Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 47397/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per aver cagionato colposamente il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a lesioni personali ad altri soggetti, a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 6.8.2014: l'imputato, alla guida di un autoarticolato, procedendo sull'autostrada A14, invadeva arbitrariamente la corsia di emergenza, investendo l'autovettura Audi ferma nella quale si trovavano le persone offese.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato al prevenuto, non adeguatamente motivato.

II) Assenza di motivazione con riguardo alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura di anni due e mesi nove, analoga alla pena inflitta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e reiterativo, in quanto la Corte di merito ha ampiamente motivato sull'analoga doglianza proposta in sede di appello: la pena non è stata determinata nel minimo edittale in ragione della ritenuta gravità del danno cagionato e della riscontrata gravità della condotta tenuta dall'imputato, giudicata allarmante in quanto il prevenuto è un autista di Professione/ alla guida di mezzi pesanti e ingombranti, come tale tenuto ad osservare particolare cautela nella circolazione in strada.

In ogni caso, è appena il caso di rilevare che la pena - base di anni due di reclusione, calcolata dal giudicante, non supera la media edittale del reato per cui si procede, per cui la sua determinazione neanche necessita di una specifica e dettagliata motivazione (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

4.2. Il secondo motivo è infondato, in quanto nella specie si può ritenere che la motivazione in ordine alla misura della sanzione accessoria sia rinvenibile nella parte in cui si è data particolare evidenza agli aspetti di gravità del fatto (colpa elevate trattandosi di autista professionista), con implicito richiamo ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, in rapporto all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe derivare dal consentire al prevenuto l'ulteriore circolazione alla guida di mezzi pesanti.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per aver cagionato colposamente il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a lesioni personali ad altri soggetti, a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 6.8.2014: l'imputato, alla guida di un autoarticolato, procedendo sull'autostrada A14, invadeva arbitrariamente la corsia di emergenza, investendo l'autovettura Audi ferma nella quale si trovavano le persone offese. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato al prevenuto, non adeguatamente motivato. II) Assenza di motivazione con riguardo alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura di anni due e mesi nove, analoga alla pena inflitta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e reiterativo, in quanto la Corte di merito ha ampiamente motivato sull'analoga doglianza proposta in sede di appello: la pena non è stata determinata nel minimo edittale in ragione della ritenuta gravità del danno cagionato e della riscontrata gravità della condotta tenuta dall'imputato, giudicata allarmante in quanto il prevenuto è un autista di Professione/ alla guida di mezzi pesanti e ingombranti, come tale tenuto ad osservare particolare cautela nella circolazione in strada. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che la pena - base di anni due di reclusione, calcolata dal giudicante, non supera la media edittale del reato per cui si procede, per cui la sua determinazione neanche necessita di una specifica e dettagliata motivazione (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). 4.2. Il secondo motivo è infondato, in quanto nella specie si può ritenere che la motivazione in ordine alla misura della sanzione accessoria sia rinvenibile nella parte in cui si è data particolare evidenza agli aspetti di gravità del fatto (colpa elevate trattandosi di autista professionista), con implicito richiamo ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, in rapporto all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe derivare dal consentire al prevenuto l'ulteriore circolazione alla guida di mezzi pesanti. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 47397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris