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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14010/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Monza ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha ordinato, tra l'altro, la confisca, ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, del citato d.P.R. n. 309, della somma di euro 6.510,00 nonché, aisensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari in sequestro.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con unico motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti, risultante da atti del processo, esclusivamente in ordine alla confisca del denaro e alla confisca e distruzione di telefoni cellulari.

Deduce, in particolare, che il Giudice ha disposto la confisca del denaro sequestrato all'[OSCURATO:PERSONA], motivando che lo stesso sia "da considerarsi profitto del reato alla luce delle dichiarazioni confessorie rese (...) e dagli accertamenti svolti dalla P.G. operante" e ha parimenti disposto la confisca e distruzione dei telefoni cellulari in quanto "dalle indagini è emerso che si tratta di strumenti utilizzati per il compimento dell'attività delittuosa"; che tali assunti non corrispondono al vero e sono conseguenza logica di un travisamento dei fatti e delle prove; che l'affermazione del Giudice secondo cui il denaro sia stato profitto del reato è illogica in quanto non vi è agli atti alcun elemento di indagine che attesti il legame tra il denaro sequestrato e il reato commesso né in nessuna dichiarazione confessoria si parla di tale legame; che nel verbale di interrogatorio l'imputato riconduce il denaro a una vendita di una moto e a denaro di lavoro della fidanzata; che nulla si dice nelle altre dichiarazioni rese dallo stesso in allegato all'istanza di patteggiamento e in quelle del coimputato rese al momento dell'arresto; che l'affermazione è illogica anche perché il denaro non è stato trovato in macchina subito dopo l'avvenuta cessione dello stupefacente ma in casa dove si trovava quindi già prima della commissione del reato e che tale illogicità attiene, in particolare, alla somma di euro 5.900,00 sequestrata in casa.

Deduce, inoltre, con riferimento ai telefoni, che dall'analisi dei dispositivi, come emerge dall'annotazione di polizia giudiziaria del 29 maggio 2025, allegata al ricorso, si è avuto riscontro positivo solo in relazione a uno degli smartphone ossia il telefono marca [OSCURATO:PERSONA] 8-A bianco rinvenuto in sede di perquisizione personale e veicolare; che dalla copia forense di tale dispositivo è stata individuata una conversazione riconducibile all'attività delittuosa svolta proprio il giorno del fermo; che dagli atti non emerge alcun dato probatorio che attesti l'utilizzo degli altri telefoni cellulari sequestrati sia sul veicolo che a casa e che, pertanto, la confisca dei telefoni è frutto di travisamento delle prove. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Dagli atti allegati al ricorso risulta, in primo luogo, che la complessiva somma di euro 6.510,00 è stata sequestrata nei confronti del ricorrente quanto a euro 610,00 in esito al rinvenimento della stessa nella tasca della giacca indossata dall'imputato al momento dell'arresto contestualmente al rinvenimento della sostanza stupefacente e quanto a euro 5.900,00 presso l'abitazione della fidanzata del ricorrente.

Risulta, inoltre, che quest'ultimo, nell'interrogatorio reso nell'udienza per la convalida dell'arresto, ha dichiarato che la somma di euro 1.500,00 era sua essendo proveniente dalla vendita di un motociclo e che la rimanente somma era della sua ragazza.

Dalle ulteriori dichiarazioni allegate all'istanza di applicazione pena non risulta che il ricorrente, oltre ad ammettere la commissione del reato contestato, abbia reso dichiarazioni relative al denaro.

Ciò posto, deve rilevarsi che la somma di euro 5.900,00, per la quale il ricorrente ha dedotto interesse alla restituzione, non può ritenersi profitto del contestato reato di illecita detenzione di stupefacenti.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309 del 1990 (norme invece applicabili all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione (secondo Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01 "È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti di legge").

Va anche ammentato che «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis cod. pen. applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309» (Sez. 4, n. 20130 del 19;04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01).

Pertanto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla suindicata somma, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza per nuovo giudizio sul punto.

In tale giudizio il Tribunale valuterà se disporre o meno la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. sulla base del principio di diritto sopra richiamato. 3Quanto ai telefoni cellulari deve rilevarsi che al ricorso è stata allegata un annotazione redatta dalla polizia giudiziaria il 29 maggio 2025 dalla quale risulta che su due dei cinque telefoni cellulari sequestrati ad [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] 8A e [OSCURATO:PERSONA] 7A, è stato installato un sistema operativo "criptato" fornito da azienda che rilascia sistemi operativi per cellulari "[OSCURATO:PERSONA] pixel" ad alta sicurezza in termini di privacy, che si è proceduto all'estrazione/copia forense dei dispositivi e che "Dall'analisi dei dati memorizzati sui suddetti device emerge che nell'applicazione messaggistica istantanea "molly" del telefono [OSCURATO:PERSONA] 8-A è stata creata una c.d. chat di gruppo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e altro soggetto (di cui è stata riportata conversazione).

Nell'annotazione non risulta però documentato quale sia stato l'esito dell'analisi degli ulteriori dispositivi sicché non risulta assolto dal ricorrente l'onere di suffragare, con l'atto che si assume travisato, la sussistenza del vizio denunciato.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile sul punto.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Monza ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha ordinato, tra l'altro, la confisca, ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, del citato d.P.R. n. 309, della somma di euro 6.510,00 nonché, aisensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con unico motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti, risultante da atti del processo, esclusivamente in ordine alla confisca del denaro e alla confisca e distruzione di telefoni cellulari. Deduce, in particolare, che il Giudice ha disposto la confisca del denaro sequestrato all'[OSCURATO:PERSONA], motivando che lo stesso sia "da considerarsi profitto del reato alla luce delle dichiarazioni confessorie rese (...) e dagli accertamenti svolti dalla P.G. operante" e ha parimenti disposto la confisca e distruzione dei telefoni cellulari in quanto "dalle indagini è emerso che si tratta di strumenti utilizzati per il compimento dell'attività delittuosa"; che tali assunti non corrispondono al vero e sono conseguenza logica di un travisamento dei fatti e delle prove; che l'affermazione del Giudice secondo cui il denaro sia stato profitto del reato è illogica in quanto non vi è agli atti alcun elemento di indagine che attesti il legame tra il denaro sequestrato e il reato commesso né in nessuna dichiarazione confessoria si parla di tale legame; che nel verbale di interrogatorio l'imputato riconduce il denaro a una vendita di una moto e a denaro di lavoro della fidanzata; che nulla si dice nelle altre dichiarazioni rese dallo stesso in allegato all'istanza di patteggiamento e in quelle del coimputato rese al momento dell'arresto; che l'affermazione è illogica anche perché il denaro non è stato trovato in macchina subito dopo l'avvenuta cessione dello stupefacente ma in casa dove si trovava quindi già prima della commissione del reato e che tale illogicità attiene, in particolare, alla somma di euro 5.900,00 sequestrata in casa. Deduce, inoltre, con riferimento ai telefoni, che dall'analisi dei dispositivi, come emerge dall'annotazione di polizia giudiziaria del 29 maggio 2025, allegata al ricorso, si è avuto riscontro positivo solo in relazione a uno degli smartphone ossia il telefono marca [OSCURATO:PERSONA] 8-A bianco rinvenuto in sede di perquisizione personale e veicolare; che dalla copia forense di tale dispositivo è stata individuata una conversazione riconducibile all'attività delittuosa svolta proprio il giorno del fermo; che dagli atti non emerge alcun dato probatorio che attesti l'utilizzo degli altri telefoni cellulari sequestrati sia sul veicolo che a casa e che, pertanto, la confisca dei telefoni è frutto di travisamento delle prove. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Dagli atti allegati al ricorso risulta, in primo luogo, che la complessiva somma di euro 6.510,00 è stata sequestrata nei confronti del ricorrente quanto a euro 610,00 in esito al rinvenimento della stessa nella tasca della giacca indossata dall'imputato al momento dell'arresto contestualmente al rinvenimento della sostanza stupefacente e quanto a euro 5.900,00 presso l'abitazione della fidanzata del ricorrente. Risulta, inoltre, che quest'ultimo, nell'interrogatorio reso nell'udienza per la convalida dell'arresto, ha dichiarato che la somma di euro 1.500,00 era sua essendo proveniente dalla vendita di un motociclo e che la rimanente somma era della sua ragazza. Dalle ulteriori dichiarazioni allegate all'istanza di applicazione pena non risulta che il ricorrente, oltre ad ammettere la commissione del reato contestato, abbia reso dichiarazioni relative al denaro. Ciò posto, deve rilevarsi che la somma di euro 5.900,00, per la quale il ricorrente ha dedotto interesse alla restituzione, non può ritenersi profitto del contestato reato di illecita detenzione di stupefacenti. Per consolidata giurisprudenza, infatti, in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309 del 1990 (norme invece applicabili all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione (secondo Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01 "È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti di legge"). Va anche ammentato che «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis cod. pen. applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309» (Sez. 4, n. 20130 del 19;04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Pertanto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla suindicata somma, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza per nuovo giudizio sul punto. In tale giudizio il Tribunale valuterà se disporre o meno la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. sulla base del principio di diritto sopra richiamato. 3Quanto ai telefoni cellulari deve rilevarsi che al ricorso è stata allegata un annotazione redatta dalla polizia giudiziaria il 29 maggio 2025 dalla quale risulta che su due dei cinque telefoni cellulari sequestrati ad [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] 8A e [OSCURATO:PERSONA] 7A, è stato installato un sistema operativo "criptato" fornito da azienda che rilascia sistemi operativi per cellulari "[OSCURATO:PERSONA] pixel" ad alta sicurezza in termini di privacy, che si è proceduto all'estrazione/copia forense dei dispositivi e che "Dall'analisi dei dati memorizzati sui suddetti device emerge che nell'applicazione messaggistica istantanea "molly" del telefono [OSCURATO:PERSONA] 8-A è stata creata una c.d. chat di gruppo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e altro soggetto (di cui è stata riportata conversazione). Nell'annotazione non risulta però documentato quale sia stato l'esito dell'analisi degli ulteriori dispositivi sicché non risulta assolto dal ricorrente l'onere di suffragare, con l'atto che si assume travisato, la sussistenza del vizio denunciato. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile sul punto. P.Q P.Q.M
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