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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36856/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della condotta e caratteri del danneggiamento e del dolo, con particolare alla capacità di intendere e di volere del ricorrente a fronte di allegazioni della difesa del tutto generiche già in sede di appello) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 639 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del minimo edittale della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché, nella motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si dispone il diniego delle attenuanti, stante la mancanza di elementi positivamente valutabili dal giudice e la sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della condotta e caratteri del danneggiamento e del dolo, con particolare alla capacità di intendere e di volere del ricorrente a fronte di allegazioni della difesa del tutto generiche già in sede di appello) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 639 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del minimo edittale della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché, nella motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si dispone il diniego delle attenuanti, stante la mancanza di elementi positivamente valutabili dal giudice e la sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ott
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