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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09588/2026

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l;-intimato-nonchéSpenga Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Atti;-resistente-Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/2026avverso l’ordinanza n. 28786/2024 della Corte suprema di CassazioneData pubblicazione 15/04/2026pubblicata l’8 novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] eD’[OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diLecce, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1707/2015, con il qualeera stato loro ingiunto il pagamento, in favore dell’opposto, della somma di €16.000, a fronte dell’inadempimento degli opponenti alle obbligazioni da loroassunte con il contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscrittotra le parti in data 30.7.2014.Gli opponenti hanno dedotto, in particolare, che il detto preliminare si erarisolto per scadenza del termine essenziale per la stipula del definitivo iviprevisto e comunque a fronte del legittimo recesso esercitato dallo stesso daimenzionati opponenti, promittenti venditori.

Inoltre, gli opponenti hanno estesoil contraddittorio nei confronti del mediatore, [OSCURATO:PERSONA], allegando che costuiera consapevole che essi non avrebbero avuto interesse ad alienare il cespitedopo lo spirare del termine essenziale del 31.8.2014, pattuito nel preliminare dicui è causa, ed invocandone la condanna a tenerli indenne da tutto quantoeventualmente essi fossero stati chiamati a versare al promissario acquirente.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda ed insistendo nellapretesa di cui al decreto opposto, avendo egli versato, alla firma del preliminare,la somma di € 8.000, della quale ha chiesto la restituzione, ed invocando lacondanna degli opponenti al pagamento della penale convenzionalmente pattuitaper la risoluzione del contratto preliminare, pari ad ulteriori € 8.000.Con sentenza n. 852/2020 il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendolegittimo il diritto di recesso esercitato dal promissario acquirente, e hacondannato i promittenti venditori al pagamento, in favore del primo, dellasomma di € 16.000, di cui € 8.000 per restituzione dell’acconto percepito allafirma del preliminare ed € 8.000 a titolo di danni.

Ha condannato, inoltre, loSpenga al pagamento della stessa somma in favore dei promittenti venditori.Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ha interposto appello avverso detta decisione lo Spenga e hanno spiegatoappello incidentale gli originari opponenti.Con la sentenza n. 2883/2023, la Corte di Appello di Lecce ha accolto ilgravame principale, rigettando la domanda spiegata dalla Parente e dal D’Andreanei confronti dello Spenga e l’impugnazione incidentale spiegata dai predetti,confermando, nell’ambito del rapporto tra di essi e [OSCURATO:PERSONA], la decisione diprime cure.Hanno proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia Parente FilogranaCarmela e D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dopo avere ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi diquanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., le parti ricorrenti hanno chiesto ladecisione con istanza in data 29.12.2023, cui era allegata nuova procura specialecome previsto dalla norma suindicata, depositata in uno all’istanza, ancorchérecante la data, anteriore, del 29.11.2023.La Corte di cassazione, Sez.

II, con ordinanza n. 28786/2024, ha dichiaratoimprocedibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perrevocazione.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di costituzione.Il secondo intimato non ha svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente si evidenzia l’inammissibilità della memoria dicostituzione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto depositata, tardivamente, il 16 febbraio2026, ossia il giorno precedente l’adunanza camerale.Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/20262) Con un unico motivo i ricorrenti denunciano un errore di fatto risultanteData pubblicazione 15/04/2026dagli atti e documenti della causa in quanto, a loro avviso, l’ordinanza contestatasi fonderebbe sull’affermazione che, per considerare soddisfatto l’onere impostodall’art. 369 c.p.c., non sarebbe sufficiente il deposito della sentenza impugnatae della sua relata di notifica.Il ricorso è inammissibile.I ricorrenti, nella sostanza, contestano l’interpretazione dell’art. 369 c.p.c.compiuta dal Collegio che ha pronunciato l’ordinanza contestata, in quantosostengono che sarebbe stata sufficiente la produzione della sentenza impugnatae della connessa relata di notifica; al contrario, la Suprema Corte ha, nellaspecie, ritenuto necessaria, altresì, la produzione della ricevuta di accettazionee consegna.Si evidenzia, al riguardo, che ad essere criticato non è un errore di fatto, ma,eventualmente, una valutazione in diritto e che, comunque, si tratta di un profiloche è stato specificamente preso in considerazione dal Collegio e dal medesimovalutato.Ne consegue che difettano i presupposti di ammissibilità di un ricorso perrevocazione in cassazione, atteso che, in tema di revocazione delle pronuncedella Corte di cassazione (Cass., SU, n. 20013 del 19 luglio 2024), l’errorerilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.:a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fattooggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delleparti);b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell’immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti dicausa;d) deve essere essenziale e decisivo;e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte.Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/2026Data pubblicazione 15/04/2026Nella specie, mancano, come minimo, i requisiti sub a) e sub b).3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, attesa lacondotta difensiva degli intimati.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l;-intimato-nonchéSpenga Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Atti;-resistente-Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/2026avverso l’ordinanza n. 28786/2024 della Corte suprema di CassazioneData pubblicazione 15/04/2026pubblicata l’8 novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] eD’[OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diLecce, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1707/2015, con il qualeera stato loro ingiunto il pagamento, in favore dell’opposto, della somma di €16.000, a fronte dell’inadempimento degli opponenti alle obbligazioni da loroassunte con il contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscrittotra le parti in data 30.7.2014.Gli opponenti hanno dedotto, in particolare, che il detto preliminare si erarisolto per scadenza del termine essenziale per la stipula del definitivo iviprevisto e comunque a fronte del legittimo recesso esercitato dallo stesso daimenzionati opponenti, promittenti venditori. Inoltre, gli opponenti hanno estesoil contraddittorio nei confronti del mediatore, [OSCURATO:PERSONA], allegando che costuiera consapevole che essi non avrebbero avuto interesse ad alienare il cespitedopo lo spirare del termine essenziale del 31.8.2014, pattuito nel preliminare dicui è causa, ed invocandone la condanna a tenerli indenne da tutto quantoeventualmente essi fossero stati chiamati a versare al promissario acquirente.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda ed insistendo nellapretesa di cui al decreto opposto, avendo egli versato, alla firma del preliminare,la somma di € 8.000, della quale ha chiesto la restituzione, ed invocando lacondanna degli opponenti al pagamento della penale convenzionalmente pattuitaper la risoluzione del contratto preliminare, pari ad ulteriori € 8.000.Con sentenza n. 852/2020 il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendolegittimo il diritto di recesso esercitato dal promissario acquirente, e hacondannato i promittenti venditori al pagamento, in favore del primo, dellasomma di € 16.000, di cui € 8.000 per restituzione dell’acconto percepito allafirma del preliminare ed € 8.000 a titolo di danni. Ha condannato, inoltre, loSpenga al pagamento della stessa somma in favore dei promittenti venditori.Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/2026Data pubblicazione 15/04/2026Ha interposto appello avverso detta decisione lo Spenga e hanno spiegatoappello incidentale gli originari opponenti.Con la sentenza n. 2883/2023, la Corte di Appello di Lecce ha accolto ilgravame principale, rigettando la domanda spiegata dalla Parente e dal D’Andreanei confronti dello Spenga e l’impugnazione incidentale spiegata dai predetti,confermando, nell’ambito del rapporto tra di essi e [OSCURATO:PERSONA], la decisione diprime cure.Hanno proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia Parente FilogranaCarmela e D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dopo avere ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi diquanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., le parti ricorrenti hanno chiesto ladecisione con istanza in data 29.12.2023, cui era allegata nuova procura specialecome previsto dalla norma suindicata, depositata in uno all’istanza, ancorchérecante la data, anteriore, del 29.11.2023.La Corte di cassazione, Sez. II, con ordinanza n. 28786/2024, ha dichiaratoimprocedibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perrevocazione.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di costituzione.Il secondo intimato non ha svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente si evidenzia l’inammissibilità della memoria dicostituzione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto depositata, tardivamente, il 16 febbraio2026, ossia il giorno precedente l’adunanza camerale.Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/20262) Con un unico motivo i ricorrenti denunciano un errore di fatto risultanteData pubblicazione 15/04/2026dagli atti e documenti della causa in quanto, a loro avviso, l’ordinanza contestatasi fonderebbe sull’affermazione che, per considerare soddisfatto l’onere impostodall’art. 369 c.p.c., non sarebbe sufficiente il deposito della sentenza impugnatae della sua relata di notifica.Il ricorso è inammissibile.I ricorrenti, nella sostanza, contestano l’interpretazione dell’art. 369 c.p.c.compiuta dal Collegio che ha pronunciato l’ordinanza contestata, in quantosostengono che sarebbe stata sufficiente la produzione della sentenza impugnatae della connessa relata di notifica; al contrario, la Suprema Corte ha, nellaspecie, ritenuto necessaria, altresì, la produzione della ricevuta di accettazionee consegna.Si evidenzia, al riguardo, che ad essere criticato non è un errore di fatto, ma,eventualmente, una valutazione in diritto e che, comunque, si tratta di un profiloche è stato specificamente preso in considerazione dal Collegio e dal medesimovalutato.Ne consegue che difettano i presupposti di ammissibilità di un ricorso perrevocazione in cassazione, atteso che, in tema di revocazione delle pronuncedella Corte di cassazione (Cass., SU, n. 20013 del 19 luglio 2024), l’errorerilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.:a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fattooggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delleparti);b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell’immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti dicausa;d) deve essere essenziale e decisivo;e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte.Numero registro generale 10612/2025Numero sezionale 384/2026Numero di raccolta generale 9588/2026Data pubblicazione 15/04/2026Nella specie, mancano, come minimo, i requisiti sub a) e sub b).3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, attesa lacondotta difensiva degli intimati.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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