Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1996

Cassazione n. 24436/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/11/1996 [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/2005 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2001 avverso la sentenza del 19/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 19 luglio 2024, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale in tema di stupefacenti, è stata applicata a ciascuno dei ricorrenti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa; fatti commessi in Capannori fino al 23 febbraio 2024.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/11/1996 [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/2005 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2001 avverso la sentenza del 19/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 19 luglio 2024, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale in tema di stupefacenti, è stata applicata a ciascuno dei ricorrenti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa; fatti commessi in Capannori fino al 23 febbraio 2024. Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 24436/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris