Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:424
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0001_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 26 giugno 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(Causa T‑1/14) (
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)
«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime tributario applicabile a taluni accordi di locazione-finanziamento per l’acquisto di navi (regime di leasing fiscale spagnolo) – Decisione che dichiara l’aiuto parzialmente incompatibile con il mercato interno e ne dispone il parziale recupero – Parziale estinzione dell’oggetto della causa – Parziale non luogo a statuire – Aiuto nuovo – Recupero – Clausole contrattuali che proteggono i beneficiari dal recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso diretto all’annullamento di parti della decisione impugnata annullate – Ricorso divenuto in parte privo di oggetto – Non luogo a statuire
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 25-39)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso diretto all’annullamento delle parti non annullate della decisione impugnata – Persistenza dell’interesse ad agire
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 47-58)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Regime fiscale composto di diverse misure collegate tra loro di fatto o di diritto – Valutazione separata di dette misure – Inammissibilità
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 62-69)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Portata – Clausole contrattuali che prevedono il trasferimento dell’onere di recupero di un aiuto illegale dai beneficiari di tale aiuto ad altre persone – Commissione che ha vietato tale trasferimento dell’onere di recupero e che ordina il recupero dell’aiuto illegale presso i beneficiari – Violazione della ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri – Violazione della libertà d’impresa – Insussistenza
(Artt. 107 e 108 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 16)
(v. punti 79-115)
5.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione di ingiunzione di sospensione del versamento di un presunto aiuto – Obbligo per la Commissione di adottare una siffatta decisione – Insussistenza
(Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 11, § 1)
(v. punti 128-130)
6.
Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Audizione di testimoni – Potere discrezionale del giudice dell’Unione
(v. punti 133-139)
Dispositivo
1)
Non occorre più statuire sul ricorso, nella misura in cui è diretto contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione: Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, anche denominato «regime di leasing fiscale spagnolo», in quanto individua i gruppi di interesse economico e i loro investitori come gli unici beneficiari dell’aiuto considerato da tale decisione, e contro l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione suddetta, in quanto ingiunge al Regno di Spagna di recuperare integralmente l’importo dell’aiuto considerato da tale decisione presso gli investitori dei gruppi di interesse economico che ne hanno beneficiato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ognuna delle parti si farà carico delle proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.
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GU C 52 del 22.2.2014
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