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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32619/2026

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/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i primi tre motivi di ricorso (rispettivamente su (i) erroneaapplicazione dell’art. 648, commi 1 e 2, cod. pen. per insussistenza del reatopresupposto, (ii) l’inosservanza degli artt. 500 e 603 cod. proc. pen. e (iii) lamancata assunzione di una prova decisiva) sono indeducibili perché si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;osservato che, in ogni caso, la Corte, in relazione a ciascuno degli indicatiprofili, ha congruamente spiegato che:- è incontestata la sussistenza del reato presupposto in forza dellatestimonianza del pubblico ufficiale Tricarico, e della mancata adduzione digiustificazioni di un legittimo possesso da parte dell’imputato, risultandoirrilevante la mancata proposizione della querela da parte della persona offesa;- la prova (indiretta) della sussistenza dell’elemento psicologico è soddisfattadalla mancata allegazione di circostanze dimostrative del legittimo possesso,come nel caso di specie, e non smentita dal tentativo di recupero del mezzo nédalla disponibilità delle chiavi di accensione, non essendo note le circostanzedella sottrazione del veicolo al legittimo proprietario;- la superfluità della testimonianza della persona offesa (rinunciata dalpubblico ministero che l’aveva richiesta, senza opposizione della difesadell’imputato), essendo incontestabile (attraverso la deposizione del p.u.Tricarico) che costui si fosse presentato per la denuncia del furto;ritenuto, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, sul diniego della lieve entitàdel fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte fornito una motivazionedel tutto adeguata, incentrata sul valore del veicolo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i primi tre motivi di ricorso (rispettivamente su (i) erroneaapplicazione dell’art. 648, commi 1 e 2, cod. pen. per insussistenza del reatopresupposto, (ii) l’inosservanza degli artt. 500 e 603 cod. proc. pen. e (iii) lamancata assunzione di una prova decisiva) sono indeducibili perché si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;osservato che, in ogni caso, la Corte, in relazione a ciascuno degli indicatiprofili, ha congruamente spiegato che:- è incontestata la sussistenza del reato presupposto in forza dellatestimonianza del pubblico ufficiale Tricarico, e della mancata adduzione digiustificazioni di un legittimo possesso da parte dell’imputato, risultandoirrilevante la mancata proposizione della querela da parte della persona offesa;- la prova (indiretta) della sussistenza dell’elemento psicologico è soddisfattadalla mancata allegazione di circostanze dimostrative del legittimo possesso,come nel caso di specie, e non smentita dal tentativo di recupero del mezzo nédalla disponibilità delle chiavi di accensione, non essendo note le circostanzedella sottrazione del veicolo al legittimo proprietario;- la superfluità della testimonianza della persona offesa (rinunciata dalpubblico ministero che l’aveva richiesta, senza opposizione della difesadell’imputato), essendo incontestabile (attraverso la deposizione del p.u.Tricarico) che costui si fosse presentato per la denuncia del furto;ritenuto, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, sul diniego della lieve entitàdel fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte fornito una motivazionedel tutto adeguata, incentrata sul valore del veicolo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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