CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sen- tenza di condanna emessa dal Tribunale di Pisa in data 24 novembre 2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all'omessa disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi non risultano scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomen- tazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per Cassazione; Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;). I motivi posti a base del ricorso, infatti, rappresentano la mera reiterazione di analoghe doglianze già proposte in appello, le quali ha trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale logicamente ritenuto di non miglio- rare il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado, in ragione della non modesta quantità di stupefacenti detenute a scopo di cessione, dell'entità della pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale, dei precedenti penali e dell'ele- vata pericolosità dimostrata con la reiterazione dei reati. La Corte distrettuale ha ritenuto altresì di applicare la contestata recidiva e di non concedere le circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato ha dimostrato una totale assenza di resipiscenza, la volontà di mantenere uno stile di vita dedito al crimine e di procurarsi guadagni illeciti mediante la commissione di reati e il suo saldo inserimento in un circuito criminale che alimenta lo spaccio di strada. 4. Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente va con- dannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio