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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 40523/2021

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, Sez.

Riesame, il 06/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 maggio 2021, il Tribunale di Catania, Sezione riesame, ha confermato quella con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catania, il 12 aprile 2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti reati: - partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia (capo 1); - correlate cessioni di droga pluriaggravate in concorso (capo 2); - partecipazione ad un'associazione finalizzata alla perpetrazione di più reati di corruzione ed indebito procacciamento di apparecchi telefonici a detenuti (capo 3); - reati-fine di accesso indebito in concorso a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti (capo 4); - corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 5).

Alla luce di un ponderoso compendio indiziario, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni testimoniali, immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza, l'ordinanza genetica - con cui, attraverso puntuali richiami, quella impugnata si salda a formare un unitario corpo motivazionale - ha ricostruito analiticamente la fiorente attività di commercio di stupefacenti, nonché di apparecchi di telefonia mobile ed accessori, promossa e diretta dai detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno del carcere catanese, dal settembre 2020 al gennaio 2021, attività posta in essere avvalendosi sia della collaborazione di una rete di soggetti in stato di libertà, per lo più avvinti da vincoli familiari, che della decisiva intermediazione prestata dall'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale veicolava all'interno del carcere quanto oggetto dei traffici illeciti, dietro il pagamento di corrispettivi in danaro.

Nel contesto associativo [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA] nonché sorella di [OSCURATO:PERSONA], era essenzialmente dedita all'approvvigionamento del materiale di telefonia ed alla contabilità, posto che sulla carta [OSCURATO:PERSONA], a lei intestata e nella sua effettiva disponibilità, venivano accreditati i proventi illeciti da investire per finanziare gli acquisti dei telefoni e degli stupefacenti da introdurre in carcere attraverso l'intermediazione del predetto Pedone.

2. Avverso l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola i motivi di seguito riportati. 2.1 Con il primo, deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta delle misure enunciati dagli artt. 273 ss. cod. proc. pen.

Si assume che il pericolo di condotte reiterative non sia di tale intensità da giustificare la misura di massimo rigore, avendo la Buda dichiarato di avere messo a disposizione del cognato la propria carta [OSCURATO:PERSONA], senza conoscere l'utilizzo che costui ne avrebbe fatto (ferma restando la protesta di estraneità ai fatti, quanto agli addebiti in materia di stupefacenti ed alla corruzione).

In concreto, ella non avrebbe avuto consapevolezza che, in uno all'immissione in ambiente carcerario di dispositivi di comunicazione, realizzata anche con il suo contributo partecipativo, e attraverso i medesimi canali, venisse introdotta droga destinata ai detenuti.

Non risulterebbero intercettazioni telefoniche, né riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie rese dai testimoni che dimostrino che ella sapesse, in particolare, che il danaro movimentato attraverso la carta fosse sistematicamente investito nel pagamento di sostanza stupefacente.

Al contrario, è significativo che, nelle conversazioni con il cognato [OSCURATO:PERSONA], alle cui direttive operava, ella si limitasse ad informarlo dei movimenti economici in entrata, registrati mese per mese, relativi al commercio di telefoni, senza mai operare alcun riferimento alle parallele attività di commercio di stupefacenti.

Del resto, ella non provvedeva al confezionamento dei pacchi, bensì esclusivamente agli acquisti degli apparecchi di telefonia ed accessori, e neppure conosceva gli esponenti che recuperavano la provvista economica a tal fine necessaria o che si incaricavano di distribuire la droga.

Lo stesso Tribunale del Riesame ha dato atto della circostanza che, nelle conversazioni captate, la ricorrente ed il cognato non parlano mai esplicitamente di droga e non corrisponderebbe a verità quanto argomentato da quei Giudici, che si trattasse di una cautela tipica dei correi, disvelata dalle indagini, posto che Muntone ed i sodali ne discorrevano, invece, liberamente, senza preoccuparsi di adoperare espressioni allusive o criptiche.

Il Tribunale avrebbe inoltre equivocato il contenuto di alcuni colloqui (progressivi nn. 434 e 148), in cui il Muntone fornisce chiarimenti sulle operazioni di pagamento ed indica le cifre che dovranno essere detratte dal conteggio dei guadagni in quanto destinate alla copertura delle spese.

Si assume, in definitiva, che l'attività tecnica restituisca nitidamente il ruolo dell'indagata, che era quello di eseguire pedissequamente - e con i limiti cognitivi sopra precisati - le indicazioni operative impartite dal cognato, sempre rimanendo in posizione accessoria e subordinata; posizione che, anche in relazione allo stato di incensuratezza, mal si concilia con la spiccata professionalità delinquenziale che le viene attribuita e con il prefigurato, intenso, pericolo di condotte reiterative.

Infine, in punto di adeguatezza, non ricorrerebbero i presupposti fondativi del giudizio di totale inaffidabilità rispetto all'osservanza delle prescrizioni correlate all'applicazione di misure autocustodiali.2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità del tessuto motivazionale, per vizi risultanti dal testo del provvedimento, limitatamente alla gravità indiziaria dei reati per i quali non vi è stata ammissione di responsabilità.

Oltre a tutto quanto argomentato nel paragrafo che precede a proposito dei reati in materia di stupefacenti, si assume che il quadro cautelare non permette di attribuire alla ricorrente un ruolo attivo e consapevole del reale disvalore della condotta corruttiva di cui sarebbe stata partecipe, avendo ella agito senza alcuna autonomia di iniziativa quando il cognato le aveva chiesto di remunerare due persone ("quella che lavora dentro il carcere, che consegna dentro il carcere, e quella che porta il materiale in paese"), ma sempre senza esplicitarle le causali di tali pagamenti, né indicarle nominativamente i soggetti evocati, con i quali ella mai aveva intrattenuto rapporti diretti.

Al contrario di quanto si legge nell'ordinanza in scrutinio, [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva alcuna funzione connettiva tra i coindagati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono infondate, ai limiti della inammissibilità, le censure difensive in ordine alla gravità indiziaria dei reati in materia di stupefacenti e corruzione di cui al secondo motivo di ricorso (che richiama, in buona parte, le stesse deduzioni poste a base del primo motivo).

Si tratta, a ben vedere, di rilievi che ripropongono in larga parte quelli formulati in sede di riesame e, nel contestare le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto, mirano a sovrapporre una alternativa e non consentita lettura del compendio dimostrativo rispetto a quella pienamente condivisa dai giudici di merito.

Al riguardo va precisato, quanto alle deduzioni difensive in ordine alla non corretta ricostruzione di significato dei colloqui captati, dai quali l'ordinanza ha desunto i gravi indizi, che, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando esso sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nella medesima prospettiva, anche in successivi arresti, si è puntualizzato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

Al contrario, di incoerenze o illogicità, come del preteso travisamento nel senso anzidetto, non è traccia nel tessuto argomentativo della ordinanza impugnata.

Le valutazioni del Tribunale sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati oggetto delle provvisorie imputazioni fondano sui contenuti dei colloqui in cui ella relazionava puntualmente al cognato, con il quale intratteneva un intenso rapporto, anche molto confidenziale, sulla contabilità che gestiva per conto di lui, indicando gli importi di volta in volta accreditati sulla carta [OSCURATO:PERSONA] e a quali operazioni dovessero imputarsi; di qui il convincimento che, quale tenutaria esclusiva dei conti - ed interagente con la sorella ed il padre, entrambi coindagati - ella partecipasse con piena consapevolezza anche ai traffici di droga, di volta in volta assicurando la disponibilità della provvista finanziaria costituita dai corrispettivi di pregresse transazioni, che venivano reinvestite in ulteriori acquisti di sostanze, in un circuito sempre attivo ed efficiente.

Ne danno conto i riferimenti di cui alle conversazioni n. 434 del 13 settembre 2020, n. 148 del 20 settembre 2020, n. 606 del 14 settembre 2020, n. 87 del 29 settembre 2020, n. 1174 del 9 ottobre 2020, riprodotte per sintesi ed a titolo meramente esemplificativo nella ordinanza impugnata, nelle quali, diversamente dalle conversazioni in cui si parla - in termini espliciti - di telefoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] utilizzano un linguaggio criptico ed allusivo per designare consegne (da parte del "cugino", identificato in [OSCURATO:PERSONA], fornitore di droga) e pagamenti - che, solo per gli stupefacenti, venivano regolati sempre ex post - e Muntone evidenzia la necessità di disfarsi delle schede e dei telefoni utilizzati per i loro colloqui.

Un linguaggio che, significativamente, non crea nella interlocutrice Buda alcuna problematica di comprensione, né genera richieste di chiarimento.

In punto di gravità indiziaria del reato di corruzione, a proposito del quale parimenti si pone in discussione l'integrazione dell'elemento psicologico, l'ordinanza impugnata richiama i progressivi 434 del 13 settembre 2020, 1036 del 7 ottobre 2020, 1823 e 2735 del 17 ottobre 2020, colloqui nei quali Muntone spiega che deve remunerare il soggetto che lavora in carcere, che egli paga così come paga quello che porta il materiale in paese, indicando le quote per ciascuno di essi.

Il primo viene definito "sbirro" - altrove "guardia" -, dunque un appartenente alle forze dell'ordine operante presso quell'istituto penitenziario il quale, ad un certo momento, era stato anche indagato (ciò che permette la sicura identificazione in Pedone, effettivamente divenuto destinatario di investigazioni nel periodo in cui hanno luogo le conversazioni).Sulla base di questi elementi, l'ordinanza argomenta che [OSCURATO:PERSONA], benché non abbia avuto contatti diretti con Pedone, abbia comunque saputo della finalizzazione dei pagamenti, regolati attraverso la [OSCURATO:PERSONA], anche a comprare i servigi del pubblico agente deviato.

Con questo consistente apparato argomentativo, esente da incoerenze e da fratture logiche, la difesa non si confronta realmente in termini critici, limitandosi a reiterare le stesse ragioni di dissenso già articolate in sede di riesame.

Ciò rende le censure inammissibili per genericità.

2. Il primo motivo è, invece, fondato nei limiti di seguito precisati.

In termini di ricorrenza delle esigenze cautelari la ordinanza motiva coerentemente in relazione al profilo marcatamente trasgressivo della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che era la contabile del duplice sodalizio criminale gestito dal cognato detenuto, ideatore ed artefice del complesso meccanismo di traffici che l'indagine ha portato alla luce, evidenziando come a nulla rilevi, a sminuire il ruolo di lei, che operasse in posizione gregaria, posto che ella svolgeva attività collaterali sì, ma indispensabili per il funzionamento del doppio canale di traffici.

La convinta adesione alle dinamiche criminali del gruppo, che ha visto la partecipazione attiva e sinergica di suoi stretti congiunti, e la facilità della interazione con Muntone, benché in vinculis, tale da avere consentito la prosecuzione delle attività del sodalizio per un lasso di tempo non trascurabile e fino ad epoca recentissima, fonderebbero, poi, la espressa valutazione di esclusiva adeguatezza della misura più severa.

Ritiene il Collegio che se, per un verso, l'impianto motivazionale dell'ordinanza sul punto sia congruo per confermare il giudizio di sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, quello che, per altro verso, non trova coerente supporto giustificativo è la affermata totale inaffidabilità della ricorrente quanto all'osservanza delle prescrizioni inerenti ad una misura autocustodiale, e la inadeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari a scongiurare condotte reiterative, pur se "rinforzata" da mezzi tecnici di controllo a distanza.

Secondo le coordinate ermeneutiche tracciate da questa Corta a Sezioni Unite, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico" (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651).

Al contrario, l'ordinanza impugnata utilizza gli elementi sopra evidenziati, enfatizzati quali sintomatici di una spiccata attitudine criminale, per inferirne la impossibilità di garantire le esigenze correlate al pericolo di recidiva con misura gradata, senza dare adeguatamente conto, al di là dell'impiego di formule di stile, della inidoneità degli arresti, potenziati dal dispositivo, fortemente limitante, del cd. braccialetto elettronico, a cautelare le esigenze preventive che in concreto si pongono.

Limitatamente a tale profilo, si impone pertanto l'annullamento con rinvio al giudice del riesame, per nuova valutazione e per l'adozione delle conseguenti determinazioni. 3.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Riesame, il 06/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 maggio 2021, il Tribunale di Catania, Sezione riesame, ha confermato quella con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catania, il 12 aprile 2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti reati: - partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia (capo 1); - correlate cessioni di droga pluriaggravate in concorso (capo 2); - partecipazione ad un'associazione finalizzata alla perpetrazione di più reati di corruzione ed indebito procacciamento di apparecchi telefonici a detenuti (capo 3); - reati-fine di accesso indebito in concorso a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti (capo 4); - corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo 5). Alla luce di un ponderoso compendio indiziario, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni testimoniali, immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza, l'ordinanza genetica - con cui, attraverso puntuali richiami, quella impugnata si salda a formare un unitario corpo motivazionale - ha ricostruito analiticamente la fiorente attività di commercio di stupefacenti, nonché di apparecchi di telefonia mobile ed accessori, promossa e diretta dai detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno del carcere catanese, dal settembre 2020 al gennaio 2021, attività posta in essere avvalendosi sia della collaborazione di una rete di soggetti in stato di libertà, per lo più avvinti da vincoli familiari, che della decisiva intermediazione prestata dall'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale veicolava all'interno del carcere quanto oggetto dei traffici illeciti, dietro il pagamento di corrispettivi in danaro. Nel contesto associativo [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA] nonché sorella di [OSCURATO:PERSONA], era essenzialmente dedita all'approvvigionamento del materiale di telefonia ed alla contabilità, posto che sulla carta [OSCURATO:PERSONA], a lei intestata e nella sua effettiva disponibilità, venivano accreditati i proventi illeciti da investire per finanziare gli acquisti dei telefoni e degli stupefacenti da introdurre in carcere attraverso l'intermediazione del predetto Pedone. 2. Avverso l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola i motivi di seguito riportati. 2.1 Con il primo, deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta delle misure enunciati dagli artt. 273 ss. cod. proc. pen. Si assume che il pericolo di condotte reiterative non sia di tale intensità da giustificare la misura di massimo rigore, avendo la Buda dichiarato di avere messo a disposizione del cognato la propria carta [OSCURATO:PERSONA], senza conoscere l'utilizzo che costui ne avrebbe fatto (ferma restando la protesta di estraneità ai fatti, quanto agli addebiti in materia di stupefacenti ed alla corruzione). In concreto, ella non avrebbe avuto consapevolezza che, in uno all'immissione in ambiente carcerario di dispositivi di comunicazione, realizzata anche con il suo contributo partecipativo, e attraverso i medesimi canali, venisse introdotta droga destinata ai detenuti. Non risulterebbero intercettazioni telefoniche, né riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie rese dai testimoni che dimostrino che ella sapesse, in particolare, che il danaro movimentato attraverso la carta fosse sistematicamente investito nel pagamento di sostanza stupefacente. Al contrario, è significativo che, nelle conversazioni con il cognato [OSCURATO:PERSONA], alle cui direttive operava, ella si limitasse ad informarlo dei movimenti economici in entrata, registrati mese per mese, relativi al commercio di telefoni, senza mai operare alcun riferimento alle parallele attività di commercio di stupefacenti. Del resto, ella non provvedeva al confezionamento dei pacchi, bensì esclusivamente agli acquisti degli apparecchi di telefonia ed accessori, e neppure conosceva gli esponenti che recuperavano la provvista economica a tal fine necessaria o che si incaricavano di distribuire la droga. Lo stesso Tribunale del Riesame ha dato atto della circostanza che, nelle conversazioni captate, la ricorrente ed il cognato non parlano mai esplicitamente di droga e non corrisponderebbe a verità quanto argomentato da quei Giudici, che si trattasse di una cautela tipica dei correi, disvelata dalle indagini, posto che Muntone ed i sodali ne discorrevano, invece, liberamente, senza preoccuparsi di adoperare espressioni allusive o criptiche. Il Tribunale avrebbe inoltre equivocato il contenuto di alcuni colloqui (progressivi nn. 434 e 148), in cui il Muntone fornisce chiarimenti sulle operazioni di pagamento ed indica le cifre che dovranno essere detratte dal conteggio dei guadagni in quanto destinate alla copertura delle spese. Si assume, in definitiva, che l'attività tecnica restituisca nitidamente il ruolo dell'indagata, che era quello di eseguire pedissequamente - e con i limiti cognitivi sopra precisati - le indicazioni operative impartite dal cognato, sempre rimanendo in posizione accessoria e subordinata; posizione che, anche in relazione allo stato di incensuratezza, mal si concilia con la spiccata professionalità delinquenziale che le viene attribuita e con il prefigurato, intenso, pericolo di condotte reiterative. Infine, in punto di adeguatezza, non ricorrerebbero i presupposti fondativi del giudizio di totale inaffidabilità rispetto all'osservanza delle prescrizioni correlate all'applicazione di misure autocustodiali.2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità del tessuto motivazionale, per vizi risultanti dal testo del provvedimento, limitatamente alla gravità indiziaria dei reati per i quali non vi è stata ammissione di responsabilità. Oltre a tutto quanto argomentato nel paragrafo che precede a proposito dei reati in materia di stupefacenti, si assume che il quadro cautelare non permette di attribuire alla ricorrente un ruolo attivo e consapevole del reale disvalore della condotta corruttiva di cui sarebbe stata partecipe, avendo ella agito senza alcuna autonomia di iniziativa quando il cognato le aveva chiesto di remunerare due persone ("quella che lavora dentro il carcere, che consegna dentro il carcere, e quella che porta il materiale in paese"), ma sempre senza esplicitarle le causali di tali pagamenti, né indicarle nominativamente i soggetti evocati, con i quali ella mai aveva intrattenuto rapporti diretti. Al contrario di quanto si legge nell'ordinanza in scrutinio, [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva alcuna funzione connettiva tra i coindagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondate, ai limiti della inammissibilità, le censure difensive in ordine alla gravità indiziaria dei reati in materia di stupefacenti e corruzione di cui al secondo motivo di ricorso (che richiama, in buona parte, le stesse deduzioni poste a base del primo motivo). Si tratta, a ben vedere, di rilievi che ripropongono in larga parte quelli formulati in sede di riesame e, nel contestare le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto, mirano a sovrapporre una alternativa e non consentita lettura del compendio dimostrativo rispetto a quella pienamente condivisa dai giudici di merito. Al riguardo va precisato, quanto alle deduzioni difensive in ordine alla non corretta ricostruzione di significato dei colloqui captati, dai quali l'ordinanza ha desunto i gravi indizi, che, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando esso sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nella medesima prospettiva, anche in successivi arresti, si è puntualizzato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Al contrario, di incoerenze o illogicità, come del preteso travisamento nel senso anzidetto, non è traccia nel tessuto argomentativo della ordinanza impugnata. Le valutazioni del Tribunale sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati oggetto delle provvisorie imputazioni fondano sui contenuti dei colloqui in cui ella relazionava puntualmente al cognato, con il quale intratteneva un intenso rapporto, anche molto confidenziale, sulla contabilità che gestiva per conto di lui, indicando gli importi di volta in volta accreditati sulla carta [OSCURATO:PERSONA] e a quali operazioni dovessero imputarsi; di qui il convincimento che, quale tenutaria esclusiva dei conti - ed interagente con la sorella ed il padre, entrambi coindagati - ella partecipasse con piena consapevolezza anche ai traffici di droga, di volta in volta assicurando la disponibilità della provvista finanziaria costituita dai corrispettivi di pregresse transazioni, che venivano reinvestite in ulteriori acquisti di sostanze, in un circuito sempre attivo ed efficiente. Ne danno conto i riferimenti di cui alle conversazioni n. 434 del 13 settembre 2020, n. 148 del 20 settembre 2020, n. 606 del 14 settembre 2020, n. 87 del 29 settembre 2020, n. 1174 del 9 ottobre 2020, riprodotte per sintesi ed a titolo meramente esemplificativo nella ordinanza impugnata, nelle quali, diversamente dalle conversazioni in cui si parla - in termini espliciti - di telefoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] utilizzano un linguaggio criptico ed allusivo per designare consegne (da parte del "cugino", identificato in [OSCURATO:PERSONA], fornitore di droga) e pagamenti - che, solo per gli stupefacenti, venivano regolati sempre ex post - e Muntone evidenzia la necessità di disfarsi delle schede e dei telefoni utilizzati per i loro colloqui. Un linguaggio che, significativamente, non crea nella interlocutrice Buda alcuna problematica di comprensione, né genera richieste di chiarimento. In punto di gravità indiziaria del reato di corruzione, a proposito del quale parimenti si pone in discussione l'integrazione dell'elemento psicologico, l'ordinanza impugnata richiama i progressivi 434 del 13 settembre 2020, 1036 del 7 ottobre 2020, 1823 e 2735 del 17 ottobre 2020, colloqui nei quali Muntone spiega che deve remunerare il soggetto che lavora in carcere, che egli paga così come paga quello che porta il materiale in paese, indicando le quote per ciascuno di essi. Il primo viene definito "sbirro" - altrove "guardia" -, dunque un appartenente alle forze dell'ordine operante presso quell'istituto penitenziario il quale, ad un certo momento, era stato anche indagato (ciò che permette la sicura identificazione in Pedone, effettivamente divenuto destinatario di investigazioni nel periodo in cui hanno luogo le conversazioni).Sulla base di questi elementi, l'ordinanza argomenta che [OSCURATO:PERSONA], benché non abbia avuto contatti diretti con Pedone, abbia comunque saputo della finalizzazione dei pagamenti, regolati attraverso la [OSCURATO:PERSONA], anche a comprare i servigi del pubblico agente deviato. Con questo consistente apparato argomentativo, esente da incoerenze e da fratture logiche, la difesa non si confronta realmente in termini critici, limitandosi a reiterare le stesse ragioni di dissenso già articolate in sede di riesame. Ciò rende le censure inammissibili per genericità. 2. Il primo motivo è, invece, fondato nei limiti di seguito precisati. In termini di ricorrenza delle esigenze cautelari la ordinanza motiva coerentemente in relazione al profilo marcatamente trasgressivo della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che era la contabile del duplice sodalizio criminale gestito dal cognato detenuto, ideatore ed artefice del complesso meccanismo di traffici che l'indagine ha portato alla luce, evidenziando come a nulla rilevi, a sminuire il ruolo di lei, che operasse in posizione gregaria, posto che ella svolgeva attività collaterali sì, ma indispensabili per il funzionamento del doppio canale di traffici. La convinta adesione alle dinamiche criminali del gruppo, che ha visto la partecipazione attiva e sinergica di suoi stretti congiunti, e la facilità della interazione con Muntone, benché in vinculis, tale da avere consentito la prosecuzione delle attività del sodalizio per un lasso di tempo non trascurabile e fino ad epoca recentissima, fonderebbero, poi, la espressa valutazione di esclusiva adeguatezza della misura più severa. Ritiene il Collegio che se, per un verso, l'impianto motivazionale dell'ordinanza sul punto sia congruo per confermare il giudizio di sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, quello che, per altro verso, non trova coerente supporto giustificativo è la affermata totale inaffidabilità della ricorrente quanto all'osservanza delle prescrizioni inerenti ad una misura autocustodiale, e la inadeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari a scongiurare condotte reiterative, pur se "rinforzata" da mezzi tecnici di controllo a distanza. Secondo le coordinate ermeneutiche tracciate da questa Corta a Sezioni Unite, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico" (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). Al contrario, l'ordinanza impugnata utilizza gli elementi sopra evidenziati, enfatizzati quali sintomatici di una spiccata attitudine criminale, per inferirne la impossibilità di garantire le esigenze correlate al pericolo di recidiva con misura gradata, senza dare adeguatamente conto, al di là dell'impiego di formule di stile, della inidoneità degli arresti, potenziati dal dispositivo, fortemente limitante, del cd. braccialetto elettronico, a cautelare le esigenze preventive che in concreto si pongono. Limitatamente a tale profilo, si impone pertanto l'annullamento con rinvio al giudice del riesame, per nuova valutazione e per l'adozione delle conseguenti determinazioni. 3.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adem
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