documentazione(ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 30 gennaio 2026) chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso della Procura generale el’accoglimento del ricorso dell’interessato, accertando la differente identità traKolmnela e la persona condannata.È pervenuta requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Sassone,in data 4 marzo 2026, relativo al ricorso della parte pubblica del quale ha chiestol’accoglimento del primo motivo, restando gli altri assorbiti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso della parte pubblica è inammissibile mentre quello propostodall’interessato è infondato.Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della requisitoria delSostituto Procuratore generale di questa Corte relativa al ricorso della Procuragenerale presso la Corte di appello di Salerno, in quanto pervenuta il 4 marzo2026, a fronte di udienza fissata dinanzi a questa Corte per la data odierna.Sicché, di tali conclusioni non si può tenere conto.2.

Ciò posto, si osserva che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è intervenuto piùvolte nella vicenda e tre sono i provvedimenti devoluti all’attenzione di questaCorte con i ricorsi proposti:-il primo, del 1° agosto 2025, con il quale è stata revocata la sospensionedell’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, disposta in data 15 febbraio 2018dalla stessa Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissionedegli atti sulla sua identità, per incertezza sull’identità della persona nei confrontidella quale la pena doveva essere eseguita;-il secondo, del 24 ottobre 2025, cioè quello impugnato nella presentesede dalle parti, con il quale, in accoglimento dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], si èsospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazione dell’arrestato etrasmissione degli atti alla Procura generale in sede, per gli accertamenti indicatinella motivazione;-il terzo provvedimento, successivo al ricorso, che allega la [OSCURATO:PERSONA] allamemoria tempestivamente depositata a questa Corte, reso il 30 gennaio 2026,con il quale è stata rigettata la richiesta della Procura generale di revoca dellasospensione, pur a fronte di ulteriori indagini svolte a seguito della precedentepronuncia, oggetto dei ricorsi per cassazione all’esame di questa Corte.Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] èstato estradato dall’Albania.

Con sentenza del 6 settembre 2024 il Tribunale diTirana dà conto del prelievo di impronta dattiloscopica di [OSCURATO:PERSONA], inoccasione del suo arresto provvisorio avvenuto il 3 marzo 2024, in vistadell’estradizione, impronta comparata con quella che l’Autorità giudiziariaalbanese reputava riferibile a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato deceduto dal [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuta, evidentemente, persona fisica ancora in vita ecorrispondente all’arrestato.

Infatti, secondo il perito nominato in quelprocedimento, le due impronte erano risultate appartenere alla stessa persona.A fronte di tale accertamento, la Corte di appello ha revocato lasospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disposta il15 febbraio 2018 per incertezza sull’identità della persona verso la quale lacondanna doveva essere eseguita, invitando la Procura generale a svolgereaccertamenti.Su opposizione della [OSCURATO:PERSONA], poi, risulta adottato il provvedimentoimpugnato con i due ricorsi per cassazione all’attenzione di questa Corte, con ilquale si è sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazionedell’arrestato e trasmissione degli atti alla Procura generale in sede per gliaccertamenti indicati nella motivazione.3.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.3.1.

Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e carenza diinteresse.Invero, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incidente di esecuzionedel 21 ottobre 2025, erano presenti tutte le parti che hanno interloquitosull’oggetto della questione prospettata e hanno svolto specifiche richieste.

IlProcuratore generale interpellato, in quella sede, ha chiesto rinvio per esaminarela documentazione prodotta, senza svolgere richieste in via subordinata (v.verbale dell’udienza del 21 ottobre 2025).

Quindi, la parte pubblica, nelcontraddittorio, è stata ritualmente sentita.Ora, il provvedimento impugnato fa, in alcuni punti, irrituale riferimento alparere della parte pubblica pervenuto il 22 ottobre 2025, ossia all’indomani dellachiusura dell’udienza del 21 ottobre 2025 e senza che, rispetto a tale intervento,la controparte sia stata chiamata a interloquire.E, tuttavia, l’ordinanza impugnata, “solo per amore di precisione” siconfronta con i rilievi del parere e, in definitiva, disattende tali rilievi, rafforzandol’apparato argomentativo a sostegno della decisione assunta.Ne discende che l’irrituale iniziativa della Procura generale e la stessadecisione della Corte di considerare prospettazioni al di fuori del contraddittorio,non ha inciso in alcun modo – né alcuna diversa indicazione si rinviene nelricorso – su una decisione che, nella sostanza, recepisce tutte le critiche svoltedal ricorrente alle risultanze idonee a dimostrare la coincidenza con la personacondannata.3.2.

Il secondo motivo è infondato.Oggetto della questione devoluta al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione era statol’accertamento della identificazione dell’estradato [OSCURATO:PERSONA] con l’imputatoMilorad [OSCURATO:PERSONA], condannato dalla Corte di appello di Torino nel 2001, e se questofosse la stessa persona di [OSCURATO:PERSONA], condannato nel 2005 dalla Corte diappello di Salerno, dichiarato morto con sentenza del Tribunale di Tirana del2011.Gli atti esaminati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione di cui rende conto ilprovvedimento impugnato (v. terza pagina dell’ordinanza) sono:-una perizia comparativa di tre fotografie delle quali, una, relativa allapersona arrestata a Miami, poco nitida, che concludeva per la compatibilità fra letre fotografie esaminate, con esito ritenuto non espressosi in termini di certezzama di mera compatibilità;-la comparazione tra le impronte indicate come appartenute a personapresentatasi come [OSCURATO:PERSONA] – con la concomitante indicazione di altregeneralità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - prelevate negli [OSCURATO:PERSONA] e quellerilevate al detenuto in Albania, in occasione dell'arresto provvisorio in vistadell'estradizione, il 3 marzo 2024;-la fotocopia di un passaporto, recante il n.

Z0433117, prodotta dallaDifesa nell’udienza camerale del 21 ottobre 2025, risultato intestato a LeomKolmnela.La Corte territoriale, con ragionamento di puro merito, quindi nonrivedibile nella presente sede, osserva che gli estremi del passaporto erano statigià indicati nella relazione relativa al controllo svolto negli [OSCURATO:PERSONA] e che, inquella occasione, le impronte erano state prelevate a persona che già si erapresentata con le generalità di [OSCURATO:PERSONA]; sicché, secondo la Corted’appello, sarebbero state comparate impronte prelevate alla stessa personafisica, presentatasi alle Autorità con le medesime generalità; quindi, lariscontrata corrispondenza nulla aggiungeva all’accertamento direttoall’identificazione dell’arrestato con il condannato in via definitiva, con legeneralità di [OSCURATO:PERSONA] e nei cui confronti deve svolgersi l’esecuzione della condannaad anni venticinque di reclusione.Il provvedimento, poi, illustra i motivi per i quali si è ritenuta la nonfalsità della fotocopia prodotta.

Si dà atto che la polizia aveva affermato conpropria nota precedente, che [OSCURATO:PERSONA] era residente negli [OSCURATO:PERSONA] uniti sotto la diversaidentità del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], titolare del passaporto n.Z0433117 rilasciato il 17 gennaio 2003.

Sicché, per l’Interpol, risultavasenz’altro l’identità tra gli indicati soggetti.A ciò si aggiunge che, alla stregua della nota del 10 aprile 2018, ilDipartimento statunitense di giustizia rendeva conto del fatto che in tutti gli attiamericani [OSCURATO:PERSONA] usava anche il nome [OSCURATO:PERSONA] e che entrambi hanno lastessa data di nascita (14 marzo 1969).Tuttavia, per il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, tali elementi non rappresentanoprova certa dell’identità della persona fisica dell’arrestato con [OSCURATO:PERSONA],destinatario della condanna alla pena di anni venticinque di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] spiega (v. penultima pagina del provvedimento) le ragioni per le qualinon reputa sufficiente il contenuto della nota descritta, facendo riferimento,peraltro, a date certe, in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già risultato presente negli StatiUniti (il 3 novembre 2004 quando gli era stata rilasciata la EA Card e ancorprima, quando gli era nato un figlio, nel 2003, mentre il figlio maggiore risultavanato, nel 2001, in Albania).Inoltre, si afferma che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevaaccertato la morte di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di documenti rilasciati dal Venezuela,fondati su dichiarazioni del congiunto e su un certificato medico, era un atto taleda inficiare la dedotta corrispondenza della persona di [OSCURATO:PERSONA] con l’arrestatoKolmnela.Quindi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, alla stregua degli indicati elementi, aisensi dell’art. 667, comma 2, cod. proc. pen., ha sospeso l’esecuzione e hainvitato la parte pubblica a svolgere ulteriori indagini e, in particolare, adaccertare con rogatoria internazionale se in Venezuela fu dichiarato il decessodello [OSCURATO:PERSONA] con rilievo delle impronte digitali di quest'ultimo, utilmentecomparabili con quelle sicuramente appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e se il medico cheaveva certificato la morte del condannato in quell’occasione, confermi di averlaprecisando come aveva accertato l'identità personale.La censura proposta, dunque, nel suo complesso è, in primo luogo,versata in fatto e, in secondo luogo, rivalutativa.Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è stato investito della questionedell’accertamento negativo della differente identità tra la persona arrestata, connome e cognome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha concluso, in definitiva,per la permanenza – allo stato - di tale incertezza, quindi, l’omessa pronuncia sulprimo punto dell’accertamento devoluto dall’opponente risulta ancora sub iudicecome, peraltro, dimostra la successiva ordinanza, del 30 gennaio 2026, con laquale il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, pur a fronte di successivi accertamenti, hanuovamente respinto la richiesta della Procura generale.4.

Il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello èinammissibile.4.1.

Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.Va premesso che si verte nelle ipotesi contemplate dagli artt. 667 e 668cod. proc. pen. in cui il giudice dell'esecuzione deve verificare se la persona fisicadell’esecutato sia effettivamente quella "nei cui confronti deve compiersil'esecuzione (art. 667, comma 2, cod. proc. pen.) e se, quindi, vi è stato o meno"errore di persona".Si rileva che, per le specifiche competenze attribuite al Giudicedell'esecuzione dagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede unprocedimento ad hoc.

In tali ipotesi - tassativamente indicate nelle questionirelative 1) al dubbio sull'identità fisica della persona detenuta; 2) all'estinzionedel reato dopo la condanna; 3) all'estinzione della pena quando questa nonconsegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al serviziosociale; 4) alle pene accessorie; 5) alla confisca; 6) alla restituzione delle cosesequestrate; 7) alla riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2 bis cod.proc. pen.- il rito è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all'art. 676, comma1, cod. proc. pen., dall'art. 667, comma 4 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] in questi casi, pertanto, provvede di regola senza formalità deplano con ordinanza che è comunicata al Pubblico ministero e notificataall'interessato.

Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod.proc. pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l'opposizione che deveessere presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanzaimpugnata e che, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l'udienza camerale eprocedere ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo casola possibilità di emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione può essere propostoricorso per cassazione.L’art. 666 cod. proc. pen, prevede la procedura snella e rapida, parametratasul rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen. con avviso di udienza camerale chedeve essere dato almeno dieci giorni prima, proprio per consentire di apprestarela difesa.Gli "almeno cinque giorni prima dell'udienza" per depositare documenti ememorie costituiscono, quindi, il termine entro il quale va esercitata la"strategia" difensiva.

La ratio della norma è evidentemente quella di consentireal giudice di avere un quadro completo della situazione processuale" già primadell'udienza, in modo da poter decidere, sentite le parti, se definire ilprocedimento oppure "chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e leinformazioni di cui abbia bisogno per la decisione.Nel caso al vaglio, la decisione impugnata è stata emessa a seguito digiudizio di opposizione ritualmente celebrato nel contraddittorio delle parti.

Né,rispetto alla lamentata mancata concessione del rinvio richiesto dalrappresentante della parte pubblica nel corso dell’udienza del procedimentoinstaurato ex art. 666 cod. proc. pen., si ravvisa irregolarità e/o invalidità postoche non è previsto, nell’ambito dell’iter procedimentale seguito, alcun dirittodelle parti ritualmente citate per l’udienza camerale, ad ottenere il differimentodi questa, in accoglimento di una generica richiesta di rinvio anche se – in questocaso – proposta per l’esigenza processuale di esaminare più approfonditamentela documentazione.In relazione, poi, all’utilizzazione del documento (fotocopia delpassaporto) prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in assenza di un formale provvedimento diacquisizione, l’eccezione è manifestamente infondata.Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che ilGiudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove chesiano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; neconsegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base didocumenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente allariserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555;Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 244032).Nel caso al vaglio, la documentazione indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] era stataacquisita nel contradditorio delle parti, anche se non attraverso un formaleprovvedimento espresso, non anche dopo le conclusioni da queste rassegnate;sicché, il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a fissare una nuova udienza camerale, né èaffetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio la decisione all’esitoadottata, quali che siano state le determinazioni processuali del rappresentantepubblico, una volta che il termine richiesto non era stato accordato4.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Si tratta di censura versata in fatto che sollecita questa Corte alla riletturadegli atti esaminati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, operazione inibita a questa Cortedi legittimità.

Vanno, inoltre, integralmente richiamate anche le osservazionisvolte al §

3.2. del “considerato in diritto”.In ogni caso e per pura completezza espositiva, si deve riscontrare cheall’ordinanza impugnata è seguito il provvedimento del 30 gennaio 2026,prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte, in allegato alla memoria tempestivamentedepositata, con il quale si dà atto che sono intervenute nuove indagini che, aparere della Procura generale presso la Corte di appello, avrebbero dimostrato lacerta coincidenza dell'arrestato con gli alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si richiamano la nota del Ministero dell'Interno, ufficio dell'esperto per lasicurezza in Albania del 4 dicembre 2025, gli accertamenti svolti sulla moglie diKolmnela che risulterebbe essere la moglie di [OSCURATO:PERSONA], secondo laprospettazione della Procura generale, nonché La firma apposta sul passaportoLeom [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di provvedimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che,tuttavia, giunge al rigetto della richiesta di revoca della sospensione dell'ordinedi esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione n.48/2006 Siep, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello diSalerno in data 1 febbraio 2007, nel corpo del quale, peraltro, vengono ribaditiulteriori accertamenti, corrispondenti a quelli già indicati nel provvedimento del24 ottobre 2025, oggetto del presente ricorso per cassazione, cui sono aggiuntialtri atti istruttori demandati alle parti.

Sicché, la censura appare superata dalcontenuto della successiva ordinanza resa il 30 gennaio 2026.4.3.

Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez.

U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel casodi esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamentoprocessuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimentogiudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di unpotere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale diversa daquella configurata dalla legge e cioè al di fuori dei casi consentiti, perché oltreogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

Si verte, invece, inipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità diproseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervento delgiudice di legittimità (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti; n. 28807 del29/05/2002, Manca; di recente, si vedano anche le puntualizzazioni di Sez.

U, n.10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv. 287607 - 01).Orbene, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. il Giudicedell’esecuzione può senz’altro chiedere alle Autorità competenti documenti oinformazioni, nonché, se necessario, assumere prove.

Inoltre, a mente dell’art.667, comma 2, cod. proc. pen., il medesimo [OSCURATO:PERSONA], se l'identità dell'esecutatorimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione deldetenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.Sicché, rispetto all’integrazione istruttoria disposta, il Giudicedell’esecuzione non risulta carente di potere in astratto e, dunque, l’ordinanzaimpugnata, in tale parte, non è abnorme.Deve, peraltro, considerarsi che la specificazione serve a rendere concretala determinazione assunta indicando la direzione degli approfondimenti che sonoapparsi necessari al Collegio giudicante, senza in alcun modo limitare la libertàinvestigativa della Pubblica accusa.Né, a fronte delle richieste formulate, deve reputarsi limitato il poteredella parte pubblica di procedere agli accertamenti di competenza, ritenutinecessari, come del resto dimostra il contenuto dell’ordinanza, emessa il 30gennaio 2026, nella quale si dà atto di ulteriori indagini svolte dalla Procuragenerale presso la Corte di appello di Salerno che sembrano diverse da quelleindicate nel provvedimento del 24 ottobre 2025.5.

Segue il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Ilricorso della parte pubblica deve essere dichiarato inammissibile, senzacondanna alle spese (nel senso che al rigetto o all’inammissibilità del ricorso nonconsegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez.

U, n. 3775 del21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650, trattandosi di partepubblica).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la (alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA)il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Sassone, relative alricorso di Komnela, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore, Avv. R. Caranzano, con allegata documentazione,con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del condannato e ladeclaratoria di inammissibilità di quello del Procuratore generale presso la Cortedi appello di Salerno, anche alla luce di successiva ordinanza del Giudicedell’esecuzione resa in data 30 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha sospesol’ordine di esecuzione n. 48/2006 SIEP emesso dalla Procura generale presso laCorte di appello in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in atti indicato anchecome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione laProcura generale presso la Corte di appello di Salerno, affidando l’impugnazionea tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge processuale, perlesione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.A seguito dell'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] (indicato in atticome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene il richiedente neghi l’attribuzionedi tali nomi) volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività dell'ordine diesecuzione SIEP n. 48/2006, la Corte di appello di Salerno in funzione di giudicedell'esecuzione, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha rigettato la richiestaconfermando la corrispondenza dell’identità del soggetto come sopra indicato coni due alias, revocando il precedente provvedimento di sospensionedell'esecuzione risalente al 15 febbraio 2018.Avverso l'ordinanza del 1° agosto del 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoopposizione diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione neiconfronti del condannato, nonostante ne fosse stata accertata l'identitàdefinitivamente dall’Autorità albanese in sede di estradizione verso l'Italia.A seguito dell'opposizione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha fissato udienzacamerale partecipata per consentire il contraddittorio e, all'udienza del 21ottobre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione e ha prodotto la fotocopiadel passaporto albanese n. Z0433117 intestato a [OSCURATO:PERSONA], rispetto allaquale il Procuratore generale si opponeva e chiedeva termine per visionare ladocumentazione.La Corte di appello, senza concedere alcun termine e senza deliberare nelcontraddittorio sull'ammissione della produzione documentale, riservava ladecisione adottando, in data 24 ottobre 2025, l’ordinanza oggetto diimpugnazione emessa ai sensi dell'art. 667, comma 2, cod. proc. pen. con laquale veniva disposta la sospensione dell'esecuzione per dubbio sull'identitàdell'esecutato, pronuncia ricorribile in cassazione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha deciso sulla base anche della fotocopia deldocumento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], fino a quel momento non presente in atti,senza consentire alla parte pubblica, attraverso la concessione dell’invocatocongruo termine, di visionare e studiare tali nuovi documenti. Si tratta di attoche ha rivestito efficacia decisiva, in base alle conclusioni cui è giunto il Giudicedell'esecuzione. Questi ha ritenuto che le impronte raccolte negli [OSCURATO:PERSONA] alla persona con quel passaporto e con quel nome e cognome nonpotessero attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA].In particolare, si è ritenuto che la comparazione con le impronte digitaliprelevate alla persona oggetto di procedura di estradizione in Albania, che hadichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], non ne garantissero l'identificazione conla – diversa - persona [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel senso della sospensionedell'ordine di esecuzione e remissione in libertà del condannato. Il tutto, peraltro,in assenza di un formale provvedimento di acquisizione.Sostiene il ricorrente che l’identità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata accertatadalla Interpol attraverso impronte rilevate per la corrispondenza di identità, nonsolo negli USA o dalla polizia albanese, ma anche dalla stessa Autorità giudiziariadella Repubblica albanese che, in sede di procedura di estradizione per l'esteroKolmnela e [OSCURATO:PERSONA].Si deduce, in altri termini, che [OSCURATO:PERSONA] è uno pseudonimo di [OSCURATO:PERSONA] eche, quindi, il passaporto intestato al primo non può che essere falso come, delresto, comunicato dal Ministero dell'Interno, con nota del 24 aprile 2008.Di qui la necessità di procedere a un accertamento, sulla base delladocumentazione prodotta, circa l'autenticità della copia del passaporto.Del resto, la non autenticità di quella fotocopia si ricava dal fatto che, afronte delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] autodichiaratosi con quelle generalità,non è stato prodotto alcun documento all'Autorità giudiziaria albanese chefrontiera di Fiumicino, il 15 luglio 2025, aveva prodotto il passaporto albanesecon il n. Z0433117, allegato, invece, per la prima volta nel corso dell'udienza,peraltro, in fotocopia.Si evidenzia, inoltre, che la fotografia presente su tale passaporto è lastessa di quella riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], secondo l'Interpol di Tirana,contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Roma del 25 agosto2008 a firma dell'ispettore Giurato. Secondo la tesi della difesa, la fotografiadella figura 2, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica di Romadel 25 agosto 2008 e proveniente dall'Interpol di Tirana, sarebbe stata formatafacendo apparire come di [OSCURATO:PERSONA] una fotografia appartenente al passaporto diKolmnela.Tali argomenti, secondo il ricorrente, non sono stati spesi davantiall'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura di estradizione, ovel'identità dell'esecutato, invece, è stata accertata anche attraverso lacomparazione delle impronte, con accertamento svolto con sentenza passata ingiudicato.Il ricorrente deduce che il termine non concesso ha, di fatto, vanificato lapartecipazione effettiva al contraddittorio del Pubblico ministero nonconsentendo alla parte pubblica di interloquire adeguatamente sulladocumentazione prodotta in allegato, con lesione del contraddittoriorelativamente all'esibizione di prove, da parte della [OSCURATO:PERSONA], cui il Pubblicoministero si è opposto e mai ammesse prima.Di qui l’eccepita nullità della ordinanza per inosservanza delle disposizionidi cui agli artt. 127, comma 3, 666, comma 4, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione etravisamento della prova.L'ordinanza impugnata ha ritenuto che in atti non ci fosse prova dellacorrispondenza dell'identità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Emerge dagli atti, invece, la corrispondenza tra la fotografia apposta sullafotocopia del passaporto prodotta e quella riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] secondol'Interpol di Tirana, contenuta nella relazione tecnica della polizia scientifica diRoma del 25 agosto 2008 a firma dell'ispettore Giurato. Risulta, quindi, ildenunciato travisamento della prova per omissione perché non è stata valutatauna prova presente in atti, decisiva per ritenere la corrispondenza della personafisica dell'esecutato [OSCURATO:PERSONA] con il suo alias [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 667, comma 2,cod. proc. pen. e abnormità dell'ordine di indagini impartito al Pubblicoministero.L'ordinanza impugnata sospende l'ordine di esecuzione e invita, ai sensidell'art 667, comma 2, cod. proc. pen. il Pubblico ministero a svolgere ulterioriindagini per sciogliere la perplessità circa la corrispondenza d'identità tra [OSCURATO:PERSONA] eKolmnela.Si tratta, per il ricorrente, di provvedimento abnorme perché impartiscealla Procura generale specifici atti di indagine che consistono nell'accertare conrogatoria internazionale l’eventuale rilevamento, in Venezuela dove fu dichiaratoil decesso di [OSCURATO:PERSONA], di impronte digitali utilmente comparabili con quelle diKolmnela, ovvero l’eventuale conferma, da parte del sanitario che avevacertificato la morte del soggetto, dell’attestato di morte di una persona con legeneralità di [OSCURATO:PERSONA], precisando anche le modalità con le quali era stataaccertata l'identità.In definitiva, nel disporre la prosecuzione di indagini volte alloscioglimento dei dubbi sull'identità dell'esecutato, la Corte territoriale haesercitato poteri di impulso all'attività di indagine, propri del Pubblico ministero,peraltro, vincolando l’azione del rappresentante della Procura generale,imponendo di svolgere specifici accertamenti, mentre il Pubblico ministero,raccolta la sollecitazione investigativa del giudice dell’esecuzione sul temaoggetto di dubbio, deve essere libero di scegliere le concrete modalità disvolgimento delle indagini utili allo scopo.Si tratta di provvedimento abnorme, come più volte ribadito dallaSuprema Corte in relazione al contenuto dell'ordinanza ex art. 409, comma 4,cod. proc. pen. con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ordina alPubblico ministero lo svolgimento di ulteriori indagini.Peraltro, si osserva che il provvedimento impugnato supera la preclusionederivante da precedente ordinanza della Corte d'appello del 15 febbraio 2018. Inquella sede, a fronte dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] che invocava l'estinzionedelle pene per morte del condannato dopo la condanna, riferendosi ad unasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 2011, con la quale era stata dichiarata lamorte in Venezuela di [OSCURATO:PERSONA], veniva rigettata la richiesta.In quella sede si rilevava che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si era limitato aprendere atto dell'attestazione proveniente da un'Autorità giudiziariavenezuelana che, a sua volta, era fondata su un certificato medico, esibito dalpresunto deceduto e non sulla diretta constatazione, da parte delle Autoritàgiudiziaria, dell'effettivo decesso del soggetto così identificato la cui salma non èstata mai visionata né inviata nel Paese di origine.La stessa polizia albanese ha continuato a sostenere, nelle comunicazionicon l'Interpol, l'esistenza in vita di [OSCURATO:PERSONA] fino ad addebitargli unomicidio commesso nel 2007, nonché a identificarlo, poi, nell'odierno ricorrente.Si rileva che, comunque, l'Autorità giudiziaria albanese, in sede di procedura diestradizione, ha escluso ogni rilievo alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, l'ordinanza impugnata, adonta di preclusioni formatesi sul punto dell’irrilevanza della sentenza che accertala morte di [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di elementi nuovi, ha ridato vita al soggettoimponendo, peraltro, di svolgere una rogatoria per accertare se qualcuno neavesse rilevato le impronte digitali.3. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazioneLeom [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. R. Caranzano, affidando ilricorso e due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale inordine all’acquisizione e valutazione del parere della Procura generale del 22ottobre 2025, reso dopo l’udienza camerale.La Procura generale presso la Corte di appello ha depositato un parere, il22 ottobre 2025, dopo l’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione, noncomunicato alla [OSCURATO:PERSONA], in violazione del contraddittorio.Inoltre, la Procura generale non ha indicato l'ordinanza di sospensionedell'esecuzione del 15 febbraio 2018 che aveva comportato l'arresto di LeomKolmnela, pur a fronte di ordine di esecuzione sospeso dalla Corte di appello. Ilparere depositato dalla Procura generale deve essere, pertanto, espunto dalfascicolo processuale.3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione almancato accertamento e riconoscimento dell'identità dell'arrestato [OSCURATO:PERSONA] nelsenso che non si tratta della stessa persona nei cui confronti deve compiersil'esecuzione, con conseguente erronea pronuncia ex art. 667, comma 2, cod.proc. pen.Con ricorso in opposizione è stato chiesto alla Corte di appello di Salernoin funzione di giudice dell'esecuzione di annullare il provvedimento del 1° agosto2025, di revoca della sospensione dell'esecuzione emesso il 15 febbraio 2018,confermandosi la sospensione.La domanda principale era quella di dichiarare la differente identità dellapersona arrestata, con nome e cognome [OSCURATO:PERSONA], rispetto a MnelaLeonard.Tale parte della richiesta è rimasta estranea alla pronuncia anche se laCorte territoriale ha ritenuto che il materiale raccolto evidenzi la totale mancanzadi prova circa l'identità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicando che, comunque, allastregua degli atti, non è consentito di escludere tale identificazione. Anche conriferimento alle diverse generalità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale sì è espressa nelsenso che nulla è stato prodotto per dimostrare l'identità dell'arrestato conBjelic, cui pure si riferisce il provvedimento di esecuzione o di quest'ultimo conMnela.Si impugna, quindi, la pronuncia nella parte in cui adotta una decisionemeramente interlocutoria pur decidendo nel senso della sospensione dell’ordinedi esecuzione, concedendo in ogni caso un ulteriore termine per reperire proveche, in definitiva, non esistono invece di esprimersi nel senso dell’avvenuto,definitivo accertamento dell’assenza della prova positiva dell’identificazionedell’arrestato con [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA].La Procura generale, poi, attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] le generalità di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto,senza produrre documentazione utile a tale identificazione.A parere del ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovutochiudere la vicenda riguardante l’arrestato, durata oltre venti anni di ricerche daparte della Procura generale e dell’Interpol. Il riferimento alla comparazione delleimpronte tra [OSCURATO:PERSONA] e quelle asseritamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA], è avvenuta, perla prima volta, nel 2024, in Albania ma è frutto di errore grossolano. Infatti,erano state comparate impronte rilevate all’aeroporto di Miami, in data 23 aprile2008, a [OSCURATO:PERSONA] attribuite dall’Interpol a [OSCURATO:PERSONA], con quelle prese all’arrestato il3 marzo 2024 all’Aeroporto di Tirana.In definitiva, da una parte, la Corte territoriale accoglie la prospettazionedifensiva nel senso di ritenere che: 1) non esistono impronte digitali sicuramenteriferibili a [OSCURATO:PERSONA] pur essendo indicate con tale nominativo quelle prelevate aKolmnela all’aeroporto di Miami il 23 aprile 2008; 2) il passaporto e la fotoindicate dalla Procura generale come appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] corrispondono inrealtà a un passaporto e una foto di [OSCURATO:PERSONA]; 3) non è vero che [OSCURATO:PERSONA] negliStati [OSCURATO:PERSONA] era registrato con il doppio nominativo ma questi, secondo quantoindicato dalle Autorità consolari, figurava solo con le generalità di [OSCURATO:PERSONA].Dall’altra, la Corte territoriale non ha accolto e, anzi, non si è pronunciata sulladomanda principale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] accertando la differente identità traKolmnela e i soggetti condannati alla pena definitiva per la quale vi deve essereesecuzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, G. Sassone, ha fattopervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsodell’interessato.[OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica, ha prodotto documentazione(ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 30 gennaio 2026) chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso della Procura generale el’accoglimento del ricorso dell’interessato, accertando la differente identità traKolmnela e la persona condannata.È pervenuta requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Sassone,in data 4 marzo 2026, relativo al ricorso della parte pubblica del quale ha chiestol’accoglimento del primo motivo, restando gli altri assorbiti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso della parte pubblica è inammissibile mentre quello propostodall’interessato è infondato.Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della requisitoria delSostituto Procuratore generale di questa Corte relativa al ricorso della Procuragenerale presso la Corte di appello di Salerno, in quanto pervenuta il 4 marzo2026, a fronte di udienza fissata dinanzi a questa Corte per la data odierna.Sicché, di tali conclusioni non si può tenere conto.2. Ciò posto, si osserva che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è intervenuto piùvolte nella vicenda e tre sono i provvedimenti devoluti all’attenzione di questaCorte con i ricorsi proposti:-il primo, del 1° agosto 2025, con il quale è stata revocata la sospensionedell’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, disposta in data 15 febbraio 2018dalla stessa Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissionedegli atti sulla sua identità, per incertezza sull’identità della persona nei confrontidella quale la pena doveva essere eseguita;-il secondo, del 24 ottobre 2025, cioè quello impugnato nella presentesede dalle parti, con il quale, in accoglimento dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], si èsospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazione dell’arrestato etrasmissione degli atti alla Procura generale in sede, per gli accertamenti indicatinella motivazione;-il terzo provvedimento, successivo al ricorso, che allega la [OSCURATO:PERSONA] allamemoria tempestivamente depositata a questa Corte, reso il 30 gennaio 2026,con il quale è stata rigettata la richiesta della Procura generale di revoca dellasospensione, pur a fronte di ulteriori indagini svolte a seguito della precedentepronuncia, oggetto dei ricorsi per cassazione all’esame di questa Corte.Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] èstato estradato dall’Albania. Con sentenza del 6 settembre 2024 il Tribunale diTirana dà conto del prelievo di impronta dattiloscopica di [OSCURATO:PERSONA], inoccasione del suo arresto provvisorio avvenuto il 3 marzo 2024, in vistadell’estradizione, impronta comparata con quella che l’Autorità giudiziariaalbanese reputava riferibile a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato deceduto dal [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuta, evidentemente, persona fisica ancora in vita ecorrispondente all’arrestato. Infatti, secondo il perito nominato in quelprocedimento, le due impronte erano risultate appartenere alla stessa persona.A fronte di tale accertamento, la Corte di appello ha revocato lasospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disposta il15 febbraio 2018 per incertezza sull’identità della persona verso la quale lacondanna doveva essere eseguita, invitando la Procura generale a svolgereaccertamenti.Su opposizione della [OSCURATO:PERSONA], poi, risulta adottato il provvedimentoimpugnato con i due ricorsi per cassazione all’attenzione di questa Corte, con ilquale si è sospeso l’ordine di esecuzione n. 48/2006 Siep, con liberazionedell’arrestato e trasmissione degli atti alla Procura generale in sede per gliaccertamenti indicati nella motivazione.3. Tanto premesso, si osserva che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.3.1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e carenza diinteresse.Invero, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incidente di esecuzionedel 21 ottobre 2025, erano presenti tutte le parti che hanno interloquitosull’oggetto della questione prospettata e hanno svolto specifiche richieste. IlProcuratore generale interpellato, in quella sede, ha chiesto rinvio per esaminarela documentazione prodotta, senza svolgere richieste in via subordinata (v.verbale dell’udienza del 21 ottobre 2025). Quindi, la parte pubblica, nelcontraddittorio, è stata ritualmente sentita.Ora, il provvedimento impugnato fa, in alcuni punti, irrituale riferimento alparere della parte pubblica pervenuto il 22 ottobre 2025, ossia all’indomani dellachiusura dell’udienza del 21 ottobre 2025 e senza che, rispetto a tale intervento,la controparte sia stata chiamata a interloquire.E, tuttavia, l’ordinanza impugnata, “solo per amore di precisione” siconfronta con i rilievi del parere e, in definitiva, disattende tali rilievi, rafforzandol’apparato argomentativo a sostegno della decisione assunta.Ne discende che l’irrituale iniziativa della Procura generale e la stessadecisione della Corte di considerare prospettazioni al di fuori del contraddittorio,non ha inciso in alcun modo – né alcuna diversa indicazione si rinviene nelricorso – su una decisione che, nella sostanza, recepisce tutte le critiche svoltedal ricorrente alle risultanze idonee a dimostrare la coincidenza con la personacondannata.3.2. Il secondo motivo è infondato.Oggetto della questione devoluta al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione era statol’accertamento della identificazione dell’estradato [OSCURATO:PERSONA] con l’imputatoMilorad [OSCURATO:PERSONA], condannato dalla Corte di appello di Torino nel 2001, e se questofosse la stessa persona di [OSCURATO:PERSONA], condannato nel 2005 dalla Corte diappello di Salerno, dichiarato morto con sentenza del Tribunale di Tirana del2011.Gli atti esaminati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione di cui rende conto ilprovvedimento impugnato (v. terza pagina dell’ordinanza) sono:-una perizia comparativa di tre fotografie delle quali, una, relativa allapersona arrestata a Miami, poco nitida, che concludeva per la compatibilità fra letre fotografie esaminate, con esito ritenuto non espressosi in termini di certezzama di mera compatibilità;-la comparazione tra le impronte indicate come appartenute a personapresentatasi come [OSCURATO:PERSONA] – con la concomitante indicazione di altregeneralità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - prelevate negli [OSCURATO:PERSONA] e quellerilevate al detenuto in Albania, in occasione dell'arresto provvisorio in vistadell'estradizione, il 3 marzo 2024;-la fotocopia di un passaporto, recante il n. Z0433117, prodotta dallaDifesa nell’udienza camerale del 21 ottobre 2025, risultato intestato a LeomKolmnela.La Corte territoriale, con ragionamento di puro merito, quindi nonrivedibile nella presente sede, osserva che gli estremi del passaporto erano statigià indicati nella relazione relativa al controllo svolto negli [OSCURATO:PERSONA] e che, inquella occasione, le impronte erano state prelevate a persona che già si erapresentata con le generalità di [OSCURATO:PERSONA]; sicché, secondo la Corted’appello, sarebbero state comparate impronte prelevate alla stessa personafisica, presentatasi alle Autorità con le medesime generalità; quindi, lariscontrata corrispondenza nulla aggiungeva all’accertamento direttoall’identificazione dell’arrestato con il condannato in via definitiva, con legeneralità di [OSCURATO:PERSONA] e nei cui confronti deve svolgersi l’esecuzione della condannaad anni venticinque di reclusione.Il provvedimento, poi, illustra i motivi per i quali si è ritenuta la nonfalsità della fotocopia prodotta. Si dà atto che la polizia aveva affermato conpropria nota precedente, che [OSCURATO:PERSONA] era residente negli [OSCURATO:PERSONA] uniti sotto la diversaidentità del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], titolare del passaporto n.Z0433117 rilasciato il 17 gennaio 2003. Sicché, per l’Interpol, risultavasenz’altro l’identità tra gli indicati soggetti.A ciò si aggiunge che, alla stregua della nota del 10 aprile 2018, ilDipartimento statunitense di giustizia rendeva conto del fatto che in tutti gli attiamericani [OSCURATO:PERSONA] usava anche il nome [OSCURATO:PERSONA] e che entrambi hanno lastessa data di nascita (14 marzo 1969).Tuttavia, per il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, tali elementi non rappresentanoprova certa dell’identità della persona fisica dell’arrestato con [OSCURATO:PERSONA],destinatario della condanna alla pena di anni venticinque di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] spiega (v. penultima pagina del provvedimento) le ragioni per le qualinon reputa sufficiente il contenuto della nota descritta, facendo riferimento,peraltro, a date certe, in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già risultato presente negli StatiUniti (il 3 novembre 2004 quando gli era stata rilasciata la EA Card e ancorprima, quando gli era nato un figlio, nel 2003, mentre il figlio maggiore risultavanato, nel 2001, in Albania).Inoltre, si afferma che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevaaccertato la morte di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di documenti rilasciati dal Venezuela,fondati su dichiarazioni del congiunto e su un certificato medico, era un atto taleda inficiare la dedotta corrispondenza della persona di [OSCURATO:PERSONA] con l’arrestatoKolmnela.Quindi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, alla stregua degli indicati elementi, aisensi dell’art. 667, comma 2, cod. proc. pen., ha sospeso l’esecuzione e hainvitato la parte pubblica a svolgere ulteriori indagini e, in particolare, adaccertare con rogatoria internazionale se in Venezuela fu dichiarato il decessodello [OSCURATO:PERSONA] con rilievo delle impronte digitali di quest'ultimo, utilmentecomparabili con quelle sicuramente appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e se il medico cheaveva certificato la morte del condannato in quell’occasione, confermi di averlaprecisando come aveva accertato l'identità personale.La censura proposta, dunque, nel suo complesso è, in primo luogo,versata in fatto e, in secondo luogo, rivalutativa.Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è stato investito della questionedell’accertamento negativo della differente identità tra la persona arrestata, connome e cognome [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha concluso, in definitiva,per la permanenza – allo stato - di tale incertezza, quindi, l’omessa pronuncia sulprimo punto dell’accertamento devoluto dall’opponente risulta ancora sub iudicecome, peraltro, dimostra la successiva ordinanza, del 30 gennaio 2026, con laquale il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, pur a fronte di successivi accertamenti, hanuovamente respinto la richiesta della Procura generale.4. Il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello èinammissibile.4.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.Va premesso che si verte nelle ipotesi contemplate dagli artt. 667 e 668cod. proc. pen. in cui il giudice dell'esecuzione deve verificare se la persona fisicadell’esecutato sia effettivamente quella "nei cui confronti deve compiersil'esecuzione (art. 667, comma 2, cod. proc. pen.) e se, quindi, vi è stato o meno"errore di persona".Si rileva che, per le specifiche competenze attribuite al Giudicedell'esecuzione dagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede unprocedimento ad hoc. In tali ipotesi - tassativamente indicate nelle questionirelative 1) al dubbio sull'identità fisica della persona detenuta; 2) all'estinzionedel reato dopo la condanna; 3) all'estinzione della pena quando questa nonconsegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al serviziosociale; 4) alle pene accessorie; 5) alla confisca; 6) alla restituzione delle cosesequestrate; 7) alla riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2 bis cod.proc. pen.- il rito è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all'art. 676, comma1, cod. proc. pen., dall'art. 667, comma 4 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] in questi casi, pertanto, provvede di regola senza formalità deplano con ordinanza che è comunicata al Pubblico ministero e notificataall'interessato. Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod.proc. pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l'opposizione che deveessere presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanzaimpugnata e che, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l'udienza camerale eprocedere ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo casola possibilità di emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione può essere propostoricorso per cassazione.L’art. 666 cod. proc. pen, prevede la procedura snella e rapida, parametratasul rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen. con avviso di udienza camerale chedeve essere dato almeno dieci giorni prima, proprio per consentire di apprestarela difesa.Gli "almeno cinque giorni prima dell'udienza" per depositare documenti ememorie costituiscono, quindi, il termine entro il quale va esercitata la"strategia" difensiva. La ratio della norma è evidentemente quella di consentireal giudice di avere un quadro completo della situazione processuale" già primadell'udienza, in modo da poter decidere, sentite le parti, se definire ilprocedimento oppure "chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e leinformazioni di cui abbia bisogno per la decisione.Nel caso al vaglio, la decisione impugnata è stata emessa a seguito digiudizio di opposizione ritualmente celebrato nel contraddittorio delle parti. Né,rispetto alla lamentata mancata concessione del rinvio richiesto dalrappresentante della parte pubblica nel corso dell’udienza del procedimentoinstaurato ex art. 666 cod. proc. pen., si ravvisa irregolarità e/o invalidità postoche non è previsto, nell’ambito dell’iter procedimentale seguito, alcun dirittodelle parti ritualmente citate per l’udienza camerale, ad ottenere il differimentodi questa, in accoglimento di una generica richiesta di rinvio anche se – in questocaso – proposta per l’esigenza processuale di esaminare più approfonditamentela documentazione.In relazione, poi, all’utilizzazione del documento (fotocopia delpassaporto) prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in assenza di un formale provvedimento diacquisizione, l’eccezione è manifestamente infondata.Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che ilGiudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove chesiano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; neconsegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base didocumenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente allariserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555;Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 244032).Nel caso al vaglio, la documentazione indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] era stataacquisita nel contradditorio delle parti, anche se non attraverso un formaleprovvedimento espresso, non anche dopo le conclusioni da queste rassegnate;sicché, il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a fissare una nuova udienza camerale, né èaffetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio la decisione all’esitoadottata, quali che siano state le determinazioni processuali del rappresentantepubblico, una volta che il termine richiesto non era stato accordato4.2. Il secondo motivo è inammissibile.Si tratta di censura versata in fatto che sollecita questa Corte alla riletturadegli atti esaminati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, operazione inibita a questa Cortedi legittimità. Vanno, inoltre, integralmente richiamate anche le osservazionisvolte al § 3.2. del “considerato in diritto”.In ogni caso e per pura completezza espositiva, si deve riscontrare cheall’ordinanza impugnata è seguito il provvedimento del 30 gennaio 2026,prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte, in allegato alla memoria tempestivamentedepositata, con il quale si dà atto che sono intervenute nuove indagini che, aparere della Procura generale presso la Corte di appello, avrebbero dimostrato lacerta coincidenza dell'arrestato con gli alias [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si richiamano la nota del Ministero dell'Interno, ufficio dell'esperto per lasicurezza in Albania del 4 dicembre 2025, gli accertamenti svolti sulla moglie diKolmnela che risulterebbe essere la moglie di [OSCURATO:PERSONA], secondo laprospettazione della Procura generale, nonché La firma apposta sul passaportoLeom [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di provvedimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che,tuttavia, giunge al rigetto della richiesta di revoca della sospensione dell'ordinedi esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione n.48/2006 Siep, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello diSalerno in data 1 febbraio 2007, nel corpo del quale, peraltro, vengono ribaditiulteriori accertamenti, corrispondenti a quelli già indicati nel provvedimento del24 ottobre 2025, oggetto del presente ricorso per cassazione, cui sono aggiuntialtri atti istruttori demandati alle parti. Sicché, la censura appare superata dalcontenuto della successiva ordinanza resa il 30 gennaio 2026.4.3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel casodi esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamentoprocessuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimentogiudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di unpotere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale diversa daquella configurata dalla legge e cioè al di fuori dei casi consentiti, perché oltreogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Si verte, invece, inipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità diproseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervento delgiudice di legittimità (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti; n. 28807 del29/05/2002, Manca; di recente, si vedano anche le puntualizzazioni di Sez. U, n.10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv. 287607 - 01).Orbene, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. il Giudicedell’esecuzione può senz’altro chiedere alle Autorità competenti documenti oinformazioni, nonché, se necessario, assumere prove. Inoltre, a mente dell’art.667, comma 2, cod. proc. pen., il medesimo [OSCURATO:PERSONA], se l'identità dell'esecutatorimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione deldetenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.Sicché, rispetto all’integrazione istruttoria disposta, il Giudicedell’esecuzione non risulta carente di potere in astratto e, dunque, l’ordinanzaimpugnata, in tale parte, non è abnorme.Deve, peraltro, considerarsi che la specificazione serve a rendere concretala determinazione assunta indicando la direzione degli approfondimenti che sonoapparsi necessari al Collegio giudicante, senza in alcun modo limitare la libertàinvestigativa della Pubblica accusa.Né, a fronte delle richieste formulate, deve reputarsi limitato il poteredella parte pubblica di procedere agli accertamenti di competenza, ritenutinecessari, come del resto dimostra il contenuto dell’ordinanza, emessa il 30gennaio 2026, nella quale si dà atto di ulteriori indagini svolte dalla Procuragenerale presso la Corte di appello di Salerno che sembrano diverse da quelleindicate nel provvedimento del 24 ottobre 2025.5. Segue il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ilricorso della parte pubblica deve essere dichiarato inammissibile, senzacondanna alle spese (nel senso che al rigetto o all’inammissibilità del ricorso nonconsegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez. U, n. 3775 del21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650, trattandosi di partepubblica). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris