CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 29733/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22905/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la sentenza n. 457/2024 emessa dalla Corte d’appello di Bologna il 17/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 22905/2024 Numero sezionale 1089/2025 Numero di raccolta generale 29733/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22905/2024 Numero sezionale 1089/2025 Numero di raccolta generale 29733/2025 Data pubblicazione 11/11/2025