CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3763/2024 depositatail 28/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoDaniela [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Prelios IntegraS.p.A. e A.T.E.R. Roma, per l’accertamento del proprio diritto a subentrare,Numero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026ex art. 12 L.R. Lazio n. 12/99, nell’assegnazione dell’alloggio di proprietà diRoma [OSCURATO:SOCIETA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 57.A sostegno della domanda, allegava che nel corso dell’anno 1972 l’immobileera stato assegnato al padre, [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva abitato con ilproprio nucleo familiare, la moglie [OSCURATO:PERSONA] e la figlia, odiernaricorrente.Alla morte dell’assegnatario, il contratto era volturato alla moglie, Elena DelCitto, che continuava ad abitarvi sino al proprio decesso (14.03.2014).Sosteneva che anche la deducente avrebbe continuato a dimorare pressodetto immobile, sebbene nel 1985 avesse portato la residenza anagrafica invia dei Nautili, 102.Aggiungeva che in data 22.04.2015, aveva presentato, alla [OSCURATO:PERSONA].p.a., domanda di subentro nell’assegnazione dell’immobile, ai sensidell’art. 12, l. r. Lazio n. 12/1999 e che l’istanza era stata respinta da partedell’Amministrazione comunale, che, il 19.10.2015, le aveva contestatol’occupazione sine titulo dell’alloggio, diffidandola al rilascio dell’immobile.Dette determinazioni, secondo l’attrice, violerebbero l’art. 12, l. r. Lazio n.12/1999, avendo, la [OSCURATO:PERSONA] i requisiti per l’assegnazione dell’immobile.Si costituiva l’Ater, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva,esponendo di non essere né proprietario né gestore dell’immobile.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., formulando analoga eccezione.[OSCURATO:PERSONA] deduceva l’infondatezza della domanda.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’attrice rinunciava agli atti del giudizio neiconfronti di ATER con compensazione delle spese. ATER accettava larinuncia e seguiva l’estinzione del giudizio nei suoi confronti ex art. 306c.p.c.Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 marzo 2021, rigettava la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento in favore diRoma [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese di lite liquidate, perNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026ciascuna parte, in € 3.650,00 a titolo di compensi, oltre spese generali eaccessori come per legge.Avverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] censurando il rigettodella domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale unico soggetto titolare,dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio.Come si legge in ricorso “All’udienza di prima comparizione delle parti(fissata al 09.03.2022), svoltasi mediante trattazione cartolare, la causa èstata rinviata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando è stata trattenuta indecisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. Solo la Sig.raMarinelli si è avvalsa dei predetti termini depositando la comparsaconclusionale. Nessuna memoria, al contrario, è stata depositata da RomaCapitale”.Con sentenza del 28.05.2024 la Corte di appello di Roma rigettava l’appellocon condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite e del doppiodel contributo unificato.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Leparti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisionePreliminarmente va rilevato che l’esposizione dei fatti di causa èassolutamente deficitaria ex art. 366 n. 3 c.p.c.In particolare, dal ricorso non emerge la completa descrizione dellosvolgimento del giudizio di appello e quale sia stata la posizione processualeassunta dalle parti appellate, anche al fine di consentire alla Corte diverificare la sussistenza di un giudicato interno ovvero di una noncontestazione.Poiché neppure la sentenza di appello delinea con precisione la posizionedegli appellati, solo leggendo il controricorso si apprende che“tempestivamente si costituiva [OSCURATO:PERSONA] contestando tutto quanto exadverso dedotto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed affermando che la sentenzaNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026oggetto del gravame era corretta e legittima e pertanto [OSCURATO:PERSONA] la conferma della sentenza ex adverso impugnata ed il rigettodell’avverso appello”.A prescindere da ciò, con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 11, comma 5, della l. r. lazion. 12, per aver la Corte di appello escluso la sussistenza in capo allaricorrente del diritto a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 57.La sentenza di appello sarebbe errata in quanto affetta da error in iudicandoladdove la Corte di appello, nel rigettare il primo motivo di appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe applicato erroneamente gli artt. 11 e 12 della leggedella Regione Lazio n. 12/1999 e, muovendo da detto errore, avrebbenegato il diritto della ricorrente a subentrare (a seguito del decesso dellamadre [OSCURATO:PERSONA]) nell’assegnazione dell’alloggio di proprietà di RomaCapitale sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 57.In altre parole, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata,la finalità della norma prescinderebbe dalle mere risultanze anagrafiche,valorizzando il “dato” sostanziale, ovvero l’effettiva convivenza nel tempotra l’assegnatario dell’immobile e il soggetto richiedente il subentro; il tutto,al precipuo fine di tutelare il “diritto alla casa”.Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 cost. permotivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., riguardo alla ritenuta insussistenza in capo alla ricorrente deldiritto a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio di proprietà di RomaCapitale.La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, errata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e111 Cost., laddove (sempre in relazione al passaggio motivazionale oggettodel primo motivo di ricorso) è assistita da motivazione apparente in ordineNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026al ragionamento inferenziale svolto dal giudice di appello che consisterebbein una pronuncia acritica, una mera affermazione di un principio noncorroborata da alcun supporto argomentativo che sia tale da giustificare ladecisione in concreto adottata.In particolare, con riferimento alla autonoma motivazione della corted’appello riferita alla posizione del primo assegnatario (il padre dellaricorrente), la sentenza impugnata non spiegherebbe per quale motivo soloil rapporto con l’originario assegnatario (e non con il successivosubentrante) consentirebbe il subentro nell’immobile e non illustrerebbe, inogni caso, le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe un rapporto conl’originario assegnatario dell’immobile –il padre con cui la ricorrenteconviveva – tale da giustificare il subentro in prima persona.I motivi vanno trattati congiuntamente per consentire l’esame contestualedelle due autonome motivazioni adottate dalla Corte territoriale.La decisione della Corte territoriale si fonda infatti su due argomentazioniautonome, ciascuna idonea a definire la controversia.In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che solo il rapporto conl’originario assegnatario dà titolo al subentro nell’assegnazione, sicché deveritenersi consentito un subentro di “secondo grado” solo a favore di coloroche avrebbero potuto già beneficiare di un subentro di “primo grado" peressere, fin dall'assegnazione, componenti del nucleo familiare originario edavere ininterrottamente conservato tale qualità fino al momento del decessodell'originario assegnatario ovvero per avere acquistato la qualità dicomponente il nucleo familiare a seguito di relativo ampliamento, in epocain cui l'originario assegnatario era ancora in vita.Secondo la Corte territoriale alla base del titolo al subentro è il solo rapportocon l'originario assegnatario, non anche con chi sia subentrato al postodell'originario assegnatario.Nel caso di specie, dunque, la ricorrente non avrebbe titolo a subentrarenell'assegnazione, non avendo dimostrato l’appartenenza al nucleoNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026familiare dell’originario assegnatario. Tale considerazione è stata ritenutaassorbente dalla corte d’appello.Con autonoma motivazione è stato rigettato l’appello anche in applicazionedella disciplina normativa che valorizza il dato formale della residenza. Daltenore degli articoli 11 e 12 L. r. 12/1999 emerge che il diritto al subentroè riconosciuto soltanto ai componenti del nucleo familiare, individuatosecondo i criteri di cui all’art.11 comma 5 “originariamente assegnatario” oampliato ai sensi dell’art. 12 comma 4.Orbene, la ricorrente ha censurato la prima specifica argomentazione solocon il secondo motivo, per cui l’esame separato del primo motivo ne avrebbecomportato l’inammissibilità per difetto di interesse, poiché anche se (ilprimo motivo) fosse fondato, la sentenza non sarebbe comunquecensurabile in quanto fondata sull’altra autonoma argomentazione.Trova infatti applicazione il principio secondo cui “ove la sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna dellequali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile lacensura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun casol'annullamento della sentenza, per difetto di interesse. (Cass., 27/07/2017,n. 18641)” o, comunque, per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi"non censurata (Cass. sentenza n. 13880 del 06/07/2020).alcun modo l’ipotesi di motivazione apparente.Come è noto la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlaNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del03/11/2016 (Rv. 641526 - 01).Al contrario, la corte territoriale sulla base del dato normativo ha escluso,in fatto, con una valutazione non sindacabile in questa sede, perchécertamente ragionevole, l’esistenza di riscontri probatori alla esistenza dirapporti rilevanti ai fini della controversia tra l’originario assegnatario e laodierna ricorrente, diversi dal mero rapporto di familiarità.In particolare, l’originario assegnatario dell’alloggio risultava GaspareMarinelli, padre dell’odierna ricorrente, deceduto in data 07/03/2013. Inseguito al decesso del padre dell’odierna ricorrente, l’immobile venivaassegnato alla moglie dell’originario assegnatario, madre della [OSCURATO:PERSONA],ovvero [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che faceva richiestadi voltura del contratto in proprio favore e al momento di tale richiestavoltura non faceva menzione dell’esistenza di alcun altro componente delnucleo familiare convivente, dichiarando di essere l’unica componente delnucleo familiare.La Corte, confermando la ricostruzione del Tribunale, ha rilevato che nonera stata neppure documentata la presentazione di una domanda della DelCitto, subentrata al coniuge nell’assegnazione dell’alloggio in oggetto, perl’ampliamento del proprio nucleo familiare, ed anzi, la madre della ricorrenteindicava che il proprio nucleo familiare era composto da una sola persona.L’infondatezza del secondo motivo rende inammissibile la prima censura perquanto già detto, trovando applicazione il principio secondo cui “qualora ladecisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quantoqueste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenutaNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3,26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 - 01).Ma, anche a voler prescindere da ciò, anche il primo motivo è infondato.La Corte di appello ha applicato correttamente il combinato disposto degliartt. 11, comma 5, e 12, comma 1, della L.R. Lazio n. 12/1999.L’assegnazione di un alloggio E.R.P. richiede il possesso di particolarirequisiti soggettivi previsti dall’art. 11 L. reg. Lazio n. 12/1999.La ricorrente, come si è detto, non ha dimostrato - secondo la Corteterritoriale- di essere rientrata nel nucleo familiare dell’originarioassegnatario dopo esserne chiaramente uscita o di aver acquisito tale statusDa ciò la Corte d’Appello ha fatto correttamente discendere l’insussistenzadel diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio.Sul punto va richiamato il principio secondo cui “l'unico titolo che abilita allalocazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario sidetermina la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritornodell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere,nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione,eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972,n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altrecondizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenzialeper l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, inbase ad un'interpretazione dei principi generali in materia di ediliziaresidenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 07/06/2023,n.16063).Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare quantoprevisto dall’art.11 comma 5 e art.12 comma 1, tenendo conto del “datosostanziale costituito dall’effettiva composizione del nucleo familiare e nongià basandosi su risultanze meramente formali (quali quelle anagrafiche)”.Numero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026Orbene, rispetto alla prospettazione della ricorrente l’argomentazione dellaCorte territoriale è in linea con la giurisprudenza di legittimità ed appareragionevolmente fondata sul dato normativo per cui, al finedell’assegnazione in locazione a canone agevolato di alloggi di ediliziaresidenziale pubblica, la mera condizione fattuale di figlia convivente difatto, non può prevalere sulle risultanze anagrafiche (dimostranti nel casodi specie la fuoriuscita della [OSCURATO:PERSONA] dal nucleo familiare fin da epocarisalente, per essersi trasferita presso altro immobile, per poi trasferirsinuovamente in un differente comune).Non appare in alcun modo censurabile la valutazione operata dalla Cortesecondo cui “la disciplina di rilievo è quella vigente alla data in cui, inastratto, è insorto il diritto al subingresso azionato (tempus regit actum)ovvero la data del decesso (14.04.2014) della madre della [OSCURATO:PERSONA], DelCitto Elena, a sua volta subentrata, secondo la stessa prospettazione dellaMarinelli, al coniuge, padre dell’appellante e originario assegnatario”.La fattispecie rientra, come già ritenuto in sentenza, nella disciplina dellaL.R. Lazio n.12 del 1999, con le modifiche apportate nell’anno 2008 (che,comunque, non riguardano la disciplina della individuazione dei legittimatiall’ampliamento e al subingresso). In caso di decesso dell’assegnatariodell’alloggio popolare, subentrano nell’assegnazione i componenti delnucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato (art. 12, comma1) e nella fattispecie, all’assegnatario originario, è subentrata la moglie,mentre non risulta formalizzata alcuna richiesta di ampliamento per lapresenza stabile nell’immobile condotto dalla madre della odiernaricorrente.La corte d’appello ha ben evidenziato che per attribuire rilevanza ai datisostanziali dell’eventuale residenza di fatto della odierna ricorrente,l'ingresso e/o il rientro di un membro nel nucleo familiare dell'originarioassegnatario avrebbe dovuto essere comunicato con un'apposita istanza diNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026ampliamento, ed autorizzato da un formale provvedimento dell'entegestore.Il rispetto delle regole formali dettate dalla disciplina di settore (poste apresidio degli interessi pubblici tutelati) non consente in alcun modo diaccedere alla tesi della ricorrente secondo cui gli art.12 e l’art.11 comma 5,avrebbero dovuto essere interpretati tenendo conto che “la ratio el’interesse pubblico sotteso alla norma è quindi evidente e da individuarsinella voluntas del legislatore di garantire il subentro … ovvero a queifamiliari che … non sono mai fuoriusciti dal nucleo familiare e presentanoun legame sostanziale con l’immobile”.Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,laddove la Corte di appello, compiendo un errore percettivo nell’esame dellerisultanze istruttorie, avrebbe ritenuto non provata l’appartenenza dellaMarinelli al nucleo familiare del padre, originario assegnatario e, comunque,della madre subentrata a quest’ultimo nell’assegnazione medesima.La decisione avrebbe violato anche l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 nella parte in cui, compiendo un errorepercettivo nella valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte di appello diRoma ha ritenuto non provata l’appartenenza della ricorrente al nucleofamiliare dell’originario assegnatario ([OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, dellamadre subentrata a quest’ultimo nella relativa assegnazione.In sostanza, la Corte non si sarebbe avveduta che la [OSCURATO:PERSONA] non avevamai smesso e/o interrotto di abitare di fatto l’immobile di cui trattasi e,comunque, di non sarebbe mai fuoriuscita dal nucleo familiare facente capoal padre (originario assegnatario).Al contrario, avrebbe sempre fatto parte del nucleo familiare del primoassegnatario dell’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, eavrebbe, nel tempo, continuativamente convissuto nello stesso con i propriNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026genitori (dalla data di assegnazione alla data della di decesso della madree, poi, sino a tutt’oggi).Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione.La Corte ha ben inteso che la [OSCURATO:PERSONA] chiede di accertare il diritto alsubentro quale componente del nucleo familiare dell’originario assegnatarioe poi, del nucleo familiare della madre subentrante.La normativa di settore riserva il subingresso ai soli componenti originaridel nucleo familiare o a quelli derivanti dall’ampliamento (formale eprocedimentalizzato) ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12.Come rilevato con riferimento al precedente motivo, e come correttamenteaffermato dalla corte d’appello, la ricorrente non ha titolo a subentrarenell'assegnazione, in quanto non ha dato prova dell’appartenenza al nucleofamiliare dell’originario assegnatario e ciò sulla base dei documenti richiestidalla normativa regionale. Tale valutazione, per quanto si è detto, èragionevole e congrua ed esclude la rilevanza di ulteriori dati probatoridiversi da quelli richiesti dalla legge.Inoltre, anche con riferimento alla posizione della seconda assegnataria lapretesa è stata correttamente ritenuta infondata dalla Corte.Come si è detto, l’assegnataria dell’immobile, per voltura, è [OSCURATO:PERSONA] risulta accertato che la odierna ricorrente non era parte del nucleofamiliare dell’assegnataria al momento dell’assegnazione per voltura, comedichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] che, nella richiesta di voltura ha segnalatodi essere l’unica componente del nucleo familiare. La circostanza trovaconferma nelle risultanze anagrafiche in atti dalle quali emerge che la stessarisulta residente fino al “25.07.1985 in via Nautili, n. 102” e dal “04.04.1992emigrata a Fiumicino (RM)”.Per altro verso, come correttamente precisato dalla corte d’appello, non viè prova dell’avvenuta presentazione di una domanda della [OSCURATO:PERSONA] perl’ampiamento del proprio nucleo familiare, ripetesi, indicato dalla [OSCURATO:PERSONA],come composto dalla sula sola persona.Numero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026Pertanto, le modalità tassativamente indicate dalla disciplina di settore nonrisultano documentate e ciò esclude la rilevanza degli altri elementiprobatori allegati dalla ricorrente.Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 24, e 111 Cost. nonché in relazione agli artt. 115,116, 187, 188, 189 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. pernon aver la Corte di appello ammesso la prova per testi richiesta dallaricorrente.La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, errata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c, per violazione degli artt. 24, e 111 cost. nonché inrelazione agli artt. 115, 116, 187, 188, 189 e c.p.c. laddove, in relazione alcapo con cui è stato rigettato il terzo motivo di appello.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante, ai finidell’accertamento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] al subentro dell’immobile,l’effettivo rapporto intercorrente tra la stessa e l’immobile, riconoscendomaggiore rilievo al dato anagrafico.Da ciò discenderebbe l’ulteriore errore di non ammettere la prova oralerichiesta dalla [OSCURATO:PERSONA].Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma 3, n. 4 e 111 cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.: per motivazione meramente apparente nella parte in cui la Corte diappello non ha ritenuto ammissibile la prova per testi richiesta dallaricorrente.La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, errata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e111 Cost., laddove (sempre in relazione al capo con cui è stato rigettato ilterzo motivo di appello) è assistita, sotto il profilo dell’error in procedendo,da motivazione solo apparente e/o confusa in punto di rigetto delle provetestimoniali articolate dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/2026I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sonoinfondati per quanto si è già detto.La valutazione della corte d’appello è coerente con la correttainterpretazione delle norme di settore.Essa ha dato atto che, nella richiesta di voltura del contratto, non risultavala presenza di [OSCURATO:PERSONA], ed anzi emergevano elementi di sensocontrario.In primo luogo, ha ragionevolmente preso in esame l’avvenutapresentazione di una istanza di ospitalità temporanea, con cronologicosuccessivo alla data del decesso della [OSCURATO:PERSONA], “avvenuto, secondo lastessa prospettazione della parte appellante, in data 14.03.2014”.In secondo luogo, lo scritto ad apparente sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] reca in calce la data del 10.01.2014, protocollato solo in epocasuccessiva al decesso (10.11.2014) e privo di data certa, avrebbe adoggetto una richiesta di inserimento della [OSCURATO:PERSONA] nel nucleo familiare dellaDel Citto per necessità di assistenza e motivi di salute della [OSCURATO:PERSONA].La corte d’appello rileva che tale documento, per il suo tenore letterale,contrasta con la allegazione difensiva della [OSCURATO:PERSONA] che sostiene di nonaver mai cessato di vivere nell’alloggio.Sulla base di tale coerente ricostruzione ha ritenuto necessariamenteirrilevante la situazione di fatto che “la appellante intende far emergeredalla istruttoria e prevalere sulla richiamata disciplina, con conseguenteirrilevanza della prova documentale richiamata dall’appellante e dalla provaper testi articolata”.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggeNumero registro generale 25175/2024Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 24307/2026Data pubblicazione 31/07/202624 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore del controricorrente in € 3.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 giugno 2026.Il PresidenteLina Rubino