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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16759/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5561/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l i rappresenta e difende -ricorrenti- -controricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .

DELLA LOMBARDIA n. 2784/07/21depositata il 19/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2784/07/21 del 19/07/2021 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 3363/22/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2009 e 2010.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo erano stati impugnati solo a seguito del rilascio, in data 13/02/2017, dell’estratto di ruolo; e ciò in ragione del contestato difetto di notificazione dei menzionati atti.

1.2. La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad una delle cartelle di pagamento impugnate, la n. 06820130007467282000, rigettando per il resto il ricorso proposto dal contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazione, da un lato , con unico atto notificato in data 21/02/2022, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito ADER), dall’altro il contribuente , con atto pure notificato in data 21/02/2022, ma in un orario successivo.

Entrambi i ricorsi sono affidati a due motivi.

Il ricorso proposto dal contribuente assume la qualifica di ricorso incidentale.

3. Avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ADER, [OSCURATO:PERSONA] depositava, altresì, controricorso e, quindi, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale AE e ADER deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR ritenuto idonea a provare la conoscenza della cartella di pagamento n. 06820130007467282 la presentazione dell’istanza di maggior rateazione, con conseguente tardività del ricorso proposto.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In buona sostanza, le ricorrenti principali si dolgono della validità della notificazione della cartella n. 06820130007467282, che sarebbe stata correttamente notificata a mezzo del servizio postale.

2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] contesta, rispettivamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., da un lato, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. b - b is ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e, dall’altro, la nullità della sentenza.

2.1. In buona sostanza, il contribuente sostiene che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 06820130220863466 , anziché la sua inesistenza, nonostante la mancata produzione del l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, essendo stata la notificazione eseguita tramite messo notificatore e in una situazione di irreperibilità cd. relativa del destinatario.

3. Va pregiudizialmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’impugnazione di un atto (l’estratto di ruolo) non impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3.1. Trova, infatti, applicazione alla presente controversia l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la menzionata disposizione – la cui legittimità costituzionale è stata confermata da Corte cost. n. 190 del 17/10/2023 – è applicabile anche ai processi pendenti (Cass.

S.U. n. 26283 del 06/09/2022).

3.2. Nel caso di specie, infatti, non ricorrono, né sono state dedotte, le speciali situazioni che, ai sensi della menzionata disposizione, giustificano l’impugnazione dell’estratto di ruolo («Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»).

4. In conclusione, pronunciando sui ricorsi, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

4.1. Essendo stata la decisione conseguenza di una disposizione di legge sopravvenuta, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5561/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l i rappresenta e difende -ricorrenti- -controricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELLA LOMBARDIA n. 2784/07/21depositata il 19/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2784/07/21 del 19/07/2021 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 3363/22/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2009 e 2010. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo erano stati impugnati solo a seguito del rilascio, in data 13/02/2017, dell’estratto di ruolo; e ciò in ragione del contestato difetto di notificazione dei menzionati atti. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad una delle cartelle di pagamento impugnate, la n. 06820130007467282000, rigettando per il resto il ricorso proposto dal contribuente. 2. Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazione, da un lato , con unico atto notificato in data 21/02/2022, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito ADER), dall’altro il contribuente , con atto pure notificato in data 21/02/2022, ma in un orario successivo. Entrambi i ricorsi sono affidati a due motivi. Il ricorso proposto dal contribuente assume la qualifica di ricorso incidentale. 3. Avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ADER, [OSCURATO:PERSONA] depositava, altresì, controricorso e, quindi, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale AE e ADER deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR ritenuto idonea a provare la conoscenza della cartella di pagamento n. 06820130007467282 la presentazione dell’istanza di maggior rateazione, con conseguente tardività del ricorso proposto. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. In buona sostanza, le ricorrenti principali si dolgono della validità della notificazione della cartella n. 06820130007467282, che sarebbe stata correttamente notificata a mezzo del servizio postale. 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] contesta, rispettivamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., da un lato, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. b - b is ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e, dall’altro, la nullità della sentenza. 2.1. In buona sostanza, il contribuente sostiene che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 06820130220863466 , anziché la sua inesistenza, nonostante la mancata produzione del l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, essendo stata la notificazione eseguita tramite messo notificatore e in una situazione di irreperibilità cd. relativa del destinatario. 3. Va pregiudizialmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’impugnazione di un atto (l’estratto di ruolo) non impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3.1. Trova, infatti, applicazione alla presente controversia l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la menzionata disposizione – la cui legittimità costituzionale è stata confermata da Corte cost. n. 190 del 17/10/2023 – è applicabile anche ai processi pendenti (Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022). 3.2. Nel caso di specie, infatti, non ricorrono, né sono state dedotte, le speciali situazioni che, ai sensi della menzionata disposizione, giustificano l’impugnazione dell’estratto di ruolo («Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»). 4. In conclusione, pronunciando sui ricorsi, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente. 4.1. Essendo stata la decisione conseguenza di una disposizione di legge sopravvenuta, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso pr
Sentenza Cassazione n. 16759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris