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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2020

Cassazione n. 46868/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Vittoria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] n. a Drapia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente rideterminazione della pena della multa nella misura di euro 3.200,00 e per l'inammissibilità dei restanti ricorsi;uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Agostino per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente la decisione del Gip del locale Tribunale che,in data 14/1/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica (con la sola eccezione degli addebiti di cui ai capi L ed M), condannando -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3600,00 di multa in relazione ai delitti di cui ai capi X,A,Q,S,T,U,V,W,ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al delitto associativo sub A; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 6.400,00 di multa, previa applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., con riguardo ai delitti di cui ai capi X,Q,S,T,U,V,W, A; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 1800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i fatti sub A e D ascrittigli nel presente procedimento e quelli irrevocabilmente giudicati dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione della pena in data 11/4/2019; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione ai delitti di cui ai capi F,B,C,D,E,G,H,A,M, applicata la recidiva qualificata; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque,mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 8.600,00 di multa, ritenuta ed applicata la recidiva qualificata contestatagli.

La Corte territoriale, esclusa la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la sola recidiva infraquinquennale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre,nnesi otto di reclusione ed euro 5.266 di multa, e in anni due,mesi otto di reclusione ed euro 3.333 di multa nei confronti del Caschetto, previo riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione degli artt. 133 cod.pen. e 597 cod.proc.pen in punto di determinazione della pena pecuniaria.

La difesa lamenta che la Corte di merito, nel rideterminare la pena pecuniaria per il reato continuato nei confronti del ricorrente, erroneamente quantificata in eccesso dal primo giudice all'atto della diminuzione per il rito abbreviato, rilevava che il computo del Gip era inesatto poiché l'importo della multa risultante dalla sommatoria della pena base e dei singoli aumenti a titolo di continuazione ammontava ad euro 5.000,00 e non 4.800,00.

Pertanto, effettuava la riduzione ex art. 442 cod.proc.pen. sull'importo così rettificato.

La difesa, richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità, sostiene che la pena favorevole all'imputato, seppur erroneamente determinata, in assenza di impugnazione della parte pubblica deve ritenersi immutabile sicché, nella specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuate l'abbattimento per il rito sull'importo della multa determinato dal primo giudice e non su quello rettificato in pejus.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. La violazione dell'art. 416 cod.pen. e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati.

La difesa assume che il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere contestata al capo A) nonostante tutti i reati-fine del sodalizio siano stati commessi in epoca successiva all'arresto del medesimo, avvenuto nell'ottobre 2018, e la sussistenza del sodalizio sia stata tratta dalla commissione di delitti ritenuti espressione del patto criminoso.

Inoltre, segnala che la condotta partecipativa è stata ravvisata nella messa a disposizione di un capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] nonostante la struttura fosse stata sequestrata dai CC di Novara nel marzo 2018 e sono stati, altresì, valorizzati rapporti personali risalenti al 2016 ovvero una visita al capannone del Dyrmishi che si colloca nel 2018, in epoca antecedente l'accerta operatività della compagine.

L'argomento della sentenza impugnata che fa leva sulla mancata indicazione di una data di inizio dell'attività associativa non si confronta con il dato relativo al mancato coinvolgimento dell'imputato in qualsivoglia attività delittuosa tra il 2016 e il marzo del 2018 mentre risultano privi di valenza indiziante gli esiti delle captazioni telefoniche e l'accertata esistenza di un credito del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 3.1 l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto associativo.

Il difensore lamenta che, a fronte della specifica devoluzione, la Corte di merito ha omesso di scrutinare la doglianza in relazione alla quale dal complesso motivazionale non può ricavarsi una reiezione implicita.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

4. La mancanza di motivazione sull'efficacia causale della condotta dell'imputato in ambito associativo ai fini della prova del ruolo di organizzatore, avendo la Corte territoriale trascurato di giustificare la condotta partecipativa qualificata dell'imputato. 4.1 La contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per l'addebito associativo e per i delitti di riciclaggio di cui ai capi J,K,N,O,P,R.

La difesa argomenta che, alla luce della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 648 bis cod.pen., appare incompatibile il giudizio di responsabilità per i fatti di riciclaggio ascritti ai capi richiamati con la qualifica del prevenuto quale committente dei furti delle autovetture secondo la contestazione associativa.

Al pari del primo giudice anche la Corte d'appello ha espressamente affermato che il ricorrente indicava ai complici il tipo e/o modello di auto da rubare sebbene abbia disatteso il gravame difensivo sul punto affermando che non è stata acquisita la prova che l'imputato abbia commissionato i furti delle auto che è accusato di aver riciclato, valorizzando a tal fine anche il silenzio serbato in proposito dal ricorrente.

Secondo la difesa, l'ascrizione al Dyrmishi del ruolo di organizzatore dei furti per conto del sodalizio e nel contempo di riciclatore di alcuni degli stessi integra una non rimossa contraddittorietà motivazionale; 4.2 la violazione dell'art. 240bis cod.pen. con riguardo alla disposta confisca della villa sita in Gaggiano, trattandosi di bene che non può ritenersi nella disponibilità dell'imputato in quanto gravato da usufrutto in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge il difensore che i giudici di merito non hanno compiuto le necessarie verifiche circa la situazione patrimoniale dell'imputato all'epoca dell'acquisto.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

5. La violazione dell'art. 597,comma 3,cod.proc.pen.

La difesa, dopo aver premesso che la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame difensivo, ha escluso la sussistenza della recidiva infraquinquennale, lamenta che detta statuizione non ha avuto ricadute sulla pena, avendo i giudici d'appello mantenuto l'aumento operato dal Gip, in violazione del divieto di reformatio in pejus; 5.1 la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al reato associativo.

La difesa sostiene che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso ad alcuni coimputati l'uso della sua struttura di autodemolizione non fornisce la prova della partecipazione associativa giacché il sodalizio si serviva anche di altri autodennolitori e i coimputati non avevano accesso diretto all'area ma chiedevano di volta in volta il permesso al ricorrente, non essendovi al riguardo alcun accordo predefinito.

Pertanto, nei confronti del prevenuto non è ravvisabile la tendenziale permanenza del vincolo né l'adesione ad un indeterminato programma delittuoso, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ignorava l'assetto organizzativo dell'associazione;5.2 la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo

X. Secondo la difesa i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti all'ipotesi di ricettazione, essendosi l'imputato limitato a fornire l'area di deposito delle vetture rubate e dovendosi escludere che lo smontaggio dei veicoli comporti necessariamente l'integrazione del delitto ex art. 648 bis cod.pen.; 5.3 la violazione dell'art. 62 bis cod.pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il buon comportamento processuale, l'età e le condizioni di vita dell'imputato; 5.4 la violazione dell'art. 585 cod.proc.pen. in relazione alla dichiarata inammissibilità del motivo aggiunto.

Assume la difesa che la doglianza inerente la confisca dell'area di autodemolizione denominata [OSCURATO:PERSONA] in Milano è stata erroneamente dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, che ha rilevato l'assenza di connessione funzionale con i motivi principali.

Tuttavia, non si trattava di un motivo aggiunto ma di un motivo oggetto di un autonomo atto d'appello, del tutto rituale, non essendo decorso il termine dell'impugnazione a seguito della proroga del termine di deposito della sentenza, mai notificata all'imputato e al difensore.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amelio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

6. La carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, non avendo la sentenza impugnata indicato gli elementi ulteriori e distintivi rispetto al concorso di persone nel reato, limitandosi a richiamare le occasioni di incontro tra i correi; 6.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della contravvenzione ex art. 707 cod.pen., dovendo reputarsi la detenzione di arnesi atto allo scasso assorbita nei numerosi delitti di furto contestati, cui era strumentale; 6.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non avendo i giudici d'appello considerato la dichiarazione di ammissione di responsabilità depositata dal prevenuto in sede di abbreviato.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

7. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità dell'imputato per gli addebiti ascrittigli.

La difesa sostiene che la Corte territoriale si è limitata a riportare pedissequamente le motivazioni del primo giudice senza argomentare il rigetto delle doglianze difensive in punto di erronea valutazione delle risultanze probatorie.

In particolare, gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche descrivono un coinvolgimento del tutto marginale del ricorrente, non aderente al ruolo di capo e promotore del sodalizio criminoso ritenuto dai giudici di merito, che a tal fine hanno valorizzato anche evidenze risalenti agli anni 2016 e 2017, ben prima dell'avvio delle indagini sfociate nell'odierno processo.

Non si è, inoltre, tenuto conto, che l'imputato è stato per lungo tempo affidato in prova ai servizi sociali senza che siano state riscontrate violazioni degli obblighi a suo carico.

Secondo il difensore, la sentenza impugnata ha trascurato il fatto che l'impugnante non ha mai avuto la disponibilità dei capannoni ove i veicoli rubati venivano ricoverati e parcellizzati né di mezzi di trasporto necessari per il trasferimento dei pezzi risultanti dallo smontaggio ed ha affermato, in assenza di elementi a supporto, che l'imputato era dedito alla gestione e spartizione dei proventi dell'attività illecita 7.1 Con riguardo ai furti contestati ai capi D ed E della rubrica il difensore lamenta che i giudici d'appello hanno omesso di valutare i rilievi svolti in sede di gravame in ordine alla scarsa capacità indiziante della registrazione n. 136 del 10/12/2019 ore 13,21, che la P.g. ha in maniera dubitativa riferito allo smontaggio del veicolo Golf asportato nel corso della notte, mentre la conversazione n. 13 dello stesso giorno con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il ricorrente autorizzava l'interlocutore "a fare un lavoro con il rumeno", precisando che "gli avrebbero scalato i soldi", appare di tenore equivoco, ben potendo riferirsi a rapporti economici di diversa e lecita natura tra le parti.

Anche in relazione al furto sub E la Corte territoriale ha valorizzato conversazioni ambientali di tenore non univoco sia con riguardo al coinvolgimento del prevenuto che all'oggetto.

La difesa censura, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione incongrua e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Muovendo dalle censure in tema di addebito associativo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo denunzia l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 cod.pen. con argomenti generici ed aspecifici, attestando la propria confutazione sulla mancata individuazione di elementi decisivi atti ad escludere la riconducibilità delle condotte scrutinate nell'ambito del mero concorso di persone nel reato.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di doglianza di tenore apodittico, che ricusa il confronto critico con l'ampia motivazione dispiegata dal primo giudice alle pagg. 76 e segg. e dalla Corte di merito, in termini adesivi, a pag. 15 e segg. 1.1 Secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (tra molte, Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009; Sez. 6, n. 36131 del 13/5/2014, Rv. 260292; Sez. 5, n.1964 del 7/12/2018, dep.2019, Rv.274442).

Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540) e in simile evenienza, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Rv. 265346; n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505).

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle indicate coordinate interpretative, riconoscendo la partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso sub A per effetto ed in conseguenza dei consolidati e costanti rapporti con i correi e della consumazione di ben sette reati fine nel periodo compreso tra il 6/11/2018 e il 21/1/2019. 1.2 I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo dei rispettivi ricorsi) si dolgono della ritenuta veste di capi ed organizzatori dell'associazione sub A. 1.2.1 L'impugnazione del Dyrmishi è inammissibile.

Infatti, non risulta specificamente devoluta in appello la questione del ruolo apicale del ricorrente, essendosi la difesa limitata a devolvere con il secondo motivo di gravame l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo.

In ogni caso, il motivo è inammissibile per genericità, risultando dall'ampia esposizione delle risultanze processuali effettuata dal giudice d'appello e dalla specifica sezione (pag. 15) dedicata al reato associativo il ruolo di primo piano del prevenuto nella compagine criminosa.

La sentenza impugnata ha, infatti, segnalato il reticolo di consolidati rapporti personali attestati dai controlli di P.g. e il rinvenimento -all'atto del fermo del prevenuto- nell'autorimessa di Trezzano sul Naviglio di componenti di auto riconducibili ad almeno trenta diverse autovetture, tra cui la scocca della [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo K, e di strumenti necessari alla cannibalizzazione delle auto, nonché presso la villa di Gaggiano, abitata da entrambi i fratelli Dyrmishi, dei blocchi motore delle auto di provenienza illecita di cui ai capi 0,P,R,N, e dell'autovettura di cui alla contestazione sub 3), munita delle targhe di altro automezzo.

Il giudice d'appello evidenziava, altresì, che, in seguito all'individuazione nel marzo 2018 del magazzino di [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], l'attività illecita era proseguita, su impulso del prevenuto, dapprima nell'officina [OSCURATO:SOCIETA] in Gaggiano e, dopo un'operazione dei Cc di Trento che aveva portato al rinvenimento e sequestro di un'auto rubata, presso il capannone in Trezzano sul Naviglio.

Né possono sottacersi i concludenti esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati dal primo giudice (pag. 18 e segg.), dai quali risulta la sovraordinazione dell'imputato nei confronti degli esecutori dei furti, cui forniva specifiche direttive in ordine alla tipologia e al colore dei veicoli da sottrarre, occupandosi, inoltre, della remunerazione dei sodali. 1.2.2 Quanto alle censure avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito (pag. 17) ha disatteso il gravame difensivo sul punto evidenziando che il prevenuto risulta essere stato il mandante dei furti ascritti ai capi D ed E della rubrica nonché il promotore dell'iniziativa intesa ad acquisire la disponibilità, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], di un altro capannone per implementare la comune attività illecita.

Il ruolo di direzione e coordinamento dei sodali è stato tratto, altresì, dai contenuti della conversazione n.139, nel corso della quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva espressa autorizzazione al ricorrente per svolgere un lavoro con "il rumeno", richiesta che veniva accolta, seppur con la precisazione che "gli avrebbero scalato i soldi".

Trattasi di emergenze processuali che, unitamente alle intercettazioni richiamate dal primo giudice alle pagg. 78/79, tratteggiano in maniera adeguata la posizione sovraordinata rivestita dal prevenuto nella compagine delittuosa a giudizio, imponendo un giudizio di manifesta infondatezza della doglianza.

1.3. Ad analoghi esiti deve pervenirsi riguardo al secondo motivo del ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che revoca in dubbio l'affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione sub A) sotto il profilo della congruenza motivazionale.

I rilievi in questa sede proposti reiterano le doglianze già prospettate in sede d'appello e disattese con il supporto di adeguata motivazione, esente da aporie e illogicità manifeste.

La Corte di merito, infatti, a pag. 16, ha argomentato che il centro di autodemolizioni gestito dal ricorrente in Milano era stabilmente a disposizione del sodalizio e destinato al sezionamento delle auto di provenienza furtiva, segnalando come dalla conversazione n.139 emerga che dalla struttura partivano i camion diretti in Albania contenenti parti delle autovetture cannibalizzate.Ha ulteriormente evidenziato la costanza dei rapporti intrattenuti dal prevenuto con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il progetto di estendere l'attività, locando un altro capannone, coltivato con [OSCURATO:PERSONA]; i timori per l'affidabilità del Caschetto, che presso il centro svolgeva funzioni di custode. 1.4 Destituiti di pregio s'appalesano i rilievi della difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito associativo.

Il ricorrente assume che, poiché la prova della sussistenza del delitto ex art. 416 cod.pen. è stata tratta dalla commissione dei reati fine, il preteso coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio si pone in contrasto con le emergenze processuali, giacché, pacificamente, il sequestro del capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] si colloca nel marzo 2018 e l'arresto dell'imputato nell'ottobre seguente mentre il primo dei reati-fine contestati risale al dicembre 2018.

Posto che, come esattamente rimarcato dalla Corte di merito, la contestazione associativa fissa esclusivamente la data interruttiva della permanenza al 28/1/2019, coincidente con l'avviata disarticolazione della compagine in conseguenza dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e del fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice ( pag. 13) ha ricordato che il 22/3/2018 l'imputato fu sorpreso all'interno del capannone di Via A. Martino, 8, in [OSCURATO:PERSONA] mentre era intento, insieme ad altri due soggetti, a smontare un'autovettura Audi A4 Avant 3000, provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dandosi a precipitosa fuga all'atto dell'intervento della P.g.

In sede di perquisizione venivano rinvenuti pezzi di altri autoveicoli, attrezzi atti allo smontaggio dei mezzi, ricetrasmittenti ed apparecchiature elettroniche deputate a neutralizzare i sistemi di antifurto satellitare.

Nell'ottobre seguente il prevenuto veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il riciclaggio di almeno sei autovetture, marca Audi e Volkswagen, compendio di furto.

Gli operanti hanno, inoltre, documentato i rapporti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] fin dal maggio del 2016, essendo stati in almeno due occasioni controllati mentre si trovavano insieme nei pressi del capannone di [OSCURATO:PERSONA].

La P.g. ha, altresì, accertato la presenza nelle vicinanze della struttura la sera del 22 marzo 2018, data dell'irruzione nel capannone, della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] che nell'occasione si trovava in compagnia di altri due soggetti; nello stesso arco temporale, altri controlli di P.g. hanno consentito di appurare la contestuale presenza su detto veicolo, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nel settembre 2018 è stata constatata la presenza del ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], presso l'autodemolizione [OSCURATO:SOCIETA]. facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Il sopravvenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA], con tutta evidenza, dà ragione del mancato coinvolgimento del prevenuto nelle condotte illecite accertate nel prosieguo dell'attività investigativa mediante attività captativa ma gli esiti della perquisizione nel capannone di [OSCURATO:PERSONA], sebbene oggetto di separato giudizio, mantengono pieno rilievo ai fini dell'addebito associativo.

Le emergenze fattuali richiamate dal primo giudice danno, dunque, conto della riconducibilità delle attività di riciclaggio svolte nel capannone nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo investigato, la cui genesi ed operatività non può ritenersi limitata al periodo di emersione degli illeciti costituenti reati-fine per effetto delle serrate indagini messe in campo.

Invero, l'elevata e convergente attitudine dimostrativa degli elementi indiziari richiamati si desume dai reiterati contatti del prevenuto con altri sodali, anche in posizione di vertice, quale il [OSCURATO:PERSONA], dalla natura e serialità delle operazioni di riciclaggio, perfettamente aderenti al modulo operativo anche successivamente acclarato; dall'identità dei canali di rifornimento degli autoveicoli, da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Né possono sottacersi i concludenti riferimenti al prevenuto rintracciabili nelle conversazioni intercettate, rinvenendosi nelle stesse chiari cenni alla pregressa consumazione del furto di un camion in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (conv. n. 516 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ai rapporti dell'imputato con il Dyrmishi e alla divisione dei profitti ( n. 670 del 19/1/2019); alla richiesta, mediata da tale Florin, della somma di euro 10mila per pagare l'avvocato (n. 678 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), elementi che convalidano la prospettazione accusatoria di uno stabile inserimento del ricorrente nella compagine criminosa, cui forniva un rilevante apporto causale d'ordine materiale fino alla data di esecuzione dell'ordinanza custodiale a suo carico, ricevendone durante la detenzione sostegno, anche economico. 1.4.1 Quanto al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] in punto di omessa motivazione sul dolo deve rammentarsi che questa Corte ha in più occasioni affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500; Sez.1, n.27825 del 22/5/2013, Rv. 256340).

Nella specie, a pag. 17, la Corte territoriale ha espressamente argomentato la permanenza del vincolo associativo in capo al ricorrente anche dopo il suo arresto nell'ottobre 2018, evocando le intercettazioni che dimostrano l'interesse dei sodali per le sue condizioni fisiche e la richiesta, veicolata da tale Florin, della somma di euro diecimila per le spese legali.

Si tratta di elementi che attestano in termini affidabili l'affectio societatis e dimostrano che il giudice d'appello si è fatto carico del profilo devoluto dalla difesa.

Questa Corte ha da tempo condivisibilmente affermato che, nell'ipotesi in cui risulti già provata la sussistenza di una associazione per delinquere del tipo previsto dalla legge, l'accertamento del dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, a tale sodalizio, si concreta nell'individuare se l'imputato, consapevole dell'esistenza dell'organizzazione e delle sue finalità, avesse, con l'attività contestatagli ed accertata nella sua materialità, inteso o meno apportare un contributo cosciente alla vita dell'organizzazione (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Rv. 170232).

Siffatto accertamento nella quasi totalità della casistica giudiziaria si fonda su prove indirette, dovendo ricercarsi nella condotta materiale, proiezione fenomenica dell'elemento psicologico, gli indici significativi della coscienza e volontà partecipativa.

In tal senso si è riconosciuta capacità indiziante alla continuità, frequenza ed intensità dei rapporti con gli altri associati; alla partecipazione anche ad un solo episodio criminoso che sia in grado di dimostrare la volontà di concorrere alla realizzazione dell'accordo criminoso (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Rv. 251012); alla realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Rv. 276740; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, Rv. 257845); all'esistenza di vincoli solidaristici che garantiscano assistenza legale e sostegno all'intraneo in caso di arresto (Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266937; n. 12705 del 15/2/2019, Rv. 275478).

Nella specie, le conformi sentenze di merito hanno dato conto della sussunzione nell'ambito associativo delle fattispecie di riciclaggio per le quali l'imputato è stato separatamente giudicato; ne hanno evidenziato la perfetta aderenza alle modalità operative del sodalizio; hanno rimarcato la stabile destinazione del capannone in uso al ricorrente alle attività di smontaggio delle vetture rubate e al riciclaggio dei componenti, destinati all'estero, e sottolineato i costanti rapporti personali con i correi, elementi che appaiono coerenti con la piena consapevolezza del prevenuto di agire in attuazione di un condiviso piano criminale, lettura corroborata dalla richiesta di assistenza economica formulata ai sodali in seguito all'arresto.

2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denunzia la contraddittorietà motivazionale tra il ruolo associativo e gli addebiti di riciclaggio ascritti ai capi 3, K,N,O,P,R è manifestamente infondato.

La difesa reitera un rilievo già scrutinato con conforme valutazione da parte dei giudici di merito, senza rapportarsi criticamente agli argomenti reiettivi.

Come evidenziato dal primo giudice (pag. 78) l'adesione al sodalizio criminoso non comporta automaticamente la penale responsabilità a titolo di concorso rispetto ai reati fine commessi soltanto da alcuni degli affiliati e ciò spiega in relazione allo stesso fatto delittuoso la possibilità di diversificazione dei titoli di responsabilità.

Nel caso a giudizio in relazione alle fattispecie evocate dalla difesa non vi è prova alcuna che il ricorrente abbia commissionato i furti delle auto di cui ha curato il riciclaggio, non potendosi tanto desumere-come vorrebbe la difesa- dall'imputazione sub A laddove ascrive al Dyrmishi il ruolo di capo e organizzatore, dRiy_ esemplificandone la funzione di mandante dei furti di auto.

A sostegno della corretta soluzione data alla questione dai giudici di merito basta por mente al tenore dell'incolpazione che espressamente chiarisce che i veicoli di vari tipi venivano successivamente "ricettati o riciclati anche da affiliati che non avevano materialmente e moralmente concorso nei relativi furti".

In relazione ad alcuno dei veicoli oggetto di contestazione ex art. 648 bis cod.pen. esiste la prova del concorso del prevenuto nel delitto presupposto né, come opportunamente rilevato dalla Corte di merito, l'imputato ha inteso spiegare le circostanze e modalità dell'acquisito possesso. 2.1 Inammissibile per genericità ed aspecificità risulta il conclusivo motivo proposto nell'interesse del Dyrmishi in ordine alla confisca della villa di Gaggiano.

La Corte di merito aveva rilevato analoghi vizi nella devoluzione in appello, evidenziando l'assenza di correlazione del gravame con l'ampia motivazione del primo giudice.

Ed, invero, il Gip a pag. 87 ha dato ampio conto dell'intestazione fittizia della villa da parte dei fratelli Dyrmishi al nipote [OSCURATO:PERSONA], cui avevano fornito la provvista di provenienza illecita per l'acquisto; della disponibilità del bene in capo all'imputato che ivi abitava con fratello; del ruolo di venditrice di [OSCURATO:PERSONA], che aveva personalmente seguito le trattative finalizzate alla cessione del bene con gli stessi fratelli Dyrmishi.

Con siffatte evidenze la difesa non si confronta, votando la censura all'irricevibilità.

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo X).

Le censure difensive sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale ha, infatti, evaso il gravame difensivo con esaustiva motivazione, ricordando (pag.18) che, allorché la P.g. intervenne il 7/5/2019 presso il centro demolizioni del prevenuto, trovò il Caschetto, custode del medesimo, intento a bruciare i documenti del fuoristrada [OSCURATO:PERSONA], rubato solo tre giorni prima a Magenta; rinvenne il motore e le componenti meccaniche ed elettriche del veicolo sul furgone Iveco in uso al ricorrente mentre la scocca risultava già parzialmente pressata.

Siffatte emergenze non lasciano adito a dubbi circa l'avvenuta cannibalizzazione del veicolo presso la struttura dell'imputato e danno conto dell'impossibilità di ravvisare nei fatti il delitto di ricettazione in luogo di quello di riciclaggio, correttamente contestato e ritenuto.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell'indicata condotta ad ottenere l'occultamento della provenienza del bene (Sez.2, n.15092 del 02/04/2007,Rv.236354;n.12766 del 11/3/2011,Rv.249678; n. 46321 del 21/09/2016, Rv. 268401). &\. 3.1 Il quinto motivo che censura la tardività dell'impugnazione in tema di confisca è anch'esso manifestamente infondato.

Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo, in caso contrario il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Rv. 270697;Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, Rv. 274966).

Questa Corte ha, nondimeno, chiarito in fattispecie del tutto analoga a quella a giudizio che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277844; Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Rv. 246504).

Nella specie, tenuto conto che il difensore di fiducia risulta stabile domiciliatario dell'imputato e che il legale ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, dimostrando piena cognizione del provvedimento avversato, la tesi di una divaricazione dei termini per la proposizione dell'appello, con conseguente mancato decorso degli stessi nei confronti dell'imputato, appare destituita di giuridico fondamento, risultando consumato il potere di impugnazione con l'esercizio del relativo diritto sicché correttamente la Corte di merito ha ritenuto la tardività dell'atto di cui si controverte.

Deve, per altro verso, segnalarsi che il tenore della censura in punto di confisca era, comunque, geneticamente inidoneo ad un'utile devoluzione in quanto del tutto generico. [OSCURATO:PERSONA], a pag. 86, ha motivato la confisca dell'area di autodernolizione denominata [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA] 61, formalmente intestata al figlio dell'imputato, Gregory, in quanto bene nella diretta e materiale disponibilità del ricorrente che lo utilizzava nell'interesse del sodalizio come ricovero delle autovetture di provenienza furtiva.

L'impugnazione difensiva non si rapporta criticamente con la ritenuta intestazione fittizia del bene che il primo giudice ha adeguatamente argomentato, evocando anche le preoccupazioni del formale intestatario per le attività illecite che il congiunto ivi svolgeva.

Né può sottacersi che le pur generiche doglianze circa la pretermissione delle ragioni del terzo proprietario in buona fede sono connotate da carenza di interesse, difettando ogni allegazione al riguardo, sebbene, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, in materia di cautela reale perché sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante, non ravvisabile laddove egli neghi la titolarità del bene oggetto di ablazione (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601; Sez. 5,n.27050 del 30/4/2021,Rv.281627; sui rimedi esperibili dal terzo estraneo al processo, formalmente proprietario del bene confiscato, Sez.

U, n. 48126 del 20/7/2017, Rv 270938; Sez.3, n.6720 del 26/1/2021,Rv. 281476; Sez. 5, n.37489 del 7/9/2021, Rv. 282026). 3.2 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al primo motivo che denunzia la violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo la Corte territoriale confermato la pena inflitta in primo grado, pur avendo - in accoglimento del gravame difensivo- escluso la sussistenza della recidiva infraquinquennale.

A carico dell'imputato il primo giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operando sulla pena base di anni quattro di reclusione ed euro 5.400,00 di multa, fissata in relazione al capo X, un aumento a tale titolo fino ad anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 9mila di multa.

La Corte di merito ha escluso la recidiva infraquinquennale, difettandone i presupposti temporali, confermando l'applicazione della recidiva reiterata e specifica, precisando che l'esclusione dell'infraquinquennalità "non comporta alcun effetto concreto in punto di pena, essendo previsto il medesimo aumento di due terzi" della sanzione (pag. 20).

La valutazione dei giudici d'appello è giuridicamente corretta, stante l'inequivoco tenore della norma, la quale prevede all'art. 99, comma 4, cod.pen. che, se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento di pena nei casi previsti dal secondo comma (nella specie: delitto della stessa indole) è di due terzi.

Pertanto, come esattamente statuito dalla sentenza impugnata, l'esclusione dell'infraquinquennalità, che costituisce una delle ipotesi tipizzate al secondo comma, non comporta ricadute sulla misura dell'aggravante, il cui aumento è predeterminato e sottratto alla possibilità di modulazione. 3.3 Destituita di fondamento è anche la conclusiva censura in punto di diniego delle attenuanti generiche.

La difesa assume che la Corte di merito avrebbe preternnesso una serie di circostanze, quali il buon comportamento processuale e le condizioni personali del ricorrente, suscettibili di fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria.

La sentenza impugnata, a pag. 20, ha adeguatamente argomentato la congruità della pena irrogata in primo grado, sottolineando il rilevante ruolo svolto dall'imputato nel contesto associativo e siffatto giudizio, espressione di un ponderato apprezzamento dei criteri dosimetrici, non è censurabile in questa sede sulla scorta delle generiche allegazioni difensive.

4. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa, nella seconda parte del motivo unico articolato, lamenta il vizio di motivazione in relazione ai capi D ed E della rubrica.

Le doglianze hanno carattere squisitamente di merito, sollecitando un'alternativa lettura delle risultanze delle intercettazioni, ampiamente illustrate e coerentemente interpretate dalla Corte territoriale alle pagg. 14 e 18, con espressa indicazione dei passaggi dai quali si evince il ruolo di mandante del prevenuto riguardo ai furti in contestazione.

La difesa fa leva su espressioni che reputa ambigue, omettendone la contestualizzazione e svilendo le sequenze logiche valorizzate dai giudici di merito al fine del giudizio di responsabilità del prevenuto. 4.1 Destituite di pregio s'appalesano anche le residue censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la reiezione della richiesta, richiamando i plurimi precedenti specifici che militano a carico del ricorrente e rimarcando il ruolo preminente svolto nel sodalizio criminoso.

Né si presta a censura l'esatto rilievo dei giudici d'appello che, disattendendo l'istanza di mitigazione del trattamento sanzionatorio, hanno evidenziato che l'imputato ha beneficiato della mancata irrogazione da parte del Gip dell'aumento di pena a titolo di continuazione per il delitto sub E. Infatti, a pag. 85 della sentenza di primo grado emerge che il giudicante nella determinazione della pena ha tenuto conto, per mera svista, esclusivamente dei reati di cui ai capi A e D.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso contesta la ritenuta, autonoma, sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen., sostenendo che la detenzione di arnesi atti allo scasso fosse funzionale agli scopi dell'associazione.

La difesa reitera la doglianza già sottoposta al vaglio della Corte di merito e disattesa con corretti argomenti giuridici, esposti a pag.

18. Invero, la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e costante è ferma nel ritenere che, in tema di rapporti tra la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n. 2 cod. pen.), soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto, e il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione, senza protrarsi per un ulteriore arco di tempo giuridicamente apprezzabile, si verifica l'assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto aggravato, giacché solo in tale ipotesi il collegamento tra i due illeciti, sussistente in termini di immediatezza e di strumentalità, dà vita ad una fattispecie complessa e rende operante il principio di specialità; a tal fine è necessario che non vi sia frattura temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi atti allo scasso, ma ciò non è sufficiente, dovendosi ritenere il concorso materiale tra il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ogni qualvolta gli arnesi, atti ad aprire o a forzare serratura, trovati in possesso dell'agente, siano tali e tanti da assumere una autonoma giuridica rilevanza, eccedente quella della apparente correlazione con la consumazione del furto (tra tante, Sez. 4, n. 6521 del 03/05/1995, Rv. 201530; Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278371; Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585).

Pertanto, ai fini dell'assorbimento della contravvenzione nel furto deve sussistere un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso, per la cui ravvisabilità occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato (in tal senso, Sez. 2, n. 6955 del 15/04/1998, Rv. 211104).

Nella specie, le circostanze del rinvenimento e sequestro degli strumenti in discussione, avvenuto presso l'abitazione dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la natura e molteplicità degli arnesi, l'assenza di diretta ed immediata correlazione del compendio con uno specifico furto, danno ragione della sussistenza della fattispecie contravvenzionale ascritta.

6. Inammissibile per genericità ed aspecificità s'appalesa il terzo motivo che lamenta la ritenuta sussistenza della recidiva, facendo leva sul preteso comportamento resipiscente del prevenuto.

La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua, della progressione del percorso deviante del prevenuto e dell'ingravescente pericolosità denotata dai numerosi furti commessi in adesione al programma delittuoso dell'associazione d'appartenenza.

La parziale ammissione di responsabilità effettuata dall'imputato mediante memoria prodotta in sede di abbreviato è elemento postfattuale che trova collocazione nell'area della dosimetria della pena mentre l'aggravante ex art. 99 cod.pen., secondo l'insuperato insegnamento di Sezioni Unite Calibè n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, impone al giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.Trattasi, dunque, di una valutazione ancorata al fatto di reato e lumeggiata retrospettivamente dalla biografia criminale del reo, al fine di cogliere o escludere gli indici di un percorso criminale ingravescente e di una più accentuata pericolosità dell'autore.

7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento.

La Corte d'Appello, a fronte dell'impugnazione difensiva che segnalava l'erronea quantificazione della pena della multa da parte del primo giudice, che l'aveva indicata -in esito al calcolo esplicitato alle pagg. 85/86- in euro 3600,00 (euro 4800,00 ridotti per il rito), rilevava a monte una ulteriore svista nella sommatoria degli aumenti operati ex art. 81, ammontanti ad euro 5000 e non 4.800, sicchè, applicata la diminuente ex art. 442 cod.proc.pen., determinava la multa in euro 3.333,00.

La rettifica peggiorativa del numerano determinato dal primo giudice quale base per la diminuzione per il rito viola il divieto di reformatio in pejus, comportando un aggravamento del trattamento sanzionatorio in assenza di impugnazione del P.g.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermazione che la possibilità di correggere gli errori che attengono a specie e quantità della pena è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, in ragione del divieto di "reformatio in peius" (in tema di pena illegale, tra molte, Sez. 2, n. 30198 del 10/9/2020,Ry. 279905; n. 22494 del 25/5/2021,Rv.28145).

Il vizio può essere direttamente emendato in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod.proc.pen. con rideterminazione della multa nella misura di euro 3.200,00, ferma restando la pena detentiva di anni due, mesi otto di reclusione.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria della multa, che viene rideterminata in euro 3.200,00.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere, tutti, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Vittoria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] n. a Drapia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente rideterminazione della pena della multa nella misura di euro 3.200,00 e per l'inammissibilità dei restanti ricorsi;uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Agostino per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente la decisione del Gip del locale Tribunale che,in data 14/1/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica (con la sola eccezione degli addebiti di cui ai capi L ed M), condannando -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3600,00 di multa in relazione ai delitti di cui ai capi X,A,Q,S,T,U,V,W,ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al delitto associativo sub A; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 6.400,00 di multa, previa applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., con riguardo ai delitti di cui ai capi X,Q,S,T,U,V,W, A; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 1800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i fatti sub A e D ascrittigli nel presente procedimento e quelli irrevocabilmente giudicati dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione della pena in data 11/4/2019; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione ai delitti di cui ai capi F,B,C,D,E,G,H,A,M, applicata la recidiva qualificata; -[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque,mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 8.600,00 di multa, ritenuta ed applicata la recidiva qualificata contestatagli. La Corte territoriale, esclusa la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la sola recidiva infraquinquennale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre,nnesi otto di reclusione ed euro 5.266 di multa, e in anni due,mesi otto di reclusione ed euro 3.333 di multa nei confronti del Caschetto, previo riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione degli artt. 133 cod.pen. e 597 cod.proc.pen in punto di determinazione della pena pecuniaria. La difesa lamenta che la Corte di merito, nel rideterminare la pena pecuniaria per il reato continuato nei confronti del ricorrente, erroneamente quantificata in eccesso dal primo giudice all'atto della diminuzione per il rito abbreviato, rilevava che il computo del Gip era inesatto poiché l'importo della multa risultante dalla sommatoria della pena base e dei singoli aumenti a titolo di continuazione ammontava ad euro 5.000,00 e non 4.800,00. Pertanto, effettuava la riduzione ex art. 442 cod.proc.pen. sull'importo così rettificato. La difesa, richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità, sostiene che la pena favorevole all'imputato, seppur erroneamente determinata, in assenza di impugnazione della parte pubblica deve ritenersi immutabile sicché, nella specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuate l'abbattimento per il rito sull'importo della multa determinato dal primo giudice e non su quello rettificato in pejus. Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione dell'art. 416 cod.pen. e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati. La difesa assume che il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere contestata al capo A) nonostante tutti i reati-fine del sodalizio siano stati commessi in epoca successiva all'arresto del medesimo, avvenuto nell'ottobre 2018, e la sussistenza del sodalizio sia stata tratta dalla commissione di delitti ritenuti espressione del patto criminoso. Inoltre, segnala che la condotta partecipativa è stata ravvisata nella messa a disposizione di un capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] nonostante la struttura fosse stata sequestrata dai CC di Novara nel marzo 2018 e sono stati, altresì, valorizzati rapporti personali risalenti al 2016 ovvero una visita al capannone del Dyrmishi che si colloca nel 2018, in epoca antecedente l'accerta operatività della compagine. L'argomento della sentenza impugnata che fa leva sulla mancata indicazione di una data di inizio dell'attività associativa non si confronta con il dato relativo al mancato coinvolgimento dell'imputato in qualsivoglia attività delittuosa tra il 2016 e il marzo del 2018 mentre risultano privi di valenza indiziante gli esiti delle captazioni telefoniche e l'accertata esistenza di un credito del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 3.1 l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto associativo. Il difensore lamenta che, a fronte della specifica devoluzione, la Corte di merito ha omesso di scrutinare la doglianza in relazione alla quale dal complesso motivazionale non può ricavarsi una reiezione implicita. Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4. La mancanza di motivazione sull'efficacia causale della condotta dell'imputato in ambito associativo ai fini della prova del ruolo di organizzatore, avendo la Corte territoriale trascurato di giustificare la condotta partecipativa qualificata dell'imputato. 4.1 La contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per l'addebito associativo e per i delitti di riciclaggio di cui ai capi J,K,N,O,P,R. La difesa argomenta che, alla luce della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 648 bis cod.pen., appare incompatibile il giudizio di responsabilità per i fatti di riciclaggio ascritti ai capi richiamati con la qualifica del prevenuto quale committente dei furti delle autovetture secondo la contestazione associativa. Al pari del primo giudice anche la Corte d'appello ha espressamente affermato che il ricorrente indicava ai complici il tipo e/o modello di auto da rubare sebbene abbia disatteso il gravame difensivo sul punto affermando che non è stata acquisita la prova che l'imputato abbia commissionato i furti delle auto che è accusato di aver riciclato, valorizzando a tal fine anche il silenzio serbato in proposito dal ricorrente. Secondo la difesa, l'ascrizione al Dyrmishi del ruolo di organizzatore dei furti per conto del sodalizio e nel contempo di riciclatore di alcuni degli stessi integra una non rimossa contraddittorietà motivazionale; 4.2 la violazione dell'art. 240bis cod.pen. con riguardo alla disposta confisca della villa sita in Gaggiano, trattandosi di bene che non può ritenersi nella disponibilità dell'imputato in quanto gravato da usufrutto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il difensore che i giudici di merito non hanno compiuto le necessarie verifiche circa la situazione patrimoniale dell'imputato all'epoca dell'acquisto. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5. La violazione dell'art. 597,comma 3,cod.proc.pen. La difesa, dopo aver premesso che la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame difensivo, ha escluso la sussistenza della recidiva infraquinquennale, lamenta che detta statuizione non ha avuto ricadute sulla pena, avendo i giudici d'appello mantenuto l'aumento operato dal Gip, in violazione del divieto di reformatio in pejus; 5.1 la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al reato associativo. La difesa sostiene che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso ad alcuni coimputati l'uso della sua struttura di autodemolizione non fornisce la prova della partecipazione associativa giacché il sodalizio si serviva anche di altri autodennolitori e i coimputati non avevano accesso diretto all'area ma chiedevano di volta in volta il permesso al ricorrente, non essendovi al riguardo alcun accordo predefinito. Pertanto, nei confronti del prevenuto non è ravvisabile la tendenziale permanenza del vincolo né l'adesione ad un indeterminato programma delittuoso, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ignorava l'assetto organizzativo dell'associazione;5.2 la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo X. Secondo la difesa i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti all'ipotesi di ricettazione, essendosi l'imputato limitato a fornire l'area di deposito delle vetture rubate e dovendosi escludere che lo smontaggio dei veicoli comporti necessariamente l'integrazione del delitto ex art. 648 bis cod.pen.; 5.3 la violazione dell'art. 62 bis cod.pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il buon comportamento processuale, l'età e le condizioni di vita dell'imputato; 5.4 la violazione dell'art. 585 cod.proc.pen. in relazione alla dichiarata inammissibilità del motivo aggiunto. Assume la difesa che la doglianza inerente la confisca dell'area di autodemolizione denominata [OSCURATO:PERSONA] in Milano è stata erroneamente dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, che ha rilevato l'assenza di connessione funzionale con i motivi principali. Tuttavia, non si trattava di un motivo aggiunto ma di un motivo oggetto di un autonomo atto d'appello, del tutto rituale, non essendo decorso il termine dell'impugnazione a seguito della proroga del termine di deposito della sentenza, mai notificata all'imputato e al difensore. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amelio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6. La carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, non avendo la sentenza impugnata indicato gli elementi ulteriori e distintivi rispetto al concorso di persone nel reato, limitandosi a richiamare le occasioni di incontro tra i correi; 6.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della contravvenzione ex art. 707 cod.pen., dovendo reputarsi la detenzione di arnesi atto allo scasso assorbita nei numerosi delitti di furto contestati, cui era strumentale; 6.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non avendo i giudici d'appello considerato la dichiarazione di ammissione di responsabilità depositata dal prevenuto in sede di abbreviato. Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità dell'imputato per gli addebiti ascrittigli. La difesa sostiene che la Corte territoriale si è limitata a riportare pedissequamente le motivazioni del primo giudice senza argomentare il rigetto delle doglianze difensive in punto di erronea valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche descrivono un coinvolgimento del tutto marginale del ricorrente, non aderente al ruolo di capo e promotore del sodalizio criminoso ritenuto dai giudici di merito, che a tal fine hanno valorizzato anche evidenze risalenti agli anni 2016 e 2017, ben prima dell'avvio delle indagini sfociate nell'odierno processo. Non si è, inoltre, tenuto conto, che l'imputato è stato per lungo tempo affidato in prova ai servizi sociali senza che siano state riscontrate violazioni degli obblighi a suo carico. Secondo il difensore, la sentenza impugnata ha trascurato il fatto che l'impugnante non ha mai avuto la disponibilità dei capannoni ove i veicoli rubati venivano ricoverati e parcellizzati né di mezzi di trasporto necessari per il trasferimento dei pezzi risultanti dallo smontaggio ed ha affermato, in assenza di elementi a supporto, che l'imputato era dedito alla gestione e spartizione dei proventi dell'attività illecita 7.1 Con riguardo ai furti contestati ai capi D ed E della rubrica il difensore lamenta che i giudici d'appello hanno omesso di valutare i rilievi svolti in sede di gravame in ordine alla scarsa capacità indiziante della registrazione n. 136 del 10/12/2019 ore 13,21, che la P.g. ha in maniera dubitativa riferito allo smontaggio del veicolo Golf asportato nel corso della notte, mentre la conversazione n. 13 dello stesso giorno con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il ricorrente autorizzava l'interlocutore "a fare un lavoro con il rumeno", precisando che "gli avrebbero scalato i soldi", appare di tenore equivoco, ben potendo riferirsi a rapporti economici di diversa e lecita natura tra le parti. Anche in relazione al furto sub E la Corte territoriale ha valorizzato conversazioni ambientali di tenore non univoco sia con riguardo al coinvolgimento del prevenuto che all'oggetto. La difesa censura, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione incongrua e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Muovendo dalle censure in tema di addebito associativo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo denunzia l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 cod.pen. con argomenti generici ed aspecifici, attestando la propria confutazione sulla mancata individuazione di elementi decisivi atti ad escludere la riconducibilità delle condotte scrutinate nell'ambito del mero concorso di persone nel reato. Il motivo è inammissibile, trattandosi di doglianza di tenore apodittico, che ricusa il confronto critico con l'ampia motivazione dispiegata dal primo giudice alle pagg. 76 e segg. e dalla Corte di merito, in termini adesivi, a pag. 15 e segg. 1.1 Secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (tra molte, Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009; Sez. 6, n. 36131 del 13/5/2014, Rv. 260292; Sez. 5, n.1964 del 7/12/2018, dep.2019, Rv.274442). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540) e in simile evenienza, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Rv. 265346; n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle indicate coordinate interpretative, riconoscendo la partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso sub A per effetto ed in conseguenza dei consolidati e costanti rapporti con i correi e della consumazione di ben sette reati fine nel periodo compreso tra il 6/11/2018 e il 21/1/2019. 1.2 I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo dei rispettivi ricorsi) si dolgono della ritenuta veste di capi ed organizzatori dell'associazione sub A. 1.2.1 L'impugnazione del Dyrmishi è inammissibile. Infatti, non risulta specificamente devoluta in appello la questione del ruolo apicale del ricorrente, essendosi la difesa limitata a devolvere con il secondo motivo di gravame l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo. In ogni caso, il motivo è inammissibile per genericità, risultando dall'ampia esposizione delle risultanze processuali effettuata dal giudice d'appello e dalla specifica sezione (pag. 15) dedicata al reato associativo il ruolo di primo piano del prevenuto nella compagine criminosa. La sentenza impugnata ha, infatti, segnalato il reticolo di consolidati rapporti personali attestati dai controlli di P.g. e il rinvenimento -all'atto del fermo del prevenuto- nell'autorimessa di Trezzano sul Naviglio di componenti di auto riconducibili ad almeno trenta diverse autovetture, tra cui la scocca della [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo K, e di strumenti necessari alla cannibalizzazione delle auto, nonché presso la villa di Gaggiano, abitata da entrambi i fratelli Dyrmishi, dei blocchi motore delle auto di provenienza illecita di cui ai capi 0,P,R,N, e dell'autovettura di cui alla contestazione sub 3), munita delle targhe di altro automezzo. Il giudice d'appello evidenziava, altresì, che, in seguito all'individuazione nel marzo 2018 del magazzino di [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], l'attività illecita era proseguita, su impulso del prevenuto, dapprima nell'officina [OSCURATO:SOCIETA] in Gaggiano e, dopo un'operazione dei Cc di Trento che aveva portato al rinvenimento e sequestro di un'auto rubata, presso il capannone in Trezzano sul Naviglio. Né possono sottacersi i concludenti esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati dal primo giudice (pag. 18 e segg.), dai quali risulta la sovraordinazione dell'imputato nei confronti degli esecutori dei furti, cui forniva specifiche direttive in ordine alla tipologia e al colore dei veicoli da sottrarre, occupandosi, inoltre, della remunerazione dei sodali. 1.2.2 Quanto alle censure avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito (pag. 17) ha disatteso il gravame difensivo sul punto evidenziando che il prevenuto risulta essere stato il mandante dei furti ascritti ai capi D ed E della rubrica nonché il promotore dell'iniziativa intesa ad acquisire la disponibilità, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], di un altro capannone per implementare la comune attività illecita. Il ruolo di direzione e coordinamento dei sodali è stato tratto, altresì, dai contenuti della conversazione n.139, nel corso della quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva espressa autorizzazione al ricorrente per svolgere un lavoro con "il rumeno", richiesta che veniva accolta, seppur con la precisazione che "gli avrebbero scalato i soldi". Trattasi di emergenze processuali che, unitamente alle intercettazioni richiamate dal primo giudice alle pagg. 78/79, tratteggiano in maniera adeguata la posizione sovraordinata rivestita dal prevenuto nella compagine delittuosa a giudizio, imponendo un giudizio di manifesta infondatezza della doglianza. 1.3. Ad analoghi esiti deve pervenirsi riguardo al secondo motivo del ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che revoca in dubbio l'affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione sub A) sotto il profilo della congruenza motivazionale. I rilievi in questa sede proposti reiterano le doglianze già prospettate in sede d'appello e disattese con il supporto di adeguata motivazione, esente da aporie e illogicità manifeste. La Corte di merito, infatti, a pag. 16, ha argomentato che il centro di autodemolizioni gestito dal ricorrente in Milano era stabilmente a disposizione del sodalizio e destinato al sezionamento delle auto di provenienza furtiva, segnalando come dalla conversazione n.139 emerga che dalla struttura partivano i camion diretti in Albania contenenti parti delle autovetture cannibalizzate.Ha ulteriormente evidenziato la costanza dei rapporti intrattenuti dal prevenuto con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il progetto di estendere l'attività, locando un altro capannone, coltivato con [OSCURATO:PERSONA]; i timori per l'affidabilità del Caschetto, che presso il centro svolgeva funzioni di custode. 1.4 Destituiti di pregio s'appalesano i rilievi della difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'addebito associativo. Il ricorrente assume che, poiché la prova della sussistenza del delitto ex art. 416 cod.pen. è stata tratta dalla commissione dei reati fine, il preteso coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio si pone in contrasto con le emergenze processuali, giacché, pacificamente, il sequestro del capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] si colloca nel marzo 2018 e l'arresto dell'imputato nell'ottobre seguente mentre il primo dei reati-fine contestati risale al dicembre 2018. Posto che, come esattamente rimarcato dalla Corte di merito, la contestazione associativa fissa esclusivamente la data interruttiva della permanenza al 28/1/2019, coincidente con l'avviata disarticolazione della compagine in conseguenza dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e del fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice ( pag. 13) ha ricordato che il 22/3/2018 l'imputato fu sorpreso all'interno del capannone di Via A. Martino, 8, in [OSCURATO:PERSONA] mentre era intento, insieme ad altri due soggetti, a smontare un'autovettura Audi A4 Avant 3000, provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dandosi a precipitosa fuga all'atto dell'intervento della P.g. In sede di perquisizione venivano rinvenuti pezzi di altri autoveicoli, attrezzi atti allo smontaggio dei mezzi, ricetrasmittenti ed apparecchiature elettroniche deputate a neutralizzare i sistemi di antifurto satellitare. Nell'ottobre seguente il prevenuto veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il riciclaggio di almeno sei autovetture, marca Audi e Volkswagen, compendio di furto. Gli operanti hanno, inoltre, documentato i rapporti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] fin dal maggio del 2016, essendo stati in almeno due occasioni controllati mentre si trovavano insieme nei pressi del capannone di [OSCURATO:PERSONA]. La P.g. ha, altresì, accertato la presenza nelle vicinanze della struttura la sera del 22 marzo 2018, data dell'irruzione nel capannone, della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] che nell'occasione si trovava in compagnia di altri due soggetti; nello stesso arco temporale, altri controlli di P.g. hanno consentito di appurare la contestuale presenza su detto veicolo, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nel settembre 2018 è stata constatata la presenza del ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], presso l'autodemolizione [OSCURATO:SOCIETA]. facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il sopravvenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA], con tutta evidenza, dà ragione del mancato coinvolgimento del prevenuto nelle condotte illecite accertate nel prosieguo dell'attività investigativa mediante attività captativa ma gli esiti della perquisizione nel capannone di [OSCURATO:PERSONA], sebbene oggetto di separato giudizio, mantengono pieno rilievo ai fini dell'addebito associativo. Le emergenze fattuali richiamate dal primo giudice danno, dunque, conto della riconducibilità delle attività di riciclaggio svolte nel capannone nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] al contesto associativo investigato, la cui genesi ed operatività non può ritenersi limitata al periodo di emersione degli illeciti costituenti reati-fine per effetto delle serrate indagini messe in campo. Invero, l'elevata e convergente attitudine dimostrativa degli elementi indiziari richiamati si desume dai reiterati contatti del prevenuto con altri sodali, anche in posizione di vertice, quale il [OSCURATO:PERSONA], dalla natura e serialità delle operazioni di riciclaggio, perfettamente aderenti al modulo operativo anche successivamente acclarato; dall'identità dei canali di rifornimento degli autoveicoli, da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né possono sottacersi i concludenti riferimenti al prevenuto rintracciabili nelle conversazioni intercettate, rinvenendosi nelle stesse chiari cenni alla pregressa consumazione del furto di un camion in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (conv. n. 516 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ai rapporti dell'imputato con il Dyrmishi e alla divisione dei profitti ( n. 670 del 19/1/2019); alla richiesta, mediata da tale Florin, della somma di euro 10mila per pagare l'avvocato (n. 678 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), elementi che convalidano la prospettazione accusatoria di uno stabile inserimento del ricorrente nella compagine criminosa, cui forniva un rilevante apporto causale d'ordine materiale fino alla data di esecuzione dell'ordinanza custodiale a suo carico, ricevendone durante la detenzione sostegno, anche economico. 1.4.1 Quanto al terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] in punto di omessa motivazione sul dolo deve rammentarsi che questa Corte ha in più occasioni affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500; Sez.1, n.27825 del 22/5/2013, Rv. 256340). Nella specie, a pag. 17, la Corte territoriale ha espressamente argomentato la permanenza del vincolo associativo in capo al ricorrente anche dopo il suo arresto nell'ottobre 2018, evocando le intercettazioni che dimostrano l'interesse dei sodali per le sue condizioni fisiche e la richiesta, veicolata da tale Florin, della somma di euro diecimila per le spese legali. Si tratta di elementi che attestano in termini affidabili l'affectio societatis e dimostrano che il giudice d'appello si è fatto carico del profilo devoluto dalla difesa. Questa Corte ha da tempo condivisibilmente affermato che, nell'ipotesi in cui risulti già provata la sussistenza di una associazione per delinquere del tipo previsto dalla legge, l'accertamento del dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, a tale sodalizio, si concreta nell'individuare se l'imputato, consapevole dell'esistenza dell'organizzazione e delle sue finalità, avesse, con l'attività contestatagli ed accertata nella sua materialità, inteso o meno apportare un contributo cosciente alla vita dell'organizzazione (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Rv. 170232). Siffatto accertamento nella quasi totalità della casistica giudiziaria si fonda su prove indirette, dovendo ricercarsi nella condotta materiale, proiezione fenomenica dell'elemento psicologico, gli indici significativi della coscienza e volontà partecipativa. In tal senso si è riconosciuta capacità indiziante alla continuità, frequenza ed intensità dei rapporti con gli altri associati; alla partecipazione anche ad un solo episodio criminoso che sia in grado di dimostrare la volontà di concorrere alla realizzazione dell'accordo criminoso (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Rv. 251012); alla realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Rv. 276740; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, Rv. 257845); all'esistenza di vincoli solidaristici che garantiscano assistenza legale e sostegno all'intraneo in caso di arresto (Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266937; n. 12705 del 15/2/2019, Rv. 275478). Nella specie, le conformi sentenze di merito hanno dato conto della sussunzione nell'ambito associativo delle fattispecie di riciclaggio per le quali l'imputato è stato separatamente giudicato; ne hanno evidenziato la perfetta aderenza alle modalità operative del sodalizio; hanno rimarcato la stabile destinazione del capannone in uso al ricorrente alle attività di smontaggio delle vetture rubate e al riciclaggio dei componenti, destinati all'estero, e sottolineato i costanti rapporti personali con i correi, elementi che appaiono coerenti con la piena consapevolezza del prevenuto di agire in attuazione di un condiviso piano criminale, lettura corroborata dalla richiesta di assistenza economica formulata ai sodali in seguito all'arresto. 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denunzia la contraddittorietà motivazionale tra il ruolo associativo e gli addebiti di riciclaggio ascritti ai capi 3, K,N,O,P,R è manifestamente infondato. La difesa reitera un rilievo già scrutinato con conforme valutazione da parte dei giudici di merito, senza rapportarsi criticamente agli argomenti reiettivi. Come evidenziato dal primo giudice (pag. 78) l'adesione al sodalizio criminoso non comporta automaticamente la penale responsabilità a titolo di concorso rispetto ai reati fine commessi soltanto da alcuni degli affiliati e ciò spiega in relazione allo stesso fatto delittuoso la possibilità di diversificazione dei titoli di responsabilità. Nel caso a giudizio in relazione alle fattispecie evocate dalla difesa non vi è prova alcuna che il ricorrente abbia commissionato i furti delle auto di cui ha curato il riciclaggio, non potendosi tanto desumere-come vorrebbe la difesa- dall'imputazione sub A laddove ascrive al Dyrmishi il ruolo di capo e organizzatore, dRiy_ esemplificandone la funzione di mandante dei furti di auto. A sostegno della corretta soluzione data alla questione dai giudici di merito basta por mente al tenore dell'incolpazione che espressamente chiarisce che i veicoli di vari tipi venivano successivamente "ricettati o riciclati anche da affiliati che non avevano materialmente e moralmente concorso nei relativi furti". In relazione ad alcuno dei veicoli oggetto di contestazione ex art. 648 bis cod.pen. esiste la prova del concorso del prevenuto nel delitto presupposto né, come opportunamente rilevato dalla Corte di merito, l'imputato ha inteso spiegare le circostanze e modalità dell'acquisito possesso. 2.1 Inammissibile per genericità ed aspecificità risulta il conclusivo motivo proposto nell'interesse del Dyrmishi in ordine alla confisca della villa di Gaggiano. La Corte di merito aveva rilevato analoghi vizi nella devoluzione in appello, evidenziando l'assenza di correlazione del gravame con l'ampia motivazione del primo giudice. Ed, invero, il Gip a pag. 87 ha dato ampio conto dell'intestazione fittizia della villa da parte dei fratelli Dyrmishi al nipote [OSCURATO:PERSONA], cui avevano fornito la provvista di provenienza illecita per l'acquisto; della disponibilità del bene in capo all'imputato che ivi abitava con fratello; del ruolo di venditrice di [OSCURATO:PERSONA], che aveva personalmente seguito le trattative finalizzate alla cessione del bene con gli stessi fratelli Dyrmishi. Con siffatte evidenze la difesa non si confronta, votando la censura all'irricevibilità. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio di cui al capo X). Le censure difensive sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha, infatti, evaso il gravame difensivo con esaustiva motivazione, ricordando (pag.18) che, allorché la P.g. intervenne il 7/5/2019 presso il centro demolizioni del prevenuto, trovò il Caschetto, custode del medesimo, intento a bruciare i documenti del fuoristrada [OSCURATO:PERSONA], rubato solo tre giorni prima a Magenta; rinvenne il motore e le componenti meccaniche ed elettriche del veicolo sul furgone Iveco in uso al ricorrente mentre la scocca risultava già parzialmente pressata. Siffatte emergenze non lasciano adito a dubbi circa l'avvenuta cannibalizzazione del veicolo presso la struttura dell'imputato e danno conto dell'impossibilità di ravvisare nei fatti il delitto di ricettazione in luogo di quello di riciclaggio, correttamente contestato e ritenuto. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell'indicata condotta ad ottenere l'occultamento della provenienza del bene (Sez.2, n.15092 del 02/04/2007,Rv.236354;n.12766 del 11/3/2011,Rv.249678; n. 46321 del 21/09/2016, Rv. 268401). &\. 3.1 Il quinto motivo che censura la tardività dell'impugnazione in tema di confisca è anch'esso manifestamente infondato. Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo, in caso contrario il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Rv. 270697;Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, Rv. 274966). Questa Corte ha, nondimeno, chiarito in fattispecie del tutto analoga a quella a giudizio che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277844; Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Rv. 246504). Nella specie, tenuto conto che il difensore di fiducia risulta stabile domiciliatario dell'imputato e che il legale ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, dimostrando piena cognizione del provvedimento avversato, la tesi di una divaricazione dei termini per la proposizione dell'appello, con conseguente mancato decorso degli stessi nei confronti dell'imputato, appare destituita di giuridico fondamento, risultando consumato il potere di impugnazione con l'esercizio del relativo diritto sicché correttamente la Corte di merito ha ritenuto la tardività dell'atto di cui si controverte. Deve, per altro verso, segnalarsi che il tenore della censura in punto di confisca era, comunque, geneticamente inidoneo ad un'utile devoluzione in quanto del tutto generico. [OSCURATO:PERSONA], a pag. 86, ha motivato la confisca dell'area di autodernolizione denominata [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA] 61, formalmente intestata al figlio dell'imputato, Gregory, in quanto bene nella diretta e materiale disponibilità del ricorrente che lo utilizzava nell'interesse del sodalizio come ricovero delle autovetture di provenienza furtiva. L'impugnazione difensiva non si rapporta criticamente con la ritenuta intestazione fittizia del bene che il primo giudice ha adeguatamente argomentato, evocando anche le preoccupazioni del formale intestatario per le attività illecite che il congiunto ivi svolgeva. Né può sottacersi che le pur generiche doglianze circa la pretermissione delle ragioni del terzo proprietario in buona fede sono connotate da carenza di interesse, difettando ogni allegazione al riguardo, sebbene, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, in materia di cautela reale perché sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante, non ravvisabile laddove egli neghi la titolarità del bene oggetto di ablazione (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601; Sez. 5,n.27050 del 30/4/2021,Rv.281627; sui rimedi esperibili dal terzo estraneo al processo, formalmente proprietario del bene confiscato, Sez. U, n. 48126 del 20/7/2017, Rv 270938; Sez.3, n.6720 del 26/1/2021,Rv. 281476; Sez. 5, n.37489 del 7/9/2021, Rv. 282026). 3.2 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al primo motivo che denunzia la violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo la Corte territoriale confermato la pena inflitta in primo grado, pur avendo - in accoglimento del gravame difensivo- escluso la sussistenza della recidiva infraquinquennale. A carico dell'imputato il primo giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operando sulla pena base di anni quattro di reclusione ed euro 5.400,00 di multa, fissata in relazione al capo X, un aumento a tale titolo fino ad anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 9mila di multa. La Corte di merito ha escluso la recidiva infraquinquennale, difettandone i presupposti temporali, confermando l'applicazione della recidiva reiterata e specifica, precisando che l'esclusione dell'infraquinquennalità "non comporta alcun effetto concreto in punto di pena, essendo previsto il medesimo aumento di due terzi" della sanzione (pag. 20). La valutazione dei giudici d'appello è giuridicamente corretta, stante l'inequivoco tenore della norma, la quale prevede all'art. 99, comma 4, cod.pen. che, se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento di pena nei casi previsti dal secondo comma (nella specie: delitto della stessa indole) è di due terzi. Pertanto, come esattamente statuito dalla sentenza impugnata, l'esclusione dell'infraquinquennalità, che costituisce una delle ipotesi tipizzate al secondo comma, non comporta ricadute sulla misura dell'aggravante, il cui aumento è predeterminato e sottratto alla possibilità di modulazione. 3.3 Destituita di fondamento è anche la conclusiva censura in punto di diniego delle attenuanti generiche. La difesa assume che la Corte di merito avrebbe preternnesso una serie di circostanze, quali il buon comportamento processuale e le condizioni personali del ricorrente, suscettibili di fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria. La sentenza impugnata, a pag. 20, ha adeguatamente argomentato la congruità della pena irrogata in primo grado, sottolineando il rilevante ruolo svolto dall'imputato nel contesto associativo e siffatto giudizio, espressione di un ponderato apprezzamento dei criteri dosimetrici, non è censurabile in questa sede sulla scorta delle generiche allegazioni difensive. 4. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa, nella seconda parte del motivo unico articolato, lamenta il vizio di motivazione in relazione ai capi D ed E della rubrica. Le doglianze hanno carattere squisitamente di merito, sollecitando un'alternativa lettura delle risultanze delle intercettazioni, ampiamente illustrate e coerentemente interpretate dalla Corte territoriale alle pagg. 14 e 18, con espressa indicazione dei passaggi dai quali si evince il ruolo di mandante del prevenuto riguardo ai furti in contestazione. La difesa fa leva su espressioni che reputa ambigue, omettendone la contestualizzazione e svilendo le sequenze logiche valorizzate dai giudici di merito al fine del giudizio di responsabilità del prevenuto. 4.1 Destituite di pregio s'appalesano anche le residue censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la reiezione della richiesta, richiamando i plurimi precedenti specifici che militano a carico del ricorrente e rimarcando il ruolo preminente svolto nel sodalizio criminoso. Né si presta a censura l'esatto rilievo dei giudici d'appello che, disattendendo l'istanza di mitigazione del trattamento sanzionatorio, hanno evidenziato che l'imputato ha beneficiato della mancata irrogazione da parte del Gip dell'aumento di pena a titolo di continuazione per il delitto sub E. Infatti, a pag. 85 della sentenza di primo grado emerge che il giudicante nella determinazione della pena ha tenuto conto, per mera svista, esclusivamente dei reati di cui ai capi A e D. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso contesta la ritenuta, autonoma, sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen., sostenendo che la detenzione di arnesi atti allo scasso fosse funzionale agli scopi dell'associazione. La difesa reitera la doglianza già sottoposta al vaglio della Corte di merito e disattesa con corretti argomenti giuridici, esposti a pag. 18. Invero, la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e costante è ferma nel ritenere che, in tema di rapporti tra la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n. 2 cod. pen.), soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto, e il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione, senza protrarsi per un ulteriore arco di tempo giuridicamente apprezzabile, si verifica l'assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto aggravato, giacché solo in tale ipotesi il collegamento tra i due illeciti, sussistente in termini di immediatezza e di strumentalità, dà vita ad una fattispecie complessa e rende operante il principio di specialità; a tal fine è necessario che non vi sia frattura temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi atti allo scasso, ma ciò non è sufficiente, dovendosi ritenere il concorso materiale tra il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ogni qualvolta gli arnesi, atti ad aprire o a forzare serratura, trovati in possesso dell'agente, siano tali e tanti da assumere una autonoma giuridica rilevanza, eccedente quella della apparente correlazione con la consumazione del furto (tra tante, Sez. 4, n. 6521 del 03/05/1995, Rv. 201530; Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278371; Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585). Pertanto, ai fini dell'assorbimento della contravvenzione nel furto deve sussistere un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso, per la cui ravvisabilità occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato (in tal senso, Sez. 2, n. 6955 del 15/04/1998, Rv. 211104). Nella specie, le circostanze del rinvenimento e sequestro degli strumenti in discussione, avvenuto presso l'abitazione dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la natura e molteplicità degli arnesi, l'assenza di diretta ed immediata correlazione del compendio con uno specifico furto, danno ragione della sussistenza della fattispecie contravvenzionale ascritta. 6. Inammissibile per genericità ed aspecificità s'appalesa il terzo motivo che lamenta la ritenuta sussistenza della recidiva, facendo leva sul preteso comportamento resipiscente del prevenuto. La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua, della progressione del percorso deviante del prevenuto e dell'ingravescente pericolosità denotata dai numerosi furti commessi in adesione al programma delittuoso dell'associazione d'appartenenza. La parziale ammissione di responsabilità effettuata dall'imputato mediante memoria prodotta in sede di abbreviato è elemento postfattuale che trova collocazione nell'area della dosimetria della pena mentre l'aggravante ex art. 99 cod.pen., secondo l'insuperato insegnamento di Sezioni Unite Calibè n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, impone al giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.Trattasi, dunque, di una valutazione ancorata al fatto di reato e lumeggiata retrospettivamente dalla biografia criminale del reo, al fine di cogliere o escludere gli indici di un percorso criminale ingravescente e di una più accentuata pericolosità dell'autore. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento. La Corte d'Appello, a fronte dell'impugnazione difensiva che segnalava l'erronea quantificazione della pena della multa da parte del primo giudice, che l'aveva indicata -in esito al calcolo esplicitato alle pagg. 85/86- in euro 3600,00 (euro 4800,00 ridotti per il rito), rilevava a monte una ulteriore svista nella sommatoria degli aumenti operati ex art. 81, ammontanti ad euro 5000 e non 4.800, sicchè, applicata la diminuente ex art. 442 cod.proc.pen., determinava la multa in euro 3.333,00. La rettifica peggiorativa del numerano determinato dal primo giudice quale base per la diminuzione per il rito viola il divieto di reformatio in pejus, comportando un aggravamento del trattamento sanzionatorio in assenza di impugnazione del P.g. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermazione che la possibilità di correggere gli errori che attengono a specie e quantità della pena è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, in ragione del divieto di "reformatio in peius" (in tema di pena illegale, tra molte, Sez. 2, n. 30198 del 10/9/2020,Ry. 279905; n. 22494 del 25/5/2021,Rv.28145). Il vizio può essere direttamente emendato in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod.proc.pen. con rideterminazione della multa nella misura di euro 3.200,00, ferma restando la pena detentiva di anni due, mesi otto di reclusione. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria della multa, che viene rideterminata in euro 3.200,00. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere, tutti, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P
Sentenza Cassazione n. 46868/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris