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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 26049/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 09/03/2021 dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2021, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dei tre imputati sopra indicati per vari reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, e li aveva condannati, ciascuno, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa.

La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché presentata fuori termine, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta inammissibilità per tardività dell'appello.

Si deduce che la celebrazione del processo di primo grado in presenza all'udienza del 20 aprile 2020 non è conseguita alla preventiva richiesta degli imputati, bensì alla presentazione degli stessi in udienza, la quale era stata determinata dall'omessa comunicazione del rinvio d'ufficio, previsto in generale per tutte le udienze dalla disciplina emergenziale, e dal connesso rischio di subire un processo in assenza.

Si osserva, poi, che la deroga al regime emergenziale riguardava la celebrazione delle udienze con imputati detenuti e non la sospensione dei termini processuali, sicché questi, sia con riferimento al deposito della sentenza, sia con riferimento alla presentazione dell'impugnazione, dovevano ritenersi procrastinati fino al giorno 11 maggio 2020.

Si precisa che una diversa interpretazione, che ritiene la deroga riferibile anche ai termini successivi allo svolgimento dell'udienza, avrebbe implicato oneri irragionevoli a carico degli imputati, per le evidenti difficoltà di ottenere persino la copia della sentenza da impugnare.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Preliminarmente, è utile precisare che l'udienza al cui esito è stata pronunciata la sentenza impugnata è stata celebrata perché gli imputati, odierni ricorrenti, ed il loro difensore, hanno presentato richiesta di trattazione del processo, con esclusione della sospensione dei termini, ed hanno assistito alla stessa da remoto.

In ogni caso, la giurisprudenza ha anche chiarito che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la richiesta "espressa" di trattazione da r7) parte del detenuto ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non richiede l'impiego di formule sacramentali, e che, quindi, la dichiarazione del detenuto di / /1_ / ' voler presenziare all'udienza in collegamento da remoto è direttamente espressiva della volontà di trattazione del procedimento (Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino, Rv. 282150-01).

Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza ha già puntualizzato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di primo grado formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), di. 17 marzo 2020, n. 18, dall'imputato detenuto, comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la sentenza (così Sez. 2, n. 8642 del 28/01/2021, Bonaccorso, Rv. 280763-01, la quale ha ritenuto corretta la decisione del giudice distrettuale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; cfr. anche Sez. 6, n. 27213 del 17/092020, Roci, Rv. 279662-01, per identiche conclusioni con riguardo al procedimento di riesame).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 09/03/2021 dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2021, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dei tre imputati sopra indicati per vari reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, e li aveva condannati, ciascuno, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa. La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché presentata fuori termine, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta inammissibilità per tardività dell'appello. Si deduce che la celebrazione del processo di primo grado in presenza all'udienza del 20 aprile 2020 non è conseguita alla preventiva richiesta degli imputati, bensì alla presentazione degli stessi in udienza, la quale era stata determinata dall'omessa comunicazione del rinvio d'ufficio, previsto in generale per tutte le udienze dalla disciplina emergenziale, e dal connesso rischio di subire un processo in assenza. Si osserva, poi, che la deroga al regime emergenziale riguardava la celebrazione delle udienze con imputati detenuti e non la sospensione dei termini processuali, sicché questi, sia con riferimento al deposito della sentenza, sia con riferimento alla presentazione dell'impugnazione, dovevano ritenersi procrastinati fino al giorno 11 maggio 2020. Si precisa che una diversa interpretazione, che ritiene la deroga riferibile anche ai termini successivi allo svolgimento dell'udienza, avrebbe implicato oneri irragionevoli a carico degli imputati, per le evidenti difficoltà di ottenere persino la copia della sentenza da impugnare. 3. I ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente, è utile precisare che l'udienza al cui esito è stata pronunciata la sentenza impugnata è stata celebrata perché gli imputati, odierni ricorrenti, ed il loro difensore, hanno presentato richiesta di trattazione del processo, con esclusione della sospensione dei termini, ed hanno assistito alla stessa da remoto. In ogni caso, la giurisprudenza ha anche chiarito che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la richiesta "espressa" di trattazione da r7) parte del detenuto ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non richiede l'impiego di formule sacramentali, e che, quindi, la dichiarazione del detenuto di / /1_ / ' voler presenziare all'udienza in collegamento da remoto è direttamente espressiva della volontà di trattazione del procedimento (Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino, Rv. 282150-01). Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza ha già puntualizzato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di primo grado formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), di. 17 marzo 2020, n. 18, dall'imputato detenuto, comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la sentenza (così Sez. 2, n. 8642 del 28/01/2021, Bonaccorso, Rv. 280763-01, la quale ha ritenuto corretta la decisione del giudice distrettuale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; cfr. anche Sez. 6, n. 27213 del 17/092020, Roci, Rv. 279662-01, per identiche conclusioni con riguardo al procedimento di riesame). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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