CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 31788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità lette le conclusioni del difensore che chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. MD [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina il 5 dicembre 2022 ha respinto l'istanza di riesame presentata avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero di Patti aveva convalidato il sequestro effettuato dai Carabinieri di Capo d'Orlando, avente ad oggetto attrezzi da lavoro per il reato di cui all'art.648 cod. pen. 2. Con il ricorso il difensore dell'indagato deduce: 2.1 violazione di legge in quanto la motivazione «è metafisica» in relazione a parte dell'attrezzatura essendo stata evocata l'incapacità dell'indagato di giustificarne la provenienza. Ulteriore profilo di violazione di legge, in relazione alla motivazione, è la carente giustificazione del fumus commissi delicti. 2.2 Violazione dell'art.606 lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli art.354 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. per carenza del requisito della pertinenzialità tra res e reato e illogicità manifesta della motivazione addotta. 2.3 Infine, con memoria il difensore dell'indagato ha replicato al Procuratore Generale chiedendo l'accoglimento del ricorso, senza tuttavia aggiungere motivi nuovi. 3. La Corte rileva che nell'articolazione dei motivi il ricorrente fonde e confonde argomenti iner motivazionali con altri concernenti violazioni di legge. 3.1 È all'uopo opportuno ricordare preliminarmente che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argonnentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 — 01. 3.2 Nel caso specifico siffatti vizi radicali della sentenza all'evidenza sono assenti giacché il tribunale ha compiutamente chiarito gli aspetti critici della vicenda, rispondendo puntualmente alle osservazioni della difesa e spiegando con la dovuta sintesi le ragioni per cui le giustificazioni addotte dall'indagato per spiegare la origine lecita dei beni dovessero essere nella loro totalità disattese. In particolare, è stata evidenziata la contraddizione tra la versione iniziale, che faceva riferimento ad un acquisto del compendio risalente di qualche mese, con quella presentata in udienza, per cui l'acquisto sarebbe avvenuto il giorno precedente al sequestro, nonché la mancanza assoluta di documentazione di acquisto, nonostante la regolarità della attività di ambulante svolta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Manifestamente infondato è anche il motivo inerentedkasserita carenza di pertinenzialità e fumus commissi delicti. In proposito è principio consolidato (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314) quello per cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - solo quando le argomentazioni in ordine al "funnus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto. Ma nel caso specifico, il Tribunale ha ben evidenziato le ragioni di tale 'status', con riferimento al preciso e dettagliato riconoscimento da parte della persona offesa di parte della refurtiva, così come la pretestuosità della distinzione dei beni in due categorie, in ragione dell'incontestato acquisto congiunto dell'attrezzatura. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process li e della somma di euro tremila in favore del a Cassa delle Ammende. Così de iso, il 28 aprile 2V23. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] n e [OSCURATO:PERSONA]