CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. CESARANO Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la r/zr quale la Corte di Appello di Rim i ha rideterminato la pena, a seguito di concor- dato in appello sui motivi di impugnazione, in mesi sei di reclusione ed euro 300 in relazione a ipotesi di tentato furto pluriaggravato all'interno di autoveicolo espo- sto alla pubblica fede. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconosci- mento della sospensione condizionale della pena. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha de- terminano la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413). Neppure poteva essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale in quanto non richiesto e comunque precluso dai precedenti penali indicati nel certificato del casellario giudiziario in atti. 4. Ai sensi dell'art.610 co.5 bis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto di- sposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della per- sona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estenso